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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1992.

Modificazione allo statuto della Banca d’Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato approvato lo
statuto della Banca d’Italia;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio
1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, e 6 marzo 1992, con i
quali lo stesso statuto è stato modificato;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82, con la quale vengono apportate modificazioni
alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione
dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia
di variazione del tasso ufficiale di sconto e dell’interesse sulle anticipazioni;
Visto in particolare l’art. 1 della predetta legge che attribuisce al governatore
della Banca d’Italia il potere di modificare, con proprio provvedimento ed in relazione
alle esigenze di controllo della liquidità di mercato, la ragione normale dello sconto
e la misura dell’interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa
presso la Banca d’Italia;
Considerato che a seguito della sopracitata legge si rende necessario modificare
l’art. 25 dello statuto della Banca d’Italia;
Vista la deliberazione adottata dall’assemblea generale straordinaria dei partecipanti
in data 30 aprile 1992 con la quale si è provveduto a modificare il suddetto art.
25;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17
luglio 1992;
Decreta:
ART. 1
1. Allo statuto della Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma,
approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14
agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, e 6 marzo 1992, viene apportata la seguente
modificazione:
Art. 25 – il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:
APPENDICE 59
«Dispone, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, le
variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell’interesse sulle anticipazioni
in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d’Italia, con proprio
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
ART. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addí 18 luglio 1992.

SCALFARO

AMATO
Presidente del Consiglio dei Ministri

BARUCCI
Ministro del tesoro

Registrato alla Corte dei conti, il 10 agosto 1992
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 43
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1992)