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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1992.

Modificazioni agli articoli 2, 3 e 23 dello statuto della Banca d’Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato approvato lo
statuto della Banca d’Italia;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio
1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, e 20 luglio 1973, n. 607, con i quali lo stesso
statuto è stato modificato;
Vista la deliberazione adottata dall’assemblea generale straordinaria dei partecipanti
della Banca d’Italia, in data 26 settembre 1991, con la quale si è motivatamente
provveduto a modificare gli articoli 2, 3 e 23 dello statuto per consentire una maggiore
flessibilità di insediamento territoriale, per ampliare la base partecipativa dell’Istituto,
includendo le società bancarie di cui all’art. 16 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, fra le categorie di enti che possono possedere quote della Banca
d’Italia, ed infine per conferire continuità alle attività dell’organo collegiale di controllo,
elevando da uno a tre anni la durata in carica dei sindaci;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
gennaio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
del tesoro;
Decreta:
ART. 1
1. Agli articoli 2, 3 e 23 dello statuto della Banca d’Italia, approvato con R.
decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica
19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, e 20
luglio 1973, n. 607, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell’art. 2 è sostituito dal seguente:
«Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali ed agenzie, la cui competenza
territoriale è determinata dal Consiglio superiore.»;
b) il quarto comma dell’art. 2 è sostituito dal seguente:
«Può avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia in armonia con
quanto previsto dalla legge.»;
APPENDICE 57
c) la lettera c) del secondo comma dell’art. 3 è sostituita dalla seguente:
«c) società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;»; conseguente-mente le
lettere c) e d) dello stesso comma diventano d) ed e);
d) al terzo comma dell’art. 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In ogni
caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale
della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni
con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.»;
e) il primo comma dell’art. 23 è sostituito dal seguente:
«I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti. Essi rimangono in carica tre anni
e sono rieleggibili.»;
f) all’ultimo comma dell’art. 23 sono conseguentemente soppresse le parole
«anno per anno».
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addí 6 marzo 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI
Presidente del Consiglio dei Ministri

CARLI
Ministro del tesoro

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 336
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1992)