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Destinato a:
“I diritti dell’uomo”
“La guerra non è finita. Non avete ancora vinto la guerra.”
SADDAM HUSSEIN, al momento della cattura, “La Repubblica”, 6 agosto 2004
“Sono Saddam Hussein, Presidente della Repubblica dell’Iraq.”
SADDAM HUSSEIN, dal verbale dell’“udienza preliminare” del 1° luglio 2004 – “La Repubblica” del 2 luglio 2004
EGO TE BAPTIZO CARPAM: REALTA’ E MISTIFICAZIONE
GIURIDICA
NELLA PERDURANTE GUERRA DI AGGRESSIONE ALL’IRAQ
1. Le parole semplici e nette in epigrafe riflettono con piena evidenza la sostanza dura e non alterabile del diritto. Quella che attinge direttamente la vita e la realtà storica dei popoli. Esse strappano i velami della mistificazione.
Che nel caso dell’Iraq è straripante.
Conoscete la storiella del buon parroco di campagna che venne sorpreso, di venerdì, mentre si gustava un pollo carnoso e succulento? Non si smarrì d’animo e, ai fedeli che esprimevano sconcerto, dette una pronta risposta: si alzò solenne, segnò il pollo con una croce e pronunciò “ego te baptizo carpam”, ti battezzo con il nome di carpa, a questo punto riprendendo con tranquilla coscienza a riaffondare coltello e forchetta nelle succose carni.
Ad una delle vicende più indecenti, sotto il profilo etico e giuridico, della storia recente, l’aggressione totalmente immotivata, coperta da spudorate menzogne, contro uno Stato sovrano membro delle N.U. quale l’Iraq, e il “cambio di regime” imposto dall’esterno, l’aneddoto può venire applicato a gettito continuo, per la questione intera, come per episodi singoli (a cominciare dalla “missione di pace” italiana), così ancora per le prese di posizione assolutamente prive di ogni base e distorsive della realtà di fatto e giuridica propinateci dagli aggressori, addirittura dal C.d.s. delle N.U., da governi e spesso da opposizioni addomesticate, nonché dai mezzi di comunicazione di massa.
Non posso che confermare, inasprendole, le valutazioni etico-giuridiche complessive che avevo formulato in precedenti lavori [1]. Al cospetto della gravità senza pari – salvo il caso della Jugoslavia – di quanto perpetrato contro l’Iraq sovrano e il suo governo legittimo, e a tutti i crimini internazionali (e di diritto internazionale) commessi, il codardo silenzio di tanti giuristi appare forse un residuo di pudore a fronte di coloro che, persino dopo aver riconosciuto illecita l’aggressione e condannato poi certi comportamenti degli invasori (le torture…: costoro si arrovellano a voler insegnare il galateo a M. Verdoux, ma senza chiamarlo con il suo nome), disvelano il grave condizionamento ideologico cui soggiacciono nell’espressa e immediata preoccupazione di come processare (addirittura: unicamente) i legittimi dirigenti irakeni aggrediti nel loro paese, senza proferir motto a ripulsa dei criminali aggressori, occupanti, assassini di migliaia di innocenti, distruttori dell’economia sociale e della cultura e rapinatori delle risorse di un paese tra i più avanzati e laici del mondo arabo (che si fanno tra l’altro in tal modo fomentatori, costoro sì, del terrorismo): senza nulla dire neppur nei riguardi delle N.U., e comunque degli Stati operanti nel quadro N.U., che hanno da ultimo agito (certo invano sul piano strettamente di diritto!, ma aggiungendo confusione a confusione, mistificazione a mistificazione) per “legittimare” questo scandalo.
Non meno sorprendente, se non vivessimo gli attuali mala tempora, il comportamento della stampa “indipendente” [2], a parte qualche caso eccezionale (Giorgio Bocca), la quale, pur quando proceda anch’essa dalla condanna della guerra e dalla deprecazione di dati comportamenti delle truppe di invasione, si scorda di tutto ciò riguardo alla gestione del presente e alle prospettive future: come normale viene presentato che queste stiano nelle mani dei pur deprecati aggressori e invasori, che costoro scorazzino e spadroneggino sul territorio invaso, continuino a bombardare, uccidere, arrestare, a depredare e disporre dell’economia. Che tocchi ad essi, come compito di civiltà e di democrazia, gestire il (presunto) “dopoguerra” e addirittura operare e incanalare la “ricostituzione” dello Stato irakeno: così venendo assicurato agli aggressori il premio dell’aggressione, il raggiungimento degli scopi che si erano riproposti con il loro crimine. Al più, si ipotizza qualche surrogato (N.U., conferenza internazionale “di pace”), sempre nel solco tracciato dagli occupanti, incluso, e fondamentale, il “mutamento di regime”. Tutto ciò viene dato per scontato e normale, mentre come anormale e deplorevole, a dir poco, viene presentata la reazione degli irakeni che non si assoggettano: con una Resistenza che non va giudicata per singoli fatti (spesso di equivoca attribuzione), bensì nel suo insieme, che si ricollega ad una lotta per l’indipendenza lanciata già nel 1920 e sino alla rivoluzione anticoloniale del 1958 [3]. Per non parlare dei peana elevati (ego te baptizo carpam) al “ritorno” nella “legalità internazionale” attraverso la inane ris. 1546 del C.d.s. e alla da essa salutata “riconsegna della sovranità” al popolo irakeno, concetto di per sé assurdo e comunque nell’attuale realtà privo di qualunque valenza, ad uso di un inventato “sovrano irakeno”, contrapposto a quello autentico, surrogato dai resistenti; e della corrispettiva criminalizzazione di chi combatte per la reale indipendenza, accusato di barbarie, crudeltà, inumanità, terrorismo. Laddove va detto a chiare lettere che sacrosanta è la reazione alla violazione di indicibile gravità dei diritti di un popolo e di uno Stato sovrano, e che tale gravità supera di per sé ogni atto, pur astrattamente censurabile, di chi resiste: essa getta sugli aggressori la responsabilità totale di quanto accade in Iraq, delle crudeltà e della barbarie, che provengono comunque da tutti i lati – sia chiaro –, con non solo numerica preponderanza dal lato degli aggressori.
A fronte di ciò che è stato compiuto contro lo Stato e il popolo irakeni, qualunque azione di resistenza e di contrapposizione, per quanto dura, “barbarica”, disumana possa apparire in sé, va a carico primario, quando non esclusivo, di chi ha scatenato l’inenarrabile crimine. Ogni diversione da questa valutazione fondamentale è appunto solo sviamento, deviazione, mistificazione. L’asimmetria delle forze in campo, lo scatenamento di una tecnologia mostruosa e di straripanti mezzi di corruzione contro uno Stato e un popolo sovrani dà fondamento a un diritto di difesa “con ogni mezzo disponibile”, illumina di inevitabile necessità l’ergersi anche della nuda vita dei resistenti contro gli aggressori e ogni loro complice e collaboratore [4]. Atti che in sé appaiono “mostruosi”, quando non siano provocazioni per screditare e dividere l’autentica Resistenza irakena, vanno pur sempre sul conto, almeno finale, dei criminali invasori.
2. Il diritto internazionale non può considerarsi modificato rispetto a quello che si era costituito, elevandosi spesso anche a diritto generale, nel contesto caratterizzato dall’azione delle N.U. (meglio, per me, nel quadro N.U.). Lo attestano senza ombra di dubbio proprio le vicende irakene e le resistenze opposte da diversi Stati al c.d. unilateralismo USA (e dei collegati), per quanto segnate, queste ultime, da reticenze, ambiguità, incertezze e, da ultimo, da opportunistico adeguamento nel quadro N.U..
In sintesi estrema, i pertinenti principi e norme fondamentali, pilastri normativi essenziali, sono, nella Carta N.U., il divieto della minaccia e uso della forza nelle relazioni internazionali, il rispetto dell’indipendenza politica e della sovrana uguaglianza degli Stati, la non ingerenza negli affari interni, l’autodeterminazione attraverso e nel quadro degli Stati (a parte il caso di “oppressione nazionale” del tipo coloniale o assimilabile) e in definitiva la condanna del colonialismo in ogni forma (anche indiretta). Si vedano anzitutto principi e norme della Carta: dall’art. 1, che fra l’altro come scopo delle N.U. enuncia quello “di sviluppare fra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza di diritti e dell’autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale”, all’art. 2, per cui: “L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana uguaglianza di tutti i suoi Membri” (par. 1); “I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non siano messe in pericolo” (par. 3); “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite” (par. 4); “Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato…” (par. 7). Assolutamente univoca è la posizione di neutralità del diritto internazionale, e della Carta N.U., nei confronti dei “regimi interni degli Stati”, presupposti, non regolati, dal diritto internazionale stesso.
Tali principi vengono svolti e chiariti nella loro portata soprattutto da una serie di Dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale, di cui ora si dovrà parlare.
Passiamo in rapida rassegna i punti fondamentali, di interesse per la vicenda irakena, contenuti in talune di queste Dichiarazioni. Ricordata la “Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e popoli coloniali”, ris. 1514-XV del 14 dicembre 1960, che contiene la definitiva condanna di ogni forma di colonialismo, si tratta più specificamente, per quanto ci concerne, di taluni fondamentali punti anzitutto della “Dichiarazione sui principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni pacifiche e la cooperazione fra Stati in conformità alla Carta delle N.U.”, ris. 2625-XXV del 24 ottobre 1970, che ribadisce solennemente l’obbligo degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza nelle relazioni internazionali contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualunque Stato; che una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace; (sempre per sintetizzare i punti di particolare interesse per la vicenda irakena) che gli Stati hanno l’obbligo di non “organizzare, assistere, fomentare, finanziare, incitare o tollerare attività sovversive, terroristiche o armate miranti al rovesciamento violento del regime di un altro Stato o ad interferire nella lotta civile in un altro Stato”. La ris. 3314-XXIX, sulla “Definizione dell’aggressione”, del 14 dicembre 1974 esprime una prima definizione dell’aggressione come “uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato…” e, fra le specificazioni delle attività proibite, enuncia “l’invasione o l’attacco al territorio di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, risultante da una tale invasione o attacco [corsivo nostro], o qualunque annessione, sulla base dell’uso della forza, del territorio o parte del territorio di un altro Stato; il bombardamento, da parte delle forze armate di uno Stato, del territorio di un altro Stato, o l’impiego di qualsivoglia arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato”: aggiungendo che “nessuna considerazione di qualsivoglia natura, politica, economica, militare o altro, potrebbe giustificare un’aggressione; una guerra di aggressione è un crimine contro la pace internazionale e dà luogo a responsabilità internazionale”. Ancora, la ris. 36/103, “Dichiarazione sull’inammissibilità dell’intervento e dell’ingerenza negli affari interni degli Stati”, del 9 dicembre 1981, precisa tra l’altro “il diritto sovrano e inalienabile di uno Stato di determinare liberamente il suo sistema politico, economico, culturale e sociale, di sviluppare le proprie relazioni internazionali ed esercitare la sovranità permanente sulle sue risorse naturali… senza intervento, ingerenza, sovversione, costrizione o minaccia in qualsiasi forma dall’esterno”; il dovere di tutti gli Stati di astenersi nelle relazioni internazionali dalla minaccia o uso della forza per “… sconvolgere l’ordine politico, sociale od economico di altri Stati, abbattere o cambiare il sistema politico di un altro Stato o il suo governo” [corsivo nostro]. La Dichiarazione contiene poi molto significative indicazioni sul “dovere degli Stati di astenersi da ogni campagna diffamatoria, denigrazione o propaganda ostile allo scopo di intervenire o ingerirsi negli affari interni di altri Stati”; e su quello di “astenersi dall’utilizzazione e distorsione di questioni attinenti ai diritti umani come mezzo di interferenza negli affari interni degli Stati, di esercitare pressione su altri Stati o di creare sfiducia e disordine entro o fra Stati o gruppi di Stati”. Ai nostri fini è ancora importante ricordare la ris. 39/17, “Importanza della realizzazione universale del diritto dei popoli all’autodeterminazione…”, del 23 novembre 1984, la quale esplicitamente condanna di nuovo il dominio “coloniale e straniero”, riafferma “la legittimità della lotta dei popoli per la loro indipendenza, integrità territoriale, unità nazionale e liberazione dal dominio coloniale, apartheid e occupazione straniera con tutti i mezzi disponibili, inclusa la lotta armata” [corsivo nostro]. La legittimità della lotta armata contro l’occupazione coloniale o straniera risulta ancora dal I Protocollo aggiuntivo (8 giugno 1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, art. 1, par. 4, che espressamente ricomprende “i conflitti armati in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti”; e prima ancora dalla stessa III Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 che, all’art. 4, par. 2, sempre espressamente contempla “i membri della altre milizie e degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una parte in conflitto e che operano fuori o all’interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato” (è vero che questa previsione viene fatta al fine di riconoscere a tali membri lo status di prigionieri di guerra a determinate condizioni, ma è chiaro che la norma presuppone comunque la legittimità della loro lotta di liberazione e di resistenza).
I nuclei essenziali dei principi qui sintetizzati rispondono, con qualche minore eccezione, a norme vincolanti della Carta e spesso del diritto internazionale generale e quindi ne esplicitano il senso. Il quale, con riferimento alla vicenda irakena, comporta – come già suggerito – che la qualificazione, da parte di Stati terzi, del governo di uno Stato sovrano come “dispotico”, “tirannico”, “dittatoriale” e via aggettivando non è ammissibile e ancor meno l’azione volta a rovesciarlo. Spetta solo al popolo dello Stato in questione, nei concreti processi politici interni (che possono includere anche rivoluzioni, insurrezioni e, perché no?, anche pur generalmente deplorevoli colpi di stato, ecc.), esprimere valutazioni sul punto ed eventualmente dar corso ad azioni conseguenti. E si capisce anche la ratio profonda di ciò: la funzione primaria del diritto internazionale odierno non è quella di aiutare a imporre “valori” (reali o asseriti) di una parte (e sempre solo di una parte) dei componenti della convivenza o consesso internazionale, bensì di far convivere per quanto possibile pacificamente Stati di diversa cultura, livello e strutture economico-sociali, e di garantire ad ogni Stato e al suo popolo le condizioni di uno sviluppo indipendente sulla base dei rapporti politici interni [5]. Va notata la lungimiranza di proposizioni miranti all’esclusione della “criminalizzazione” di dirigenti di Stati indipendenti e dell’abuso della tematica dei diritti umani (la mostruosità del caso Milosevic con l’abnorme processo all’Aja e quella prevedibile di un caso Saddam Hussein sono evidenti a chi si documenti seriamente e non indulga alle campagne mefitiche che vengono dettate da centri dediti a quegli atteggiamenti “criminalizzatori”, che sono negativamente valutati da norme o da autorevoli “esortazioni” internazionali).
Con il diritto non si scherza, a meno di piegarlo alla volontà e agli interessi dei più forti: giochetto per vero oggi corrente, sotto il manto di scombiccherate teorie e naturalmente di ottime e nobili intenzioni, da “portatori di civiltà”, quelle che lastricano la strada dell’inferno.
Procediamo per semplici schemi. Si precisa che questo lavoro intende soltanto fornire una linea di ragionamento conforme a diritto.
Le motivazioni addotte espressamente, in precedenza, a supporto dell’aggressione si sono rivelate assolutamente false in via di fatto e gli stessi aggressori hanno dovuto riconoscerlo. Ma va detta una parola precisa in diritto: salvo ritenere il C.d.s. dotato di potere normativo vero e proprio (non semplicemente relativo alle misure degli Stati o proprie, se legittimamente stabilite, artt. 41 e 42 Carta) [6], talune esigenze poste già in passato a carico dell’Iraq, e del solo Iraq, a cominciare da quella dell’eliminazione delle (inesistenti) armi di distruzione di massa, non si sarebbero potute considerare, a parer mio, legittime. Non parliamo poi dell’embargo genocida. Esse si iscrivono in quel grave processo di abuso delle N.U., e nelle N.U., che abbiamo puntualizzato come “ONU deviata” [7] e che è straripato dopo il crollo dell’equilibrio mondiale nel 1989-1991.
Cadute comunque quelle motivazioni (e anche quella dei legami fra Saddam Hussein e organizzazioni terroristiche come viene definita al-Qaeda) [8], è emersa l’altra ideologica (che si sovrappone alle reali motivazioni geostrategiche e di riappropriazione e controllo delle fonti di energia): l’esportazione della “democrazia”, il mutamento di regime, il rovesciamento di un “dittatore”, la “liberazione” di un popolo (come anche di recente si è espresso il Ministro degli esteri italiano Frattini). Questa motivazione, che implica, a carico di uno Stato indipendente e sovrano, un “giudizio” non di mera portata etico-politica, bensì dotato della valenza di un accertamento giuridico, espresso da uno o più Stati, quale base di una pretesa di “mutamento di regime” (persone e strutture), da farsi valere anche con l’uso della forza, risulta – pure a prescindere da ogni considerazione di fatto, culturale, storica sulla vera sostanza del “regime” preso di mira – assolutamente improponibile, perché contrastante con il divieto di cui abbiamo già parlato: ed infatti tale motivo è stato sempre rifiutato dagli Stati che gli aggressori avevano cercato inutilmente di coinvolgere (salvo poi dimenticarsene successivamente, è vero…), gli stessi aggressori lo avevano all’inizio solo lasciato trapelare [9], finché, a cose fatte, esso è rimasto l’unico, ormai conclamato, ma sempre irricevibile, argomento. Questo argomento comunque sedimenta anche nelle coscienze e nelle posizioni di persone e gruppi che per sé condannano l’aggressione, quale deformazione ideologica indotta dal sistema del “pensiero unico”, che respingiamo decisamente.
Quell’intento reale, in tutta la sua strumentalità, si è in ogni caso svelato nelle prospettive dell’esilio dorato offerto al “criminale” Saddam Hussein e alla famiglia, al fine di consentire in Iraq l’ingresso pacifico degli aggressori, un invito che il presidente irakeno ha respinto bollandolo come immorale, ma che è stato poi intimato mediante l’ultimatum di 72 ore consentitegli per abbandonare il paese, con la sanzione dell’inizio dei bombardamenti (20 marzo 2003) e l’invasione da parte di forze della coalizione anglo-americana (poi “arricchita” di altre presenze). L’osceno nelle relazioni internazionali non si sarebbe potuto manifestare con più impudica esibizione.
La conseguenza primaria dell’illecito internazionale – pur messo da parte il profilo specifico del crimine internazionale e della conclamata (da taluni, ma in modo ben selettivo nell’applicazione) responsabilità individuale per i c.d. crimini di diritto internazionale – è univocamente definita: l’obbligo di cessare il comportamento concretante l’illecito e di ripristinare, per come possibile, la situazione precedente, salve ulteriori riparazioni. Quindi, per l’Iraq, la cessazione dell’occupazione con il ritiro di tutte le truppe di invasione e la liberazione degli esponenti del “regime” (governo legittimo) che si è preteso modificare con la forza, a cominciare da Saddam Hussein, il quale è e resta, pur nella condizione di prigioniero (prima di guerra, ora asseritamene “comune”: ego te baptizo carpam), il legittimo presidente dell’Iraq (ma su ciò in fine). Trattandosi qui di comportamenti vietati da norme anche imperative, nessuna attenuazione o deroga appare possibile, né è concepibile che a tal fine venga utilizzata un’organizzazione quale quella delle N.U. Ricordiamo che in essa vige l’obbligo di operare “secondo i principi della giustizia e del diritto internazionale” (art. 1, par. 1, Carta) [10].
L’illegittimità-illiceità assolute dei comportamenti criminali in questione va fatta valere anzitutto dallo Stato vittima e dalle forze nazionali e popolari che, all’occorrenza, ne surroghino gli organi paralizzati o comunque impediti.
Quanto agli Stati terzi (a parte quelli votanti le Dichiarazioni summenzionate ed altre eventuali pertinenti), ed è qui che viene in luce il profilo del crimine internazionale (di Stati) come forma più grave dell’illecito internazionale, può discutersi su un loro obbligo almeno di non collaborazione e anzitutto non riconoscimento delle situazioni derivanti da quei comportamenti illeciti (ad es., l’occupazione di un territorio). Secondo Arangio-Ruiz e anche Conforti, ma con differenti sfumature, alla fine prevale l’effettività. Ma, replico, si deve prima di tutto trattare di vera effettività, cioè fattualità consolidata [11]. E pur se si prescinda dall’elemento decisivo di cui si discorrerà solo in fine, e cioè la Resistenza irakena, la condizione di illiceità (criminale), se fatta valere da qualche soggetto, ostacola o impedisce il consolidamento. D’altra parte, restano degli interrogativi. Se, almeno nel quadro degli organi N.U., possano ignorarsi le disposizioni, pur eventualmente solo esortative, almeno di Dichiarazioni di principi. Quindi, il fatto che non collaborazione e non riconoscimento da parte di Stati terzi (membri) sono senz’altro possibili in virtù della funzione “liceitante” delle raccomandazioni N.U. (una funzione da riconoscersi sino al limite della violazione di diritti di Stati, fra questi però non rientrando il rispetto delle occupazioni territoriali basate su uso illecito della forza, finché almeno non definitivamente consolidate e non più contestabili).
Infine, se obblighi di quel contenuto (non collaborazione e non riconoscimento) non discendano, per i votanti, dalle Dichiarazioni stesse e comunque, per tutti, da disposizioni esprimenti in realtà anche norme generali cogenti o della stessa Carta. Secondo Conforti una norma generale vincola ormai gli Stati a non riconoscere, ossia a negare, effetti extraterritoriali agli atti di governo e alle norme promananti dal potere occupante illegittimo: ciò che vale contestazione della legittimità dell’occupazione. Si è dunque consolidata una norma che Arangio-Ruiz riteneva all’epoca inesistente a proposito dell’analogo diniego di effetti extraterritoriali espresso dalla Dichiarazione sulle relazioni amichevoli fra Stati [12].
L’effettività prevarrebbe sulla legittimità solo se definitivamente consolidata (e quindi effettività in senso proprio). Ma elemento determinante a tal fine sarebbe esclusivamente il definitivo venir meno dell’avente diritto e di qualunque attiva lotta a fianco o in nome dell’avente diritto (nel nostro caso, lo Stato e il popolo irakeno resistente, che respingono l’aggressione: per ora lasciamo fuori quest’aspetto, che in realtà – vedremo in chiusura – è quello decisivo): senza poi escludere, sul piano della realtà storica, la possibilità di “reviviscenza” dell’avente diritto. Ma per una certa fase, anche a prescindere da tale “contestazione dell’avente diritto” (o di chi per esso), l’oggettiva illiceità criminale della situazione ne “invischia” il rapido consolidamento. E nessun ristoro può derivare da posizioni assunte nel quadro N.U. (ad es., come si vedrà, con risoluzioni del C.d.s.). La violazione di norme imperative potrebbe certo essere fatta valere sempre almeno in sede N.U. [13].
Decisamente penose e ipocrite sono le argomentazioni di quasi tutte le parti politiche in Italia che, di fronte a rivendicazioni conseguenti, ad es., a sequestri di ostaggi – un fenomeno in astratto condannabile, ma di fatto inevitabile nel quadro delineato alla fine del par. 1 –, si trincerano nell’impossibilità di cedere al “ricatto terroristico”. Ma ci facciano il piacere! Quelle rivendicazioni esprimono, con gli strumenti della “disperazione” a fronte di forza strapotente, semplicemente la (moralmente, politicamente e giuridicamente) giusta pretesa che venga data cessazione al crimine internazionale dell’invasione e alle relative conseguenze, cessazione comunque dovuta in base a norme internazionali cogenti. Il “ricatto”, caso mai, proviene da queste norme!
3. La “logica” in cui si muovono gli occupanti e i loro sodali è tutt’affatto opposta rispetto a questa esigenza primordiale, imperativa e inconfutabile del diritto internazionale attuale.
Essi, persuasi o comunque assertori di una rappresentanza esclusiva, sul pianeta, del Bene e della Civiltà, della Democrazia e dei Diritti umani (intesi a modo loro e come tali elevati a parametri superiori della legalità e legittimità internazionali, pur se le norme basilari dell’ordinamento internazionale dicano il contrario) – e tutto ciò nonostante le menzogne ormai addirittura confesse, le stragi perpetrate, le torture e gli altri indegni trattamenti inflitti alle loro vittime –, ritengono di essere abilitati ad esercitare una potestà addirittura di occupazione integrale (estesa cioè a un intero territorio statale) e “sovrana”, pure al di là di quella semplicemente bellica, dell’Iraq e la potestà conseguente, se non di annettere questo paese, di modellarne le strutture economico-sociali e politiche, a soppressione del governo costituito (e pertanto legittimo), che hanno inteso scalzare, e che ritengono di avere integralmente scalzato, con l’ingresso delle truppe di invasione in Baghdad il 9 aprile 2003.
Si tratta, e lo comprenderemo alla fine, di infondata “autorappresentazione” (ego te baptizo carpam), nell’ambito della quale, peraltro, intendiamo mantenerci per la prima, e più ampia, parte di questo scritto, assumendo per ora – secondo l’ottica degli occupanti – come non decisiva la fortissima contestazione anche armata del popolo irakeno o declassandola a problema di ordine pubblico, sempre secondo lo schema di “autorappresentazione”. Cercheremo però di dimostrare che, pur dentro tale contesto, non si riescono a superare diversi profili di illiceità a carico degli occupanti.
Costoro, dunque, prendono le mosse da una asserita situazione scaturiente da una pur pretesa debellatio (fatto definitivamente estintivo dello Stato quale soggetto internazionale), al pari di quella della Germania nazista nel 1945, ove si ebbe, con l’occupazione integrale del territorio tedesco e l’assunzione dei poteri da parte delle Potenze occupanti, l’effettivo (definitivo) dissolvimento totale dell’apparato statale per il venir meno degli organi supremi e la cessazione di ogni resistenza (ma, in Germania, anche dopo espressa capitolazione). Come detto, ai fini dell’equiparazione, è determinante il conseguente declassamento dell’imponente fenomeno del popolo irakeno in armi – la Resistenza irakena – a terrorismo, ribellismo e così via. Occupazione dell’Iraq pertanto, si ripete, non semplicemente “bellica”, bensì con assunzione totale ed “assorbente” di poteri sovrani da parte dello Stato (o della pluralità di Stati) occupante, sul presupposto, preso per effettivo, di un’occupazione integrale [14]: gli organi supremi di occupazione, ovviamente per sé fondati sull’ordinamento dell’occupante, e le normative di occupazione da essi dettate, si sovrappongono all’ordinamento (e all’apparato, a livelli subordinati) materialmente residuo dell’occupato (e venuto meno in quanto ordinamento originario), divenendone parte integrata e sovrastante con efficacia diretta nei termini e limiti stabiliti dall’occupante stesso. Esclusa l’annessione e la conseguente eventuale posizione come “normale” ordinamento derivato da quello dell’occupante (se non addirittura come parte integrante di questo), l’ordinamento di occupazione, compresi gli organi sovrapposti (che dunque rilevano da ambedue gli ordinamenti), viene gestito separatamente da quello dell’occupante [15], pur essendo in ultima analisi da questo derivato. L’ordinamento dell’occupato (materialmente residuo), entro tale configurazione, si integra formalmente, con le eventuali modifiche subite da parte dell’autorità occupante, in quello di occupazione, perdendo la propria rilevanza giuridica a sé. Ecco perché parleremmo, per una siffatta configurazione, di “occupazione sovrana” [16].
Una visione del genere implicherebbe, dunque, in astratto, una piena disponibilità sul paese occupato sino addirittura (teoricamente) all’annessione da parte degli occupanti sia alla stessa metropoli (nella realtà, un esito oggi assolutamente impensabile) sia quale rinnovellata forma di dominio coloniale.
Vietata oggidì questa forma da norme e principi inderogabili della Carta e del diritto internazionale generale ed ovviamente, in modo assoluto, inconcepibile sotto il profilo politico quantomeno nella forma di dominio coloniale aperto, la (supposta o effettiva) assunzione di potere sovrano integrale sul paese comporterebbe, come detto, la possibilità per gli occupanti “sovrani” di modellare a loro grado la “ricostituzione” dello Stato occupato,il quale risorgerebbe, con “propri” organi su basi da essi (gli occupanti) predeterminate, quale ente dipendente (del tipo Stato vassallo, ma con varianti), la cui autonomia gradualmente si dilaterebbe – in quanto consentito dagli occupanti, che pure gradualmente si ritirerebbero – sino alla cessazione dell’occupazione e al conseguimento, talora però solo nominale, della sovranità e indipendenza formali: nominale, in quanto l’apparente pieno ripristino di un ordinamento giuridico proprio, che si vorrebbe originario, si verificherebbe a volte sotto il vincolo dell’assunzione predisposta e automatica di contenuti ereditati o sostitutivi di taluni tratti dal regime di occupazione (come è “normale” poi, nella sostanza, per la fase dell’asserita piena indipendenza, con un’ulteriore rete predisposta di condizionamenti nominalmente consentiti). Va qui dunque immediatamente precisato che l’ente dipendente, o anche quello nominalmente indipendente ma così condizionato, nella realtà potrebbe degradare ad ente caratterizzato da governo quisling.
A questa linea, che – salvo l’ultima precisazione – sarebbe grosso modo quella della Germania-1945 (si vedano poi le modalità particolari applicate all’Afghanistan), fa però da contrappunto, per l’Iraq, un’altra posizione, pur presente nell’atteggiamento degli occupanti, nel senso della non avvenuta estinzione dello Stato irakeno (sono rimaste ad es. le missioni diplomatiche…), che quindi sarebbe stato da considerarsi sin dall’inizio solo sotto classica occupazione bellica, come sembrerebbe anche evincersi dalle risoluzioni del C.d.s.. Ma una tale posizione pare contraddittoria rispetto al venir meno definitivo (dato appunto come supposto) dei precedenti organi supremi di governo irakeni (o di elementi surrogatori): quindi, come accennato, rispetto al fatto – preso per tale – dell’assunzione di una posizione sovrana da parte di organi dell’occupante al vertice del (materialmente residuo) ordinamento dell’occupato che, si ripete, acquisirebbe valore formale diverso, integrato, con eventuali modifiche, nell’ordinamento di occupazione, rispetto all’ordinamento (supposto estinto) dello Stato (asserito come) debellato. Nel quadro infatti di una classica occupazione bellica non sarebbero consentite le modifiche di regime e struttura condotte dall’alto, e ciò per il principio di conservazione dell’ordinamento precedente, sul quale torneremo nel prosieguo [17].
E pertanto, dal punto di vista dell’“autorappresentazione” degli occupanti in Iraq, sembra in realtà prevalere la prima posizione (alla quale, ma solo in parte, sarebbero applicabili le norme sull’occupazione bellica, con esclusione o forte attenuazione di quelle relative al principio di conservazione, soprattutto con evidenza in riferimento a norme supreme, costituzionali, ecc.), gli elementi di visibile permanenza dello Stato irakeno parendo piuttosto indicare la volontà di non annessione e di “ricostituzione” dello Stato stesso (per verità, esprimendo piuttosto “oggettivamente” la persistenza di elementi della precedente statualità, secondo la prospettiva che indicheremo alla fine).
In sintesi: si dà in definitiva per presupposta, alla base dell’atteggiamento degli occupanti, almeno per la prima fase della loro presenza in Iraq, un’effettività (consolidata e definitiva, quindi non la semplice fattualità – precaria – della classica occupazione bellica) di potere sovrano integrale, che addirittura cancellerebbe (meglio, forse, “laverebbe”) – per chi accettasse tale posizione – l’illiceità (criminale) dell’aggressione e della conseguente occupazione: almeno in rapporto alla situazione a questa conseguente.
L’occupazione “sovrana” presuppone la debellatio come fatto estintivo effettivo (cioè consolidato) ed è dunque essa stessa connotata dall’effettività (consolidata), pur se non sbocca necessariamente – oggi anzi ciò è in principio escluso – in un’annessione, mentre la classica occupazione bellica è sempre precaria, quindi fattuale e non effettiva. A ben vedere, però, e lo diciamo per ora incidentalmente, persino sotto il profilo di una classica occupazione bellica, per lo meno riferita all’integralità del territorio irakeno, restano dubbi sull’estensione territoriale di tale fattualità, dato che città e zone del paese sfuggono al controllo dell’occupante [18]. Ma oggi, a differenza dal 1945, un’occupazione “sovrana” potrebbe risultare illecita, nella pretesa di “ricostituzione” dello Stato (supposto) estinto e nel contesto di detta occupazione “sovrana”, per contrasto con norme imperative (divieto di mutamento di regime con la forza dall’esterno, autodeterminazione dei popoli, ecc.).
Bisogna comunque distinguere la situazione giuridica oggettiva, che cercheremo di delineare in fine, da quella di “autorappresentazione” degli occupanti, in definitiva però condivisa in sede N.U. con grave rottura di principi fondamentali e della stessa Carta.
Grimaldello concettuale per quest’ultima è il criterio di effettività inteso nel modo più semplicistico e grossolano, che continua ad ignorare come, dopo le esperienze della seconda guerra mondiale e l’affermazione di norme e principi della Carta N.U. e del diritto internazionale generale (non ingerenza nei fatti interni, rispetto dell’indipendenza politica e sovrana eguaglianza degli Stati, ecc.), l’effettività, per essere giuridicamente rilevante, debba superare – come già accennato – una condizione di precarietà, non definitività, non consolidamento [19], alla cui stregua – pur se si prescinda dall’essere l’occupazione dell’Iraq anzitutto criminalmente illecita e poi, secondo quanto vedremo da ultimo, solo fattuale e non effettiva (e solo parziale e non integrale) –, si pretenderebbe, nel concorso di date circostanze (atteggiamento di almeno acquiescenza, quando non addirittura di “riconoscimento”, da parte di Stati terzi, e in sede N.U., pur se un’indagine più accurata potrebbe far emergere diverse sfumature), di considerare ormai irrilevante la questione dell’illiceità criminale dell’aggressione e dell’occupazione e quindi di configurare il futuro dello Stato irakeno a partire dalle impostazioni date dagli occupanti (ed avallate in sede C.d.s.). Ciò che non riteniamo in definitiva possibile nemmeno nel quadro dell’“autorappresentazione” degli occupanti.
4. Dato tutto ciò per scontato (ma in realtà si tratta, come vedremo, di un’affermazione dal carattere ben caduco), gli invasori della Coalizione (USA, Gran Bretagna, Spagna minori, cui si sono gradualmente allineati altri, come l’Italia nella mimetizzata “missione di pace”) – lanciata l’aggressione nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2003 con i bombardamenti e l’invasione di terra, incontrata una prima resistenza dell’esercito irakeno nel sud del paese ma rapidamente presa Baghdad il 9 aprile con l’entrata in clandestinità del presidente Saddam Hussein e di quadri dello Stato e del Baath, sino alla bombastica declamazione di Bush del 1° maggio 2003, per cui il grosso della guerra era terminato e vinto – hanno occupato (virtualmente) l’intero territorio irakeno e presto provveduto ad installare organismi “supremi” irakeni in posizione di dipendenza dalla Coalition Provisional Authority (CPA), e cioè dall’organo di amministrazione militare degli occupanti, presieduto, dopo un breve periodo di Jay Garner, da Paul L. Bremer, nominato dal presidente Bush il 6 maggio 2003 “Amministratore”, quindi il vero “governatore” USA dell’Iraq occupato: e si è trattato, in prima battuta, del Consiglio di governo irakeno (organo dichiaratamente transitorio). Il dato decisivo è rimasto peraltro la presenza di truppe di occupazione consistenti in circa 160.000 militari di diversi paesi, dei quali 135.000 USA: ci dovremo render conto, in chiusura, che ancor più decisiva, per sgominare l’“autorappresentazione” degli occupanti, si dimostrerà la sempre più forte Resistenza irakena.
E’ stata comunque la CPA, per conto suo, a prendere tutte le decisioni fondamentali di tipo non solo istituzionale, ma pure di struttura. Ciò attraverso “regulations” e “orders” di Bremer (vi sono stati anche altri tipi di atti): dai poteri normativi e “forza” delle norme emanate (di eventuale modifica delle preesistenti normative irakene; con prevalenza su ogni altra fonte normativa; con vigore sino a diversa decisione dello stesso Bremer o, per il futuro, da parte di “legislazione emanata da istituzioni democratiche irakene” – campa cavallo!), reg. n. 1; al controllo delle finanze (reg. 2 e 3, emendati con reg. 11), e così via regolando.
Quindi gli “orders”: dallo scioglimento del partito Baath – già in realtà proibito fin dal 16 aprile 2003 – con il bando dei suoi esponenti dai pubblici uffici e rimozione dal lavoro (ord. n. 1); sino allo scioglimento di varie entità irakene (a cominciare dall’Esercito – ord. n. 2); la liberalizzazione del commercio (ord. n. 12); la banca commerciale (ord. n. 20); la creazione del nuovo Esercito, per verità tuttora di ardua realizzazione [20], se non come forze ausiliarie (di sicurezza, di polizia…): ord. n. 22, che ne fissa la “missione” entro il contesto dell’azione della CPA [corsivo dell’a.], comunque sotto il comando dell’Amministratore Bremer, cui viene affidata anche la nomina degli ufficiali; la distribuzione del petrolio (ord. n. 36 del 3 ottobre 2003), assoggettata in ultima analisi a regole e controlli della CPA; gli investimenti stranieri (ord. n. 39, emendato con ord. n. 46, che prevede anche poteri di esecuzione di “ministri” irakeni); l’ord. n. 48, che contiene “delega di autorità riguardante un tribunale speciale irakeno” al ‘Consiglio di governo’ [21], per i processi agli asseriti criminali di guerra, contro l’umanità ecc. – si intendono naturalmente il presidente Saddam Hussein e i suoi collaboratori dopo la loro cattura –, con annesso lo statuto del tribunale, discusso – viene proclamato espressamente – insieme al Consiglio di governo; la Banca centrale irakena (ord. n. 56, che la pone sotto il controllo della CPA). Da ultimo le disposizioni sulle future elezioni (ord. n. 92 del 31 maggio 2004, 96 e 97 del 7 giugno 2004): con limiti e paletti precisi, del resto in parte stabiliti anche dall’art. 31 della c.d. Costituzione provvisoria (TAL), di cui più avanti. Sulla questione delle elezioni il discorso verrà ripreso. L’ultimo “order” di Bremer, il n. 100 del 28 giugno 2004, di particolare importanza, sarà considerato più avanti.
Le normative della CPA sono state emanate anche prima della costituzione del Consiglio di governo e sostanzialmente prescindono sempre da questo (se non a volte richiamarsi a una sua funzione – informale – consultiva oppure ad una esecutiva). Esse si dichiarano in conformità con le leggi e gli usi del diritto internazionale bellico (il che, come si accennerà, è spesso assai dubbio) e generalmente fanno riferimento alle risoluzioni del C.d.s. delle N.U. progressivamente emanate (come cercheremo di mostrare, è riferimento nel complesso giuridicamente superfluo e vacuo).
Ma vale la pena soffermarsi per ora sui mentovati ord. n. 39 e 40, che insieme ad altri hanno disposto le devastanti privatizzazioni. Si è stabilito che 200 imprese pubbliche irakene sarebbero state privatizzate; che società straniere potranno detenere il 100% di banche, miniere e fabbriche irakene e trasferire il 100% degli utili fuori dall’Iraq [22].
Veniva così costruito l’armamentario per l’eliminazione del forte settore pubblico irakeno e conseguentemente di uno stato sociale efficace e per l’apertura della caccia alla preda da parte dei privati, in prima linea le grandi multinazionali statunitensi.
E’ da notarsi che la macchina economica si è messa in moto subito dopo l’aggressione. Già nella prima metà di aprile 2003 i primi contratti sono stati assegnati da USAID, l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale: ne hanno beneficiato organizzazioni internazionali, ma soprattutto compagnie private statunitensi, già prima dei bandi ufficiali. Fra tutte spicca la Bechtel, molto vicina all’amministrazione repubblicana, che ha ricevuto un contratto di 34,7 milioni di dollari destinati alla ricostruzione degli impianti elettrici, per l’acqua, fogne ed attrezzature aeroportuali in Iraq. Ma si segnala anche la Halliburton, di cui è stato presidente per 5 anni fino al 2000 il vice di Bush, Cheney, la quale pure ha ottenuto contratti ben sostanziosi senza gara d’appalto. Risulta che dall’aprile 2003 al giugno 2004 (fine della CPA) sono stati assegnati appalti per 4.014.932.459 dollari.
Altri particolari sugli appalti: essi sono stati concessi, almeno fino al gennaio 2004, solo ad aziende britanniche e soprattutto americane. Bremer, nel febbraio, nel chiedere all’Italia di mantenere le truppe almeno fino al 2005, fece intendere la possibilità di affari per le imprese italiane [23], nonché di altri paesi. Per quanto riguarda poi gli appalti per i 18,6 miliardi di dollari stanziati dal governo USA, il vice-segretario alla difesa, Paul Wolfowitz, dava una non equivoca direttiva: “E’ necessario, per la protezione degli essenziali interessi di sicurezza degli Stati Uniti, limitare la competizione per i contratti primari a imprese degli Stati Uniti, dell’Iraq, dei partners della coalizione e dei paesi che contribuiscono alla forza schierata in Iraq” [24]. Venivano elencati i 63 paesi candidabili all’assegnazione dei 26 contratti primari per la ricostruzione delle infrastrutture, il ripristino dei servizi petroliferi e l’equipaggiamento del nuovo esercito irakeno: tutto sotto il controllo del Pentagono, solo un 10% sotto il controllo del Dipartimento di Stato [25].
Con l’ord. 64, che ha riformato la legge irakena sulle società del 1997, è stato reso possibile alle società estere di intervenire nei settori sino allora statali e di creare grandi imprese monopolistiche, fra l’altro ovviamente con l’eliminazione del preesistente obbligo di conformità agli obiettivi della pianificazione statale quale condizione per l’istituzione, la capitalizzazione o la liquidazione di una società. Incidentalmente si osserva che l’operato della CPA è oggi sotto inchiesta: non ha registrato le spese per la ricostruzione in Iraq con fondi irakeni, calcolate in un miliardo di dollari, e non è in grado di giustificarle [26].
Tutte le misure degli occupanti sull’economia urtano con le norme internazionali ispirate al principio di conservazione della situazione giuridica anteriore all’occupazione, in particolare con le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i regolamenti dell’Aja del 1907, richiamati fra l’altro dalle pertinenti (ma inani) risoluzioni del C.d.s.. Anche a volerla ritenere lecita nel caso dell’Iraq, come non crediamo, l’occupazione “sovrana” non esclude totalmente gli obblighi dell’occupazione bellica a livello sottostante a quello della (assunta come lecita) “ricostituzione” degli organi statali supremi irakeni: e tale può essere il significato delle ricordate disposizioni delle risoluzioni del C.d.s., che per questo aspetto dovrebbero considerarsi vincolanti per gli occupanti. L’art. 43 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 stabilisce che l’occupante prende le “misure che dipendono da lui allo scopo di ristabilire e di assicurare, per quanto possibile, l’ordine e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi in vigore nel paese”: la Costituzione irakena baathista del 1990 stabilisce, nel suo cap. II (art. 10 ss.), il carattere pubblico delle risorse nazionali e dei fondamentali mezzi di produzione e il sistema di pianificazione, fondamento dello stato sociale: vieta dunque la privatizzazione dei beni statali più importanti e proibisce la proprietà straniera di aziende irakene. Ancora, la potenza occupante (art. 55) “sarà considerata solo amministratrice ed usufruttuaria degli edifici pubblici, del patrimonio immobiliare, delle foreste, delle aziende agricole situate nel paese occupato che appartengono allo Stato nemico. Deve salvaguardare il capitale di queste proprietà e amministrarle secondo le regole dell’usufrutto”: cioè senza alterare la sostanza del regime dei beni, come invece con le privatizzazioni e liberalizzazioni [27]. In principio, e con qualche limite, la IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 vieta di “modificare l’ordinamento dei funzionari e dei magistrati del territorio occupato” (art. 54) e garantisce, entro limiti di sicurezza e simili, la permanenza della legge penale e dei tribunali del paese occupato (per l’applicazione del diritto dell’occupato) (art. 64) [28].
A fronte di quanto attuato dalla CPA, si dimostra una pura sceneggiata la costituzione del Consiglio di governo irakeno, che abbiamo già nominato.
Organo senza reali poteri, ha operato in un contesto modellato nei tratti strutturali fondamentali dagli occupanti.
La sua formazione è stata opera dell’Autorità provvisoria della Coalizione e in definitiva del “governatore” Bremer. Venticinque componenti, scelti secondo un dosaggio etnico-religioso, per la più parte persone vissute all’estero o in Kurdistan, che si sono insediati a Baghdad il 13 luglio 2003. Alla riunione di (apparente auto-)insediamento, il Consiglio irakeno ha immediatamente invitato, “perché dichiarino che il Consiglio è stato formato”, lo stesso Bremer, il rappresentante della Gran Bretagna nella CPA John Sawyers, vice di Bremer, e il rappresentante provvisorio delle N.U., Sergio Vieira de Mello, che si espresse esaltando il “momento storico” [29] e, più tardi, nel senso che il Consiglio di governo fosse “ampiamente rappresentativo dei vari elementi costitutivi presenti in Iraq” (omettendo alquanto sbadatamente la Resistenza irakena)[30]: egli sarebbe perito poco dopo nell’attentato alla sede ONU (19 agosto 2003). Non sarebbe potuta mancare la consacrazione formale ad opera della CPA: la reg. n. 6 del 13 luglio stesso, a firma Bremer, “riconosce il Consiglio e stabilisce che esso opererà in consultazione e coordinamento con la CPA”. Per esprimerci con la stampa del momento, il Consiglio “resterà in carica per almeno un anno. Sarà competente per la nomina e la destituzione di ministri, diplomatici ed alti funzionari, per l’approvazione del bilancio statale e per la creazione di una commissione preparatoria incaricata di redigere la bozza della nuova Costituzione” [31]. Ecco una vivida rappresentazione del carattere e della reale situazione di questo “governo”: “Un’assemblea che non sa ancora come dovrà funzionare e su che cosa potrà decidere, ma che sa perfettamente di potersi riunire nel centro di Baghdad solo perché ci sono carri armati e centinaia di soldati americani attorno al palazzo, perché quattro elicotteri da combattimento si alternano in volo sul perimetro del complesso e due aerei da caccia passano bassi a ricordare la potenza di fuoco contro cui i male intenzionati andrebbero a cocciare… La finalità è di dividere la responsabilità della gestione dell’Iraq con gli stessi irakeni… Tutto ciò sulla carta. Perché le chiavi della cassa e la forza militare restano in mano alle truppe di occupazione… I 25 faticheranno parecchio a convincere i concittadini che non sono marionette e non c’è Bremer dietro di loro a tirare i fili” [32].
Primo atto dell’organismo: la proclamazione del 9 aprile come festa nazionale, la “liberazione” americana di Baghdad, ciò che evidentemente è stato sentito come atto antipatriottico da molti irakeni (e naturalmente la soppressione delle festività nazionali baathiste).
Sotto il profilo dell’“autorappresentazione” degli occupanti, si sarebbe trattato di un primo passo verso la “ricostituzione” dello Stato irakeno, secondo l’esempio della Germania-1945: è sufficiente pensare alle misure di debaathizzazione, per rendersi conto dell’analogia che si è voluta in modo del tutto pretestuoso creare con l’occhio alla denazificazione. Il Baath è il Partito della sostanziale decolonizzazione dell’Iraq.
Vero è peraltro che non sarebbe utile parlarsi di governo-fantoccio. Il Consiglio di governo è stato ben meno. Perché in quella fase non si è avuto, neppur fittiziamente, il “governo irakeno”.
Un Consiglio, installato direttamente dall’Autorità provvisoria della coalizione, cioè dall’autorità suprema di occupazione, si è palesato senza equivoco come promanazione e, sotto il profilo tecnico, organo di essa: per la nomina e per i poteri, questi solo “delegati”, in via generale o specifica. Esso non ha dunque mutato nulla nella sostanza della situazione irakena – né in quella reale, di cui alla fine, ma neppure nei termini dell’“autorappresentazione” degli occupanti – rispetto ai caratteri di occupazione “sovrana” con efficacia diretta di atti e norme dell’autorità occupante nell’ordinamento irakeno, da considerarsi quale ordinamento di occupazione, sotto questo punto di vista dunque ancor sempre gestito, certamente al vertice, dall’autorità occupante. E, nella situazione reale irakena, che speriamo di rendere evidente nell’ultimo paragrafo, si è trattato, con i componenti del Consiglio provvisorio, di “collaborazionisti”.
Le decisioni di siffatto Consiglio soggiacevano al veto di Bremer. Nel suo ambito vennero costituiti 25 “ministeri” affidati a “ministri” irakeni (designati il 1° settembre 2003), ma con la sovrintendenza di “consiglieri” americani. Fra l’altro il Consiglio veniva chiamato ad avallare decisioni dell’occupante: così, il 20 settembre 2003, quella di privatizzare le proprietà dello Stato irakeno (salvo, per allora, le risorse naturali) [33]. Per quanto riguarda le risorse petrolifere esse sono restate essenzialmente nella gestione degli occupanti, i proventi venendo riversati in un trust fund: qui il sistema di controllo è stato concordato anche in rapporto a risoluzioni del C.d.s. Il 15 novembre 2003, il Consiglio avallava poi – nominalmente, nella forma di un accordo fra di esso e la CPA – il piano americano per la “transizione”: anzitutto una Costituzione provvisoria, fino a un “governo ad interim” irakeno, a cui sarebbe stata trasferita l’“autorità”, e quindi i passi successivi [34]. Ma sin da allora, nel piano presentato dagli occupanti al Consiglio di governo, si ventila fossero state previste clausole segrete, contemplanti fra l’altro una presenza militare permanente di truppe degli Stati Uniti e Gran Bretagna in almeno 6 basi (oggi si parla addirittura di 14) dislocate in tutto il paese [35]. Espressamente, sarebbe stato stabilito che le forze della Coalizione avrebbero continuato ad operare fianco a fianco con la “nuova polizia irakena e le istituzioni per la sicurezza al fine di garantire una pacifica transizione alla sovranità”. Il 27 giugno 2003, l’ord. 17 di Bremer aveva sottratto alla legge irakena, per ogni reato, tutto il personale straniero non solo militare (compreso quello delle compagnie militari private): un’immunità in principio assoluta.
Si mettevano le mani anche sui programmi scolastici. Come riportato dalla stampa [36], secondo un professore irakeno: “Non riusciamo a credere che un gruppo di fanatici integralisti a Washington, con qualche vecchio arnese irakeno loro amico, e un certo Mr. Evers del Dipartimento di Stato, vero ministro dell’istruzione in Iraq, abbia preso gran parte della nostra storia e l’abbia cancellata sostenendo: ‘non possiamo permettere che nei libri appaiano punti di vista contrari agli Stati Uniti o ad Israele’. Ma con quale diritto? E’ questa la loro concezione della democrazia?”. E un altro, questa volta un avvocato irakeno: “Gli USA vogliono cancellare il nostro sistema scolastico pubblico e laico, proprio perché era il migliore del Medio Oriente, il primo ad aver dato alle donne la possibilità di avere un’istruzione alla pari degli uomini. Gli americani non possono tollerare che vi siano dei paesi arabi laici sviluppati socialmente, economicamente e tecnologicamente, perché ciò renderebbe inutile la loro presenza e smentirebbe la favola di Israele unico paese moderno del Medio Oriente”. Per l’indottrinamento scolastico, è stata affidata dal Pentagono alla Bechtel Corporation, come visto, la ricostruzione delle strutture del paese e in tale quadro alle scuole è stata data “un’imbiancata alle pareti e cambiato questo o quel campanello”. Ma l’operazione indottrinamento è risultata affidata, con un ricco budget, ad altra società privata USA, la Creative Associate di Washington D.C., con corsi di rieducazione per gli insegnanti al fine di dearabizzarli: sedute di rieducazione con video propagandistici sulle scuole USA e dibattiti possibili “fino a quando non si parla di Stati Uniti, Israele, Palestina, occupazione, Baath, comunismo…”. Cosicché molti insegnanti “sono furiosi per le lunghe prediche a cui devono sottoporsi da parte di presuntuosi giovani esperti americanoirakeni mai vissuti in Iraq e che arrivano tutte le mattine supernutriti dalle loro caserme per insegnare loro come comportarsi”. Ed una professoressa afferma: “Io vengo qui solo per tenermi il posto e sapete quel che dirò ai miei ragazzi appena tornata a scuola? Che i terroristi sono gli americani e non la Resistenza e che se vogliamo la democrazia dobbiamo farcela da soli e cacciare, con ogni mezzo, questi ignoranti privi di storia che, con mezzi diversi, vogliono cancellarci… Siamo di fronte a dei nuovi barbari, che non vogliono solo i nostri corpi da riempire di hamburger e il nostro petrolio per le loro macchine, ma anche le nostre menti”.
Il fine evidente dell’operazione è stato in conclusione quello di coinvolgere, per il tramite del Consiglio di governo, la responsabilità politica di esponenti irakeni collaborazionisti e, formalmente, di iniziare il percorso per la “ricostituzione” pilotata di uno “Stato” irakeno.
La sua installazione ha comunque fornito il destro per camuffare l’occupazione “sovrana” in veste di classica occupazione bellica (o militare post-bellica) o per sfumarne i contorni in direzione di questa classica figura (e a tale finzione ha prestato bordone il C.d.s.). Creando però ancor più esplicita contraddizione con il (supposto definitivo) provocato mutamento di regime e con l’azione, iniziata e perdurante, sulle strutture economico-sociali del paese.
5. L’8 marzo 2004 il Consiglio di governo ha approvato, sempre nella soggezione al potere di veto di Bremer [37], una “Legge di amministrazione dello Stato dell’Iraq per il periodo di transizione” (TAL), cioè una Costituzione provvisoria (in vigore con il 30 giugno 2004, data dell’entrata in funzione del previsto “governo ad interim”), la quale fra l’altro, oltre ad una carta di diritti civili e politici, ha predisposto una struttura federale con particolare autonomia e specifiche situazioni favorevoli, in concreto, soprattutto per i kurdi. Si annoverano pertanto disposizioni e meccanismi che potrebbero portare a guerre civili e secessioni [38].
Consideriamone taluni punti caratterizzanti ai nostri fini. Anzitutto, viene indicato il periodo di vigenza di questa “Costituzione”, il “periodo di transizione”, diviso in due fasi: la prima con inizio il 30 giugno 2004 (c.d. passaggio di poteri al governo ad interim, asserito “pienamente sovrano”, che dovrà essere costituito sulla base di un processo di “estese delibere e consultazioni” condotte dal Consiglio di governo e dalla CPA, e possibilmente in consultazione con le N.U.: installato il governo ad interim e cessato il Consiglio di governo, sarebbe venuta a termine l’occupazione e sciolta la CPA); la seconda fase dopo la formazione del governo irakeno di transizione, che dovrebbe avvenire successivamente alle elezioni per l’Assemblea nazionale, previste non oltre il 31 gennaio 2005, alle quali farebbe appunto seguito la formazione del governo di transizione; entro il 15 agosto 2005 l’Assemblea nazionale dovrebbe presentare una bozza di Costituzione permanente; questa non oltre il 15 ottobre 2005 verrebbe sottoposta a referendum popolare: se approvata dalla maggioranza degli elettori e non respinta dai 2/3 degli elettori di almeno tre governatorati (ecco la trappola: tre governatorati, ad es., della regione Kurdistan potrebbero bloccare tutto), seguirebbero elezioni generali entro il 15 dicembre 2005 e l’entrata in carica di un governo definitivo entro il 31 dicembre 2005. Qualora il referendum respingesse la Costituzione, dovrebbe sciogliersi l’Assemblea nazionale e formarsene una nuova entro il 15 dicembre 2005, con un nuovo Governo di transizione e dunque il proseguimento del vigore della Legge amministrativa di transizione, con le pertinenti modifiche delle scadenze successive.
L’indicazione di questi dispositivi, che includono anelli facilmente manipolabili, rende ben prevedibile il prolungamento della presenza di forze di occupazione, comunque denominate.
Da notarsi l’art. 2, B, 1, secondo il quale il governo ad interim (come quello successivo di transizione) dovrà “esercitare l’autorità in conformità con questa legge, inclusi i fondamentali principi e diritti in essa specificati”, e l’art. 3, A: “Questa legge è la legge suprema del paese… Nessun emendamento ad essa può essere apportato se non da una maggioranza dei ¾ dei membri dell’Assemblea nazionale e con l’approvazione unanime del Consiglio di presidenza. Del pari, nessun emendamento può essere apportato per ridurre in alcun modo i diritti del popolo irakeno di cui al cap. 2; per estendere il periodo transitorio; per ritardare la tenuta di elezioni per una nuova Assemblea; per ridurre i poteri di regioni o governatorati…”. Si tratta di quorum e modalità che prospettano come di fatto impossibili gli emendamenti.
Per l’art. 7, A, si stabilisce che l’Islam è la religione ufficiale e sarà considerato una fonte di legislazione e che nessuna legge contraria ai cardini universalmente consentiti dell’Islam, ai principi della democrazia [corsivo nostro] o ai diritti citati nel cap. 2 può venire emanata nel periodo transitorio.
In questa Costituzione, singolare è anche l’art. 5 sull’esercito irakeno: dopo aver indicato che “le forze armate irakene devono essere soggette al controllo civile del governo di transizione”, viene con norma successiva (art. 59, B) ad esse assegnato il ruolo (nella Costituzione, sia pur provvisoria!) di “principale partner della forza multinazionale che opera in Iraq sotto comando unificato [cioè, USA: n.d.a.] in conformità alle disposizioni della ris. 1511 del C.d.s. e di ogni successiva risoluzione rilevante. Questa disposizione durerà sino all’approvazione di una Costituzione permanente e all’elezione di un nuovo governo conseguente a tale nuova Costituzione.” [39]. L’art. 59, C, stabilisce che “al momento dell’assunzione dei poteri… il Governo transitorio irakeno avrà autorità di concludere accordi internazionali vincolanti relativi alle attività della forza multinazionale operante in Iraq sotto comando unificato in conformità ai termini della ris. 1511 del C.d.s. e ad ogni successiva risoluzione del C.d.s. rilevante. Niente in questa legge potrà toccare diritti ed obblighi discendenti da tali accordi” o dalle pertinenti ris. del C.d.s., “che governeranno le attività della forza multinazionale sino all’entrata in vigore di tali accordi”. Si crea un gioco di specchi fra “accordi” del “governo” irakeno con le forze occupanti e risoluzioni del C.d.s., soggette al veto, il cui esito di prolungamento del controllo esterno sull’Iraq appare scontato.
Una siffatta “Costituzione transitoria” (TAL) vincola dunque in modo decisivo l’organo di governo ad interim, che avrebbe assunto autorità con il 30 giugno 2004, legandolo anche (esso e i successori), come citato, a normative internazionali, le ris. del C.d.s. e gli accordi da concludersi dal futuro e successivo governo di transizione, a proposito dei quali è dubbio, proprio in base alla TAL, che possano contrastare con ris. del C.d.s. (soggette al veto di USA e Gran Bretagna), apparendo vera pure la reciproca, e cioè che le risoluzioni del C.d.s. non potrebbero porsi in contrasto con i detti accordi [40].
Ma vi è di più: l’art. 26 della TAL stabilisce che, salvo diversa disposizione della TAL stessa, “le leggi in vigore in Iraq al 30 giugno 2004 resteranno in forza a meno e sino a quando abrogate o emendate dal governo di transizione in conformità con questa legge; … le leggi, regolamenti, ordini e direttive emanati dalla CPA in base alla sua autorità conforme al diritto internazionale resteranno in vigore sinché abrogate o emendate da legislazione debitamente approvata e con forza di legge”: si tratta quindi evidentemente del futuro governo di transizione e del futuro potere legislativo con l’Assemblea nazionale. Ma i relativi meccanismi di fatto impediranno qualunque modifica.
Si deve ricordare infatti che il futuro potere legislativo, sottoposto al veto di un Consiglio di Presidenza di tre membri deliberante all’unanimità (non può non pensarsi alle tre grandi componenti irakene: sciiti, sunniti, kurdi, a parte le minoranze), apparterrà solo all’Assemblea nazionale da eleggersi entro il 31 gennaio 2005.
Il previsto (ed ormai in funzione) “governo ad interim” non appare assistito da pieno potere normativo primario. Ad esso è stato dedicato un Annesso alla TAL, previsto all’art. 2, B, 1, di questa come parte integrante, “concordato” (“agreed upon”, dunque sempre con la CPA) e promulgato il 1° giugno 2004.
In tale Annesso si prevede che il governo irakeno ad interim assumerà “autorità sovrana” non oltre il 30 giugno 2004. Esso amministrerà gli affari irakeni, in particolare provvedendo al benessere ed alla sicurezza della popolazione, promuovendo la ricostruzione e lo sviluppo economico e svolgendo i preparativi per le elezioni nazionali, assicurando la tenuta di queste nei termini previsti. Il governo ad interim dovrà astenersi da qualunque azione che condizioni il destino dell’Iraq al di là del limitato periodo di interim, al termine del quale, con la formazione del governo di transizione dopo le elezioni nazionali, esso si scioglierà. Il governo ad interim dovrà operare secondo la TAL, sarà composto da una presidenza dello Stato (un presidente e due vice presidenti), da un consiglio dei ministri con un primo ministro e, oltre che dall’autorità giudiziaria, da un Consiglio nazionale ad interim (scelto da una Conferenza nazionale, che si è tenuta tra il 15 e il 18 agosto 2004 [41], comprendente i membri del Consiglio di governo privi di altri incarichi – cioè non riciclati nel “governo ad interim” – e da rappresentanze varie, e consterà di 100 membri includenti i membri sopra accennati del Consiglio di governo: esso avrà funzione essenzialmente consultiva, ma potrà porre il veto sulle ordinanze governative con un voto a maggioranza di 2/3: la prima riunione è avvenuta il 1° settembre 2004 [42]). Entro i limiti detti il Consiglio dei ministri, sotto l’approvazione unanime della Presidenza, può emettere ordinanze con forza di legge, che resteranno in vigore finché abrogate o emendate dalle future autorità. Lo stesso Consiglio dei ministri avrà i poteri conferiti dalla TAL alla futura Assemblea nazionale in rapporto alle nomine, all’utilizzo delle forze armate irakene e all’approvazione di accordi internazionali: ma questi ultimi non potranno andare al di là delle relazioni diplomatiche, dei prestiti e dell’assistenza internazionale e del debito estero irakeno.
Ma tutto ciò non bastava. Gli occupanti erigevano accuratamente altri paletti e piazzavano binari per il passo successivo, il preteso “trasferimento di sovranità” all’Iraq, previsto con l’entrata in funzione del “governo ad interim” il 30 giugno 2004. Come già anticipato, una serie di regolamenti e ordinanze di Bremer, anche emanati negli ultimi giorni del suo mandato, avevano completato il disegno della cornice formale, intangibile, della dipendenza del “governo ad interim” [43] (e, nella sostanza, dei successivi governi).
Si tratta, dopo tutti gli altri, dell’ord. n. 100 del 28 giugno 2004. Ne menzioniamo i punti essenziali ai nostri fini.
Nel preambolo viene riaffermato che “leggi, regolamenti, ordini e altre normative della CPA restano in vigore salvo e fino a che abrogate o emendate da legislazione debitamente emanata e avente forza di legge, secondo quanto stabilito dall’art. 26, C, della TAL”, e dunque soltanto attraverso un procedimento legislativo previsto dagli artt. 30 ss. della TAL, cioè esclusivamente dalla futura Assemblea nazionale, come visto sotto il veto del Consiglio di presidenza. Si precisa che, oltre alle revisioni normative necessarie prima del trasferimento dei poteri al governo ad interim, l’ord. n. 100 intende assicurare che il governo ad interim e tutti i successivi governi irakeni “ereditino la piena responsabilità per le normative emanate dalla CPA” (sez. 1, nella quale, in fine, la CPA stabilisce il proprio scioglimento con il 30 giugno 2004 dopo il trasferimento della “piena autorità di governo” al governo irakeno ad interim). La sez. 2 fissa alcune regole generali, salvo quanto eventualmente disposto diversamente, per l’applicazione futura della normativa della CPA: i poteri e responsabilità dell’Amministratore passano al primo ministro, che può delegarli a specifici ministri; quelli attribuiti alla CPA al governo federale (in successione: governo ad interim, governo di transizione, governo da designarsi in base alla futura Costituzione permanente).
Non abbiamo speso troppe parole per suggerire il carattere “fantoccio” del (cessato ormai) Consiglio di governo, di una solare evidenza. Anzi, come già considerato, la nozione è per esso probabilmente ultronea. La stessa invece ben si attaglia ai tratti caratteristici del nuovo organismo irakeno: il “governo ad interim”, di cui viene predicata – ego te baptizo carpam – la situazione di piena sovranità. Ma abbiamo anticipato la cornice normativa che circoscrive ferreamente tale “sovranità”. Analizziamo i vari elementi che mettono a nudo, in un contesto inestricabile, la situazione irakena in termini di non indipendenza, ma anche in quelli di non esistenza a sé, dell’ente (apparato) centrale, che dovrebbe essere il portatore della “ricostituita” statualità irakena.
Simbolicamente significativo: il “nuovo” organo si è insediato quasi in clandestinità il 28 giugno, con un anticipo non preannunciato di due giorni, in quanto non si sarebbero ritenute altrimenti garantite le condizioni di sicurezza.
Ripercorriamo il cammino della sua formazione. Questa era stata decisa dall’amministrazione Bush sin dal 13 novembre 2003, per una più rapida (pur prima di elezioni, contro un disegno iniziale) “irakenizzazione” della situazione, sempre più grave per gli occupanti in seguito alle azioni della Resistenza, ed era presentata da Bremer al Consiglio di governo irakeno e annunciata pubblicamente già il 15 novembre 2003 dal relativo presidente di turno [44]. In concreto ad essa si è arrivati sulla base di apparentemente macchinose consultazioni fra Consiglio di governo e CPA (dotata sempre del potere di veto) e con la partecipazione, prevista dalla ris. 1483 del C.d.s., ma nei fatti rivelatasi non certo sostanziale, di un inviato dell’ONU, Lakhdar Brahimi, sbarcato in Iraq il 4 aprile 2004. Intento di costui sarebbe stato di conseguire una formazione governativa con parvenza di credibilità: un governo di tecnici per quanto possibile onesti ed autorevoli, rispettati da tutti gli irakeni, con l’esclusione dei componenti dello screditato Consiglio provvisorio e preferenza per esponenti politici dell’interno rispetto a quelli kurdi o dell’esilio, quasi sempre sul libro paga degli USA. Ma ciò naturalmente non venne condiviso dai membri (uscenti, ma in cerca di conferma) del Consiglio di governo e dagli USA, e non fu dunque realizzato. Non stiamo a seguire talune vicissitudini relative a singole persone, sta di fatto che il 28 maggio 2004 il Consiglio governativo, alla presenza e con il consenso di Bremer, annuncia la nomina a primo ministro di uno dei suoi membri, Iyad Allawi (uomo dei servizi segreti statunitensi e britannici, mandante anche di attentati anti-Saddam con autobombe ed esplosivi che insanguinarono Baghdad dal 1992 al 1995). Il giorno successivo, con le stesse modalità, il Consiglio di governo dà l’elenco degli altri ministri. Brahimi si limita a dire di sì e non ottiene ragione neppure per la scelta del Presidente, che viene annunciato dal Consiglio di governo il 1° giugno 2004 nella persona di Ghazi Yawar.
Lo stesso 1° giugno 2004 si dimette il Consiglio di governo (lo sancisce la reg. n. 9 di Bremer del 9 giugno 2004): subentra il governo ad interim (così stabilisce, riferendosi però ai componenti di questo per i rispettivi ministeri, in opera dal 1° giugno 2004, e non all’organo complessivo, che come tale sarebbe entrato in funzione con il 30 giugno 2004, la reg. n. 10 di Bremer del 9 giugno 2004, che ha cura di precisare come la CPA e quei componenti si consulteranno e coordineranno “per il temporaneo governo dell’Iraq”, sino alla piena entrata in gioco del governo ad interim: la reg. di Bremer elenca anche, dandone dunque sanzione, i componenti della presidenza e i ministri designati). L’inutilità dell’intervento di Brahimi è palese ed egli stesso dopo qualche giorno arriva a contestare a parole l’arroganza USA: “Sono sicuro che non importa che io dica che Bremer è il dittatore dell’Iraq. Ha i soldi, ha il potere di firma, senza il suo consenso in questo paese non succede niente… ho il timore che la scelta a primo ministro di Iyad Allawi, noto per i suoi stretti legami con la CIA, possa minare la credibilità del nuovo governo agli occhi del popolo irakeno” [45].
Non è pertanto contestabile che la formazione del “nuovo” organo, sempre condizionata dal potere di veto di Bremer, sia stata realizzata da parte di un organo-fantoccio (o men che tale), il vecchio Consiglio di governo, ciò che già di per sé, con in più il condimento della spesso concretamente esercitata ingerenza del “governatore” Bremer, trasferisce sul “governo ad interim” il carattere di governo fantoccio (i componenti del “governo ad interim “ risultano tutti affidabili per gli USA [46]).
Per stringere, il nuovo “governo ad interim” è assai simile al precedente Consiglio di governo, addirittura nei nomi e nei partiti di riferimento, con ministeri ripartiti secondo logica etnico-religiosa e i legami personali con gli Stati Uniti: tutti i 26 ministri sono affiancati da circa 200 consiglieri statunitensi ed internazionali scelti da Bremer [47], né il governo subentrante potrà sostituirli come non potrà sostituire i vertici della magistratura ordinaria e contabile, della banca centrale, dell’autorità sulle telecomunicazioni e non potrà modificare le normative della CPA. Questa, in definitiva, prima di sciogliersi, “ha messo in piedi una struttura di governo parallelo, formata da commissari ed ispettori generali (i quali, una settimana dopo la presunta dissoluzione di questo organismo, si definivano ancora ‘funzionari della Coalizione’). Costoro, malgrado le elezioni, controlleranno i principali ministeri irakeni per i prossimi cinque anni”. La CPA si attende che le forze di occupazione vengano invitate a restare anche dopo il “passaggio dei poteri”, che dovrà lasciare il completo controllo militare e dell’economia, riserve petrolifere incluse [48], in mano alle potenze occupanti, pur non più nominalmente definite tali.
L’“ambasciata” statunitense, destinata a un personaggio dal passato non proprio limpido, John Negroponte, diviene una delle più grandi nel mondo, con centinaia di dipendenti. Negroponte incarna il reale potere supremo in Iraq. Egli gestisce quel controllo di fatto sull’entità subordinata, che di questa fa un ente dipendente (degradante a fittizio, come già asserito e come sarà chiaro dagli svolgimenti che stiamo per illustrare) [49].
Essenziale in tale contesto è naturalmente il mantenimento della presenza delle truppe della coalizione, ribattezzate (in sede N.U.) forza multinazionale, sempre con assoluta prevalenza e sotto comando USA.
In una conferenza stampa del 1° giugno, Bush dichiarava che “se le nostre truppe saranno in pericolo, saranno capaci di difendersi senza chiedere il permesso a nessuno, se non ai propri comandanti”, e che saranno gli irakeni “a chiederci di difenderli” [50]. Ne scaturisce un quadro ben dipinto da alcuni articoli di stampa [51]. E Colin Powell a sua volta il 3 giugno 2004 ribadiva il concetto [52].
La richiesta “irakena” di mantenimento della forza di occupazione, ribattezzata multinazionale (già con la ris. 1511, ma poi con le lettere di Allawi e Powell del 5 giugno 2004 al C.d.s., annesse alla ris. 1546 di questo), realizza la “profezia” del presidente Bush e appare espediente simile (ma molto in peggio) a situazioni del passato stigmatizzate, e talora ben a torto, dagli esponenti del “mondo libero”, come inammissibili finzioni. Tutta la sistemazione “giuridica” di questo aspetto mostra la dipendenza assoluta, al di là di qualche accorgimento cosmetico, del “governo irakeno” dagli occupanti, in prima linea gli USA.
Citiamo dalla lettera di Powell, che riflette il contenuto di quella di Allawi (… nella realtà, è certo l’inverso): “Lo sviluppo di una partnership per la sicurezza effettiva e collaborativa tra la forza multinazionale e il governo sovrano dell’Iraq è decisivo per la stabilità dell’Iraq. Il comandante della forza multinazionale opererà in partnership con il governo sovrano dell’Iraq aiutandolo a garantire stabilità nel riconoscimento e rispetto della sua sovranità… A tal fine la forza multinazionale è pronta a partecipare alle discussioni del Comitato ministeriale per la sicurezza nazionale, di cui alla lettera del primo ministro Allawi del 5 giugno 2004. Nell’attuazione di tale politica, riconoscendo che le forze di sicurezza irakene sono responsabili di fronte ai competenti ministeri irakeni, la forza multinazionale si coordinerà con le forze di sicurezza irakene ad ogni livello… al fine di raggiungere l’unità di comando nelle operazioni militari [corsivo nostro], nelle quali le forze irakene saranno impegnate insieme alla forza multinazionale… Opereremo… per raggiungere accordo su tutta la scala delle questioni fondamentali di sicurezza… Nel quadro del concordato regolamento, la forza multinazionale resta pronta a continuare ad intraprendere un vasto raggio di compiti per contribuire al mantenimento della sicurezza e assicurare la protezione della forza. Ciò include le attività necessarie a contrastare le minacce correnti costituite da forze che cercano di influenzare il futuro politico dell’Iraq mediante la violenza. Questo includerà operazioni di combattimento contro i membri di tali gruppi, l’internamento dove ciò sia necessario per imperative ragioni di sicurezza e la continua ricerca di armi che minacciano la sicurezza dell’Iraq. Ulteriore obiettivo sarà addestrare e equipaggiare le forze di sicurezza irakene che progressivamente assumeranno responsabilità per garantire la sicurezza dell’Iraq…”. Risulta chiaro che potranno pure esservi consultazioni di facciata tra comando della forza multinazionale – targhetta N.U. per le forze della coalizione occupante – e quello delle forze irakene, ma a quest’ultimo non spetterà alcun potere di veto e le operazioni decisive saranno sempre condotte dalla forza multinazionale sotto comando unificato (USA). Del resto, i vincoli per le forze irakene e il governo ad interim risultano già dalle ricordate normative “interne” irakene. Deve richiamarsi che l’operazione risale ad “accordi segreti” pregressi, ma soprattutto – il che sotto un profilo giuridico aggiunge un tocco di significativa pregnanza – la “richiesta” formale irakena, del 5 giugno 2004, è stata formulata quando il regime di occupazione era pure nominalmente ancora in vita e il governo ad interim, pur qui sempre nominalmente, agiva sotto l’empreinte dell’ancor sussistente CPA.
La complessiva operazione, nell’“autorappresentazione” degli invasori, viene raffigurata come “recupero di sovranità irakena” sul presupposto della fine dell’occupazione. Il mantenimento sul territorio irakeno delle forze di invasione (e aggiuntive), senza la benché minima cesura, avrebbe trasmutato una presenza concretante un regime di occupazione “bellica” (ma vedi sopra per le ambiguità di questa) in una presenza di forze militari straniere consentita. Notazioni formali e qui ribadite: di fatto “consentita” già prima dell’entrata in funzione del “governo ad interim”, e durante il regime di occupazione anche nominalmente tale, ma senza sostanziale mutamento dei rapporti reali di forza, dei poteri di comando. Si tratta del “consenso” prestato dal dipendente al superiore, dalla creatura al creatore. Con tale “trasmutazione” – puramente nominale –sono state fatte peraltro fatte venir meno (in realtà, abusivamente) persino certe garanzie delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli del 1977 relative a un regime di occupazione (oggi nominalmente disconosciuto).
Un ego te baptizo carpam così smaccato è difficilmente rintracciabile nella storia delle relazioni internazionali e del diritto internazionale.
Sempre per restare nell’“autorappresentazione” degli occupanti, avremmo dunque assistito alla avvenuta “ricostituzione” di uno Stato (o di un “governo sovrano”) irakeno, legato da vincoli convenzionali “liberamente consentiti”. E’ in gioco invece ancora un regime “collaborazionista” privo di propria capacità vitale, che crollerebbe immediatamente non appena la presenza multinazionale venisse meno: elemento di gran peso, questo, per affermare il carattere fantoccio del “governo” Allawi, creato essenzialmente per assicurare le finalità reali dell’aggressione all’Iraq con un coinvolgimento “irakeno”. Entro tali margini e a tale fine sono accordati spazi di autonomia, sempre però eterodiretti e incanalati. La sovranità del “governo” Allawi non è sostenibile neppure nello schema di “autorappresentazione”: non è nemmeno finzione giuridica, bensì pura invenzione. Non siamo dunque neppure nella figura dell’ente dipendente del tipo – pur variato – dello Stato vassallo, che caratterizza, dall’inizio o da un certo momento, la classica situazione di Stati integralmente occupati: anche se ormai, sempre entro lo schema di “autorappresentazione”, non si ha più appariscente gestione diretta, da parte dell’occupante, dell’ordinamento irakeno, che nel quadro di tale schema viene supposto come gestito dal “governo ad interim”, dovendosi comunque ricordare, ancora una volta, che i vincoli normativi creati in precedenza dall’occupante restano intangibili, per ora totalmente e perfino in senso giuridico-formale. Nel futuro, pure dopo le elezioni incanalate e pilotate e la formazione del governo “permanente”, tutta una serie di vincoli resteranno incardinati nell’ordinamento irakeno e verranno ribaditi a livello (nominalmente) internazionale, con pressoché nulla possibilità da parte irakena di modificarli o abolirli (e con la prevedibile “garanzia” della permanenza di basi militari dei “già” occupanti).
Ma fermiamoci all’oggi. L’“ordinamento irakeno”, il quale altro non è – nello schema di “autorappresentazione” – se non l’ordinamento di occupazione modellato dagli occupanti, con assorbimento di elementi anche fortemente alterati del precedente ordinamento (baathista) irakeno (che si assume come formalmente estinto nella sua valenza formale originaria), viene gestito al vertice, dal 30 giugno 2004, non più dalla autorità di occupazione, la CPA e il suo Amministratore, bensì (apparentemente) dal governo ad interim. Che in questo senso può apparire “sovrano”. Solo che esso in realtà “agisce” un “ordinamento” conformato e contenuto entro argini invalicabili e immodificabili, innalzati dalla CPA e incardinati preventivamente nello stesso ordinamento irakeno, sicché il governo ad interim gestisce l’ordinamento, per così dire, per conto della soppressa CPA e quindi delle sempre esistenti (e militarmente presenti sul territorio) Potenze che questa avevano costituito. E’ chiaro dunque che, per l’Iraq di oggi e nel contesto del rapporto con i “già” occupanti, solo nominalmente si può parlare di ordinamento originario, autocostituito e autogestito da forze autoctone. Permane invece la situazione precedente, di ordinamento separato (ma pur sempre derivato) da quello degli Stati (nominalmente ex) occupanti, condizionato per vero in tratti essenziali da questi con i vincoli “interni” tramandati, i quali già di per sé conferiscono rilevanza anche interna e insormontabile pure agli obblighi esterni apparentemente consentiti (accordi) o anche imposti (ris. del C.d.s.) e addirittura alle decisioni degli Stati (nominalmente ex) occupanti, in specie degli USA. Si pensi, ad es., alla posizione di legame costituzionale rispetto alle forze della Coalizione, e oggi dette multinazionali, in cui è posto l’esercito irakeno.
Manca dunque, all’Iraq gestito dal “governo” ad interim, anche per quanto ora detto, il requisito dell’indipendenza. Ma, ripeto, non si tratta neppure di un ente dipendente del tipo, a parte le diversità, dello Stato vassallo: per l’assenza di schietta esistenza a sé o autoctonia, un’autoctonia non puramente “etnica”, bensì determinata da processi interni che non risultino totalmente pilotati da fuori.
Una situazione già di per sé (e a prescindere dal fattore decisivo di cui all’ultimo paragrafo) ben differente da quella della Germania-1945. Qui infatti vi erano state anzitutto autentiche forze politiche autoctone, che avevano formato il nucleo essenziale per la “ricostituzione” statale (poi realizzatasi attraverso due Stati [53]), certo incanalata dagli occupanti, ma fondata su processi interni caratterizzati da un determinato grado di autonomia, che da un determinato punto in poi permisero di considerare gli enti statali tedeschi nel processo di ricostituzione statuale come enti dipendenti (ma non fittizi) in regime di occupazione (sino alla riconseguita indipendenza).
Nel caso dell’Iraq, invece, se vi è un elemento che fa risaltare, sul piano “ideale”, il carattere artificiale, fittizio, dell’intera impalcatura del governo ad interim, esso è il totale schiacciamento di questo sulle finalità (militari e di trasformazioni strutturali) degli occupanti (nominalmente ex), uno schiacciamento addirittura consacrato da norme interne irakene imposte nel quadro dell’occupazione.
Conclusione: già fin d’ora, pur nella logica dell’“autorappresentazione”, va ribadito che il passaggio del 30 giugno 2004 è stato soltanto nominale e di facciata: prosegue l’occupazione bellica (o comunque militare), e corrispondente è lo stato delle forze militari straniere stanziate in Iraq, il “governo” ad interim è governo fittizio, quisling, marionetta, organo degli occupanti.
Vi è anche da considerare un profilo di liceità internazionale dell’operazione, il quale pone un’ulteriore differenza rispetto alla Germania- 1945. A quell’epoca, almeno quando i processi di occupazione “sovrana” della Germania e gli sviluppi successivi vennero concordati e avviati, non poteva considerarsi esistente (o comunque applicabile alla situazione tedesca) la norma sull’autodeterminazione della Carta N.U. – entrata in vigore il 25 ottobre 1945 – nel suo profilo sull’autocostituzione statale [54]. Lì si sarebbe dunque profilata la figura della graduale formazione dell’ente dipendente (due, nella realtà storica), sviluppantesi verso la sovranità e l’indipendenza. Ciò appare invece ben più problematico nel caso dell’Iraq (del tutto irreale poi al di fuori dell’“autorappresentazione” degli occupanti, come intenderemo in fine). Oggi vige, come norma cogente, generale e nella Carta N.U., il principio di autodeterminazione, che – fra i suoi vari profili – non tollera un’autodeterminazione pilotata, incanalata da occupanti (e legittima invece la lotta armata contro di essi). La radicale illiceità della situazione, risultante dal crimine di aggressione continuata con l’occupazione, è ulteriore ostacolo nel profilare una situazione “alla tedesca” (ma, si ribadisce per l’ennesima volta, il definitivo argomento risulterà all’ultimo). Non v’è poi dubbio che con la creazione di un governo quisling, l’occupante incorra in altri illeciti internazionali (che si renderanno ancor più evidenti nella parte finale di questo scritto), coinvolgendo autoctoni eterodiretti nella repressione (guerra civile) e nel “legittimare” le modifiche giuridico-strutturali non consentite dalle norme internazionali vigenti in regime di occupazione [55].
Come sfuggire dunque alla conclusione che qui venga in gioco un’applicazione della figura “dei governi che gli occupanti di un certo territorio costruiscono ai più diversi fini” [56] ? Governo fittizio, fantoccio, quisling, marionetta, paravento, che alcuni fanno rientrare senz’altro nella categoria dell’ente dipendente: certo, il confine può apparire labile, ma gli elementi discretivi vanno ritrovati nel punto che non vi è solo controllo di fatto dall’esterno sull’ente dipendente (Stato della tipologia del vassallo o simile), bensì che vengono in rilievo altri elementi significativi, già segnalati: l’impossibilità di gestire con forze proprie la propria sicurezza e addirittura esistenza, che solo le forze straniere possono garantire; la non autoctonia del circuito politico interno, determinato invece in pieno dalle Potenze occupanti; la totale coincidenza con le finalità (militari, economico-sociali, ecc.) di queste ultime. Nell’operare pertanto del governo quisling come organo dell’occupante (l’ente dipendente del tipo Stato vassallo a mio parere, come continuamente rilevato, non consente una configurazione del genere e questo fu vero, almeno da un certo punto in poi, come pure detto, per i due Stati tedeschi). Profilo caratteristico del governo fantoccio appare la condivisione delle finalità degli occupanti: nel caso specifico dell’Iraq, oltre a tutto quanto già detto, anche la cancellazione (impossibile) dell’illiceità criminale, che caratterizza l’azione e la situazione degli occupanti stessi [57], o la caratterizzazione – del tutto assurda e propria dello schema di “autorappresentazione” degli occupanti – della Resistenza irakena come problema di terrorismo, banditismo, ordine pubblico.
Governo quisling e perdurante occupazione straniera: queste le coordinate dell’attuale situazione giuridica irakena. Lo schema di “autorappresentazione” mostra tutte le sue crepe anche a prescindere dal fattore fondamentale e decisivo che prenderemo in esame più avanti. E, a parte ciò, naturalmente tutto lo schema è comunque in urto con il principio di autodeterminazione (autocostituzione dello Stato) e permangono le stimmate dell’occupazione criminalmente illecita.
In un contesto fittizio del genere, dovrebbero svolgersi le elezioni che porterebbero a definitiva sistemazione e “ricostituzione” di uno Stato irakeno indipendente e sovrano (quale dunque non è l’attuale, anche per implicita ammissione in vista dei preconizzati futuri sviluppi, ma dunque contro l’aperta conclamazione per l’oggi): sempre a parte quel che consentirà la situazione reale “sul terreno”.
Abbiamo in precedenza menzionato talune disposizioni normative in materia elettorale, “tramandate” dalla fase precedente, quella dell’ancora pure formalmente riconosciuto regime di occupazione, alle fasi successive. Ne indichiamo alcuni tratti significativi. Per l’art. 31, B, TAL l’elettorato passivo alla futura Assemblea nazionale, fra l’altro, non spetterà ai membri del disciolto partito Baath di più alto rango (salvo eccezioni consentibili) o, per i semplici membri, solo sulla base della sottoscrizione di un documento di sconfessione di ogni legame passato con quel partito e di giuramento di non aver più nulla a che fare con le relative organizzazioni. Secondo l’ord. n. 92 di Bremer, viene stabilita la “Commissione elettorale indipendente dell’Iraq”, con caratteri precisi: tale organismo controllerà tutte le elezioni almeno fino a quelle da tenersi entro il 31 gennaio 2005, costituirà l’autorità elettorale esclusiva nel periodo di transizione, con indipendenza rispetto ai poteri irakeni esecutivo, legislativo e giudiziario, fra l’altro determinerà il ruolo degli elettori, controllerà ed effettuerà la registrazione dei partiti politici e quella dei candidati, accrediterà gli osservatori alle elezioni, regolerà tutte le attività di voto e di ballottaggio e deciderà sui ricorsi. Sarà guidata da un “board of commissioners” di nove membri, fra cui due senza diritto di voto (il “Chief Electoral Officer” e l’esperto internazionale scelto dal Segretario generale delle N.U.), mentre per i sette con diritto di voto l’ultima parola per la nomina sarà, ed è stata, dell’amministratore, cioè Bremer. Per l’ord. n. 96, sez. 4, “Legge elettorale”, la suddetta Commissione riceverà dalle entità politiche ammesse liste di candidati rispondenti ai criteri stabiliti (che una volta eletti non dipenderanno in nessun modo dalle entità politiche che li hanno scelti), mentre la sez. 5 stabilisce i criteri per l’elettorato attivo per l’Assemblea nazionale, con soggezione comunque alla registrazione da parte della “Commissione elettorale indipendente”. L’ord. 97, “Legge sui partiti ed enti politici”, stabilisce che ogni entità politica (partito o altro) deve essere certificata dalla Commissione elettorale, che può stabilire specifiche discipline (sez. 3), come pure potrà definire azioni ed omissioni sanzionabili in quanto violazioni elettorali nel quadro di principi posti dalla sez. 4, i quali limitano nei fatti la libertà delle entità politiche ammesse, mentre la Commissione elettorale stessa si vede riconosciuta piena discrezionalità per definire i meccanismi ai fini dell’applicazione delle previste discipline nei confronti di ogni entità politica.
In tal modo, l’ipoteca degli occupanti, naturalmente degli USA in prima linea, è stata posta sulle future elezioni senza possibilità di scampo. E’ dunque pertinente il giudizio espresso in proposito nei termini che seguono: per le elezioni “si aggiunge un problema più squisitamente politico, che riguarda la rappresentatività dei partiti che saranno in lizza nelle elezioni. I sei partiti, creati praticamente dagli americani e formati in grande misura di esiliati senza alcuna radice nel paese e soprattutto alcuna credibilità tra la popolazione, stanno progettando un cartello elettorale per presentarsi al voto come un partito unico” [58]. Tutto ciò spiega come anche forze irakene, che avrebbero propensione a collaborare con il meccanismo elettorale, ne pongano in dubbio in modo radicale la legittimità: così ad es. l’ayatollah sciita Sistani, pure oscillante nelle sue prese di posizione.
Nulla è più lontano dalla realtà – persino se prescindiamo dal decisivo fattore della Resistenza irakena – che attribuire all’attuale “governo” Allawi e al futuro “governo” che scaturirà da un processo elettorale eterodiretto un crisma di “legittimità”: che non è qualifica dispensabile da Stati come singoli o in sede N.U., bensì carattere derivabile solo da effettiva indipendenza dell’ente statale e, nel quadro di questo, dall’origine pienamente autoctona, non determinata dall’esterno, di un governo [59].
6. L’azione nel quadro N.U. nei confronti dell’Iraq è stata, a parer mio, la manifestazione più evidente e nequitosa di un complessivo agire antistatutario e violatore dei supremi criteri di rispetto della giustizia e del diritto internazionale che avrebbero dovuto guidare quell’agire. Esempio il più palmare di distorsione dello strumento delle N.U., di ONU deviata [60].
Non si tratta qui di ripercorrere la serie di imposizioni prevaricatorie e discriminatorie applicate a un membro delle N.U., che hanno provocato l’estenuazione dello Stato, il genocidio criminale (questo sì) del suo popolo, lo scatenamento di divisioni etniche e religiose che pongono in pericolo l’esistenza stessa dell’Iraq unitario (ma comunque, per Costituzione baathista, binazionale) [61].
Ma che le risoluzioni del C.d.s. dopo l’aggressione, pur universalmente riconosciuta come tale, non procedano dalle inaudite violazioni del diritto internazionale, della stessa Carta e di norme anche cogenti, neppur ne prendano atto, lasciamo stare le condannino (esito impossibile per il veto), e assumano come base la situazione meramente fattuale creata dall’aggressione per dare copertura (secondo taluni, “legittimazione”) alle operazioni degli occupanti che realizzano i propri piani, facendoseli avallare in sede N.U., è semplicemente inaudito (oltre che totalmente illegittimo sul piano giuridico).
Che qualcuno si sia risentito del fatto che, tempo fa, ho prospettato le N.U. come odierna reincarnazione (ormai, potrei dire in peggio) della Santa Alleanza dovrebbe meravigliare a fronte di esiti tanto sconvolgenti, ma non mi colpisce per nulla, dato che la subalternità “culturale” di giuristi e non, anche e forse soprattutto fra i “progressisti”, è per me scontata.
Non appaia dunque strano che sinora non abbiamo preso in considerazione l’azione del C.d.s., alla quale le decisioni della CPA normalmente si sono richiamate. Ci troviamo infatti di fronte ad un culmine di immoralità, ad un arbitrio politico assoluto, ad insanabile illegittimità, insomma ad una delle più clamorose dimostrazioni dell’ego te baptizo carpam, tanto più avvilente perché siglata N.U.. Le risoluzioni post-aggressione del C.d.s. sull’Iraq risultano normalmente presentate dagli occupanti (USA e Gran Bretagna, con qualche occasionale co-sponsor) e “consacrano” ex post azioni e decisioni degli occupanti stessi (addirittura i passi formali già compiuti da questi, in ogni caso soluzioni già sostanzialmente da essi impostate), anche se talora qualche ritocco è stato apportato al progetto di risoluzione per guadagnare il voto di certi Stati: una trattativa intensa si è avuta per la ris. 1546, ma nulla di veramente sostanziale è risultato modificato.
D’altra parte, pur se le decisioni della CPA sono state formulate con la menzione della conformità, inter alia, alle ris. C.d.s. e hanno mirato ad esibirsi come attuazioni di queste, ciò è solo fittizio, per tutte le ragioni sinora enunciate e quindi per quest’altra fondamentale considerazione: nello schema di “autorappresentazione” degli occupanti, che poco onorevolmente e illegittimamente è stato fatto proprio dal C.d.s., quella menzione costituisce ulteriore escogitazione priva di base (se non nella prassi “deviata” che si è già avuto modo di denunciare, ma che attinge ormai livelli di abnormità estremi, con sempre più evidente contrasto persino con norme cogenti). Del tutto erronea è infatti, una volta omesse le misure per salvare la pace o ripristinarla nei confronti degli aggressori, la supposizione di una specifica funzione del C.d.s. stesso in rapporto alla situazione irakena (salvo che per aspetti tutto sommato marginali, la modifica di precedenti sue risoluzioni, le partecipazioni delle N.U. e così via): in quello schema infatti i poteri degli occupanti risultano originarii per il fatto in sé dell’occupazione (“sovrana” o bellica, lecita o piuttosto illecita nel caso dell’Iraq, lecitamente esercitati o meno, quei poteri, secondo le norme pertinenti del diritto bellico, applicabili in pieno o in modo limitato): naturalmente, con limiti e modalità diverse a seconda che ci si muova secondo l’“autorappresentazione” degli occupanti o nella logica “obiettiva” dell’ultimo nostro paragrafo. Le Nazioni Unite e il C.d.s. non trasferiscono un loro potere (mai assunto di fatto sull’Iraq, e non assumibile legittimamente secondo l’art. 78 Carta) agli occupanti, ma neppure hanno funzione legittimatrice dei poteri di questi, non necessaria secondo il diritto internazionale bellico e non contemplata dalla Carta N.U.. Questa funzione viene surrettiziamente suggerita soprattutto con il trasfigurare (in modo neppur apertamente dichiarato), ex post facto(!), le forze di occupazione come forza multinazionale autorizzata dal C.d.s. (ris. 1511) e quindi come strumento di misure ex cap. VII (stabilite a favore degli aggressori e delle loro truppe occupanti!). Naturalmente, tutto ciò, come pure gli “avalli” forniti agli occupanti in vista del percorso per la “ricostituzione” dello Stato irakeno, non rientra nelle previsioni della Carta, e anzi contrasta frontalmente con norme di questa e del diritto internazionale generale. Le risoluzioni considerate sono dunque illegittime in quanto ultra vires, destituite di un elemento basilare quale la condanna dell’aggressione, ma neppur “neutrali”, a fronte dell’ipotizzata minaccia o violazione della pace, bensì fondate su stravolgimento totale dei fatti fondamentali e del diritto pure cogente: non gli aggressori, ma i resistenti violerebbero la pace!
Rinvio per le prime risoluzioni del C.d.s. post-aggressione a un mio precedente lavoro [62]. Va però notato, a proposito della ris. 1472 del 28 marzo 2003, che essa era stata presentata da tutti i componenti del C.d.s., tranne la Siria, pur se poi votata all’unanimità: dal dibattito risulta che il rappresentante siriano si espresse nel senso che “il nostro voto non va interpretato come accettazione dell’occupazione americano-britannica, va inteso come tentativo di proseguire lo sforzo per porre fine a quell’occupazione e ottenere il ritiro delle truppe di invasione dell’Iraq… non va interpretato come attribuzione di legittimazione all’invasione”. Secondo il rappresentante russo, “l’adozione della risoluzione naturalmente non significa in alcun modo una forma di legittimazione dell’azione militare attuata dalla coalizione in violazione della Carta delle N.U.”.
Si deve poi menzionare la ris. 1476 del 24 aprile 2003, unanime, per prolungare termini posti dalla ris. 1472.
Per quanto riguarda la già considerata ris. 1483 del 22 maggio 2003, ai punti presi in esame in precedenza vanno aggiunti, oltre al punto 10 sulla cessazione dell’embargo (salvo che per le armi), il punto 8 (la richiesta al Segretario generale di designare un rappresentante speciale delle N.U. per l’Iraq, che sarebbe stato poi il già ricordato Vieira de Mello) e il punto 9, secondo cui il C.d.s. “sostiene la formazione da parte del popolo dell’Iraq, con l’aiuto dell’Autorità [cioè “degli Stati in quanto Potenze occupanti sotto comando unificato”: n.d.a.] e in collaborazione con il Rappresentante speciale, di un’amministrazione irakena interinale quale amministrazione transitoria retta da irakeni, sino a quando un governo internazionalmente riconosciuto e rappresentativo sia stabilito dal popolo dell’Iraq e assuma le responsabilità dell’Autorità”. E ancora il punto 12, per cui si prende nota [anche qui dunque di iniziative già decise dagli occupanti] dell’“istituzione [da parte degli occupanti – n.d.a.] di un Development Fund for Iraq nel quadro della Banca centrale irakena, ma controllato attraverso l’International Advisory and Monitoring Board” (di quel Development Fund), del quale Board la ris. stessa indica alcuni componenti (rappresentanti del Segretario generale N.U., del Fondo monetario internazionale, del Fondo arabo per lo sviluppo sociale ed economico, della Banca mondiale): aggiungendo, al punto 13, che gli esborsi del detto Fondo sarebbero avvenuti sotto la direzione della CPA. Veniva dunque in tal modo, secondo la volontà degli occupanti, avallata – nonostante l’espresso richiamo, al punto 5, delle norme dell’Aja del 1907 e di Ginevra del 1949 – l’occupazione nella sua forma più ampia sul presupposto – vietato da norme cogenti del diritto internazionale e della stessa Carta e ipotizzabile solo entro l’“autorappresentazione” degli occupanti – del “mutamento di regime”.
La ris. 1500 del 14 agosto 2003, presentata dagli Stati invasori (USA, Gran Bretagna, Spagna), con alcuni sodali (Angola, Bulgaria, Camerun, Cile, Guiana), “saluta la costituzione del Consiglio di governo irakeno ampiamente rappresentativo, avvenuta il 13 luglio 2003, come un passo importante verso la formazione da parte del popolo irakeno di un governo internazionalmente riconosciuto e rappresentativo che eserciterà la sovranità dell’Iraq”; decide inoltre di istituire per 12 mesi la U.N. Assistance Mission for Iraq (UNAMI) a supporto dell’azione del Segretario generale in base alla ris. 1483. Si tratta di altro gravissimo passo di copertura degli occupanti e di verniciatura dell’organismo da questi creato e di cui si è discorso. Non è inutile per il lettore, disinformato e deviato dai mezzi di comunicazione di massa, ricordare – ne abbiamo già fatto menzione – che a qualche giorno dall’adozione di questa risoluzione la sede delle N.U. a Baghdad saltava in aria.
Quest’iter rovinoso proseguiva con la ris. 1511 del 16 ottobre 2003, la cui presentazione associava il Camerun a tre Stati aggressori (USA, Gran Bretagna, Spagna). Richiamandosi sempre al cap. VII della Carta (ma pur sempre non certo sotto il profilo del crimine di aggressione compiuto dagli invasori), la risoluzione riafferma la sovranità e integrità territoriale dell’Iraq e sottolinea la natura temporanea dell’esercizio da parte della CPA delle responsabilità e obblighi posti dal diritto internazionale applicabile, come definiti nella ris. 1483 (quindi, come occupazione bellica), con cessazione quando sarebbe entrato in funzione un governo internazionalmente riconosciuto e rappresentativo, stabilito dal popolo irakeno, che avrebbe assunto le responsabilità dell’Autorità; sostiene gli sforzi del Consiglio di governo; stabilisce che il Consiglio di governo e i relativi ministri “sono gli elementi principali dell’amministrazione interinale irakena che, senza pregiudizio dell’ulteriore evoluzione, incarna la sovranità dello Stato irakeno [corsivo nostro] durante il periodo di transizione; indica alcuni passi nell’iter ricostitutivo dello Stato irakeno; “autorizza una forza multinazionale sotto comando unificato a prendere tutte le misure necessarie per contribuire al mantenimento della sicurezza e stabilità in Iraq…”; preme sugli Stati membri perché, nel quadro del compito delle N.U., forniscano assistenza, incluse forze armate, alla forza multinazionale; stabilisce di rivedere le condizioni della forza multinazionale non più tardi di un anno dalla data della risoluzione e che in ogni caso il mandato della forza spirerà alla fine del processo politico previsto, nonché esprime disponibilità a considerare a quel punto ogni futura necessità di continuazione della forza multinazionale, tenuto conto delle opinioni di un governo internazionalmente riconosciuto e rappresentativo dell’Iraq; condanna una serie di azioni che vengono definite terroristiche, ecc..
Inutile qui sottolineare come la copertura dell’aggressione sia ormai totale, addirittura trasformandosi le forze degli occupanti in forza multinazionale “autorizzata” dalle N.U., quando ancora la ris. fa riferimento ad un perdurante regime di occupazione (bellica) e ai correlativi poteri della CPA e quindi alla posizione della forza militare di occupazione bellica, e pur auspicandosi l’integrazione con forze di altri Stati: si tratta dunque proprio delle forze di occupazione presenti illegalmente sul territorio irakeno, salvo auspicate integrazioni, comunque “sotto comando unificato”, cioè quello presente sul campo, il comando statunitense! Il richiamo al cap. VII della Carta è evidentemente, ancora una volta, senza rapporto con l’avvenuta aggressione all’Iraq, bensì riguarda la minaccia o pericolo per la pace che sarebbero costituiti dalle azioni di resistenza irakena. Dove il limite alle enormità?
Coronamento per ora di tutto questo castello è stata la certamente sofferta, ma alla fine unanime, ris. 1546 dell’8 giugno 2004, scaturita da un testo presentato da Stati Uniti, Gran Bretagna e Romania (la Spagna si era ormai dissociata dall’invasione, ma ha votato a favore) dopo discussioni che avevano portato a ritocchi e modifiche di diversi progetti di risoluzione, comunque con definitivo cedimento compromissorio degli Stati contrari all’aggressione. Allegate ad essa sono le lettere di Allawi e Powell al C.d.s., delle quali si è già discusso. La risoluzione, sempre sulla base del cap. VII della Carta, “appoggia la formazione di un governo ad interim sovrano [sic! – n.d.a.] dell’Iraq presentato il 1° giugno 2004 e che assumerà piena responsabilità ed autorità con il 30 giugno 2004 per governare l’Iraq astenendosi da tutte le azioni riguardanti il destino dell’Iraq oltre il limitato periodo interinale; saluta il fatto che, sempre con il 30 giugno 2004, l’occupazione verrà a termine e la CPA cesserà di esistere e che l’Iraq riaffermerà la sua piena sovranità…; sostiene il piano di scadenze proposto per la transizione politica dell’Iraq a un governo democratico…; invita il governo dell’Iraq a considerare in che modo la convocazione di un incontro internazionale potrebbe giovare al processo delineato…; saluta gli sforzi del subentrante governo ad interim per sviluppare forze di sicurezza irakene; nota che la presenza della forza multinazionale in Iraq è stabilita su richiesta del subentrante governo ad interim e pertanto riafferma l’autorizzazione a favore della forza multinazionale sotto comando unificato; stabilisce che la forza multinazionale avrà autorità per prendere tutte le misure necessarie per contribuire al mantenimento della sicurezza e stabilità in Iraq in conformità con le lettere annesse a questa risoluzione, che esprimono fra l’altro la richiesta irakena di una continuata presenza della forza multinazionale e stabiliscono i relativi compiti, incluso quello di prevenire e respingere il terrorismo…; saluta a tal proposito le lettere annesse alla risoluzione, le quali definiscono fra l’altro che accordi vengono posti in essere per stabilire una partnership di sicurezza fra il governo sovrano [sic! – n.d.a.] dell’Iraq e la forza multinazionale e per assicurare il coordinamento fra i due e nota anche che le forze di sicurezza irakene sono responsabili davanti ai competenti ministri irakeni, che il governo dell’Iraq ha il potere di impegnare forze di sicurezza irakene presso la forza multinazionale per operazioni insieme con questa… attraverso il raggiungimento di accordi su tutta la scala delle questioni fondamentali di sicurezza, inclusa quella relativa ad operazioni offensive importanti e al fine di assicurare piena partnership tra le forze di sicurezza irakene e la forza multinazionale mediante stretta coordinazione e consultazione; decide inoltre che il mandato della forza multinazionale sarà rivisto su richiesta del governo dell’Iraq o 12 mesi dalla data della risoluzione e che questo mandato cesserà con il completamento del processo politico descritto nella risoluzione, e dichiara che esso [il C.d.s., dunque] porrà termine a tale mandato in anticipo se richiesto dal governo dell’Iraq [ma come non pensare al diritto di veto per una siffatta decisione del C.d.s.? – n.d.a.]”.
Fra le numerose disposizioni notiamo ancora il punto 24, per cui, allo scioglimento della CPA, i fondi del Development Fund for Iraq saranno sborsati solo sotto la direzione del governo dell’Iraq, ma aggiunge che l’utilizzazione dovrà avvenire in maniera trasparente ed equa, incluse le condizioni per soddisfare gli obblighi sussistenti nei confronti del Fondo stesso (il debito irakeno, fra l’altro) e che si continueranno ad applicare le disposizioni del par. 20 della ris. 1483 per il deposito dei proventi delle vendite ed esportazione di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e che proseguirà l’attività di controllo e monitoraggio da parte dell’International Advisory and Monitoring Board. Queste ultime disposizioni, al di là di ogni aspetto formale e piuttosto solo nominale, mantengono il controllo delle risorse petrolifere nell’assolutamente prevalente disponibilità USA [63].
La ris. 1546 non ha portato alcuna “svolta”. Non l’avrebbe portata neppure se un’amministrazione internazionale targata ONU fosse stata instaurata: pur se deve ricordarsi anzitutto l’art. 78 Carta che la vieta (e di esso più avanti); e che quindi comunque una tale amministrazione, in successione ai poteri degli occupanti, non avrebbe potuto che ripetere le caratteristiche di illiceità e – come meglio ancora risulterà – di precarietà dell’occupazione bellica. Ma un siffatto subentro non è mai avvenuto. Il complesso di ris. C.d.s. post aggressione opera, o pretende di operare, con sempre maggiore evidenza come se il C.d.s. fosse legislatore mondiale, omettendo la qualificazione di illecito internazionale (e le relative conseguenze) di quanto attuato con l’aggressione e l’occupazione dell’Iraq e sposando piuttosto il punto di vista fondamentale degli invasori, trattarsi con l’Iraq di una occupazione con assunzione di poteri sovrani (ma senza annessione e in vista di una “ricostituzione” graduale e pilotata dello Stato irakeno), anche se si ricordano, con almeno parziale contraddizione, gli obblighi dell’occupazione bellica (pur almeno in parte violati), della quale la ris. 1546 “ha salutato” positivamente, ma fittiziamente, la proclamata cessazione. Vengono in più indicati limiti, condizioni, tappe del processo “ricostitutivo”, che comunque sanciscono la “sparizione” del precedente “regime” baathista (e che sono sempre stati concordati con gli invasori, membri con potere di veto nel C.d.s., e veri autori del testo della ris. 1546, anche dopo una serrata trattativa con altri membri del C.d.s.). Un culmine di immoralità, un arbitrio politico assoluto, ancora un’insanabile illegittimità, ancora un indegno “ego te baptizo carpam” con il sigillo del C.d.s.. Su tale risoluzione così si sono espressi rappresentanti della Resistenza irakena in dichiarazioni al giornale Asia Times del 24 giugno 2004 [64]: “La risoluzione 1546 dell’8 giugno è agli occhi di molti irakeni null’altro che un’ulteriore trama di menzogne. Prima di tutto, poiché essa ufficialmente dichiara terminata l’occupazione da parte di truppe straniere e al tempo stesso ammette la presenza di una truppa multilaterale sotto comando americano, senza stabilire la data del suo ritiro. In secondo luogo poiché il diritto degli irakeni, che era stato richiesto da Francia, Russia e Cina, di poter sollevare obiezioni contro operazioni militari importanti, è stato rifiutato. Washington ha esclusivamente concesso un vago concetto di partnership con le autorità irakene e resta imprecisato ciò che può accadere in caso di dissenso. Gli irakeni non sono stupidi. La permanenza delle truppe americane in Iraq dopo il 30 giugno e i mezzi stanziati dal Congresso USA non lasciano dubbio su chi in realtà comanda nel paese…”. Interessante anche quanto detto a proposito del ventilato intervento NATO: “Se la NATO intervenisse non accadrebbe per aiutare il nostro popolo ma gli americani ad uscire dalla palude… Ciò che le truppe americane non ottengono oggi non sarà domani raggiunto dalle truppe della NATO. Ognuno deve sapere: truppe occidentali saranno sempre considerate dagli irakeni come occupanti”.
Nella situazione creata dagli occupanti e nel contesto della loro “autorappresentazione”, le N.U. si sarebbero potute e potrebbero venire ignorate, e lo sono state per tanti aspetti, e per vero nella grande sostanza anche da ultimo, dagli occupanti (che ne hanno clamorosamente violato la Carta). Se non sono state e non vengono del tutto ignorate, ciò avviene solo per le esigenze politiche degli occupanti medesimi. Una ris. come la 1546 (e le precedenti) è ultra vires, e quindi invalida, sul piano oggettivo sotto (quasi) ogni aspetto. Non “legalizza” il crimine compiuto – in nessun modo si esprime in tal senso né lo avrebbe potuto. Epperò, procedendo dalla presa d’atto della situazione (data per) effettiva, non toccando i poteri degli occupanti – sino ad un certo momento qualificati come di “occupazione bellica”, pur se ampiamente travalicanti nei fatti le relative norme, quindi riconoscendo loro il compito di “ricostituzione” dello Stato irakeno, ignorando – anzi condannando – la Resistenza irakena degradata a terrorismo, il C.d.s., o meglio gli Stati in esso operanti, affiancano il crimine internazionale perpetrato dagli aggressori. Queste risoluzioni costituiscono tra gli Stati votanti (e solo fra essi) accordi informali (probabilmente anticostituzionali per i relativi ordinamenti statali) rispetto a un quadro di (preteso) ripristino di sovranità dello Stato irakeno, accordi che riguardano in prima linea gli occupanti, ma che sono nulli per contrarietà a norme cogenti (divieto di mutamento di regime con la forza dall’esterno, autodeterminazione). Sono in realtà veri pacta sceleris. La ris. 1546 non conferisce legittimità, né carattere effettivo e indipendente (neppur lo avrebbe potuto, nonostante le conclamazioni: ego te baptizo carpam), al governo fantoccio irakeno di prima né a quello attuale [65], e neppure all’occupazione, alle forze relative, o multinazionali comunque battezzate.
Non vi è dubbio però che, prima o poi (ma in realtà solo se si cancellasse definitivamente il fattore determinante che a ciò si oppone, come si vedrà nel prossimo paragrafo, e cioè la Resistenza irakena), il complesso di elementi da cui scaturisce quella che abbiamo chiamato “autorappresentazione” degli occupanti, se vi si includono l’atteggiamento degli Stati estranei all’aggressione e le risoluzioni del C.d.S., potrebbe portare – lo si è detto nelle prime pagine – al consolidarsi come effettiva della situazione creata con l’occupazione e quindi, alla fine, a “lavare” l’illiceità criminale dell’azione degli occupanti [66]. Senza peraltro, di per sé, mutare il carattere “fantoccio” del “governo” irakeno e quindi la persistenza di una vera e propria occupazione straniera (non esitiamo a dire, a questo punto, coloniale, sia pure “indiretta”) dell’Iraq. L’ego te baptizo carpam degli occupanti e sodali, elevato al quadrato dal C.d.s., può fornire agli aggressori un quadro di riferimento (non oggettivamente valido, ma tant’è) per la loro opera di conquista e rapina, ma non riesce a transustanziare un volatile (il governo quisling) in un pesce (un governo sovrano). Un quadro, che già di per sé giustificherebbe comunque una lotta, anche armata, di autodeterminazione del popolo irakeno.
Ma questa lotta è assorbita nella perdurante guerra di resistenza, quindi nella guerra tout court, contro l’aggressione. La Resistenza irakena è in realtà, dissipato il polverone dell’“autorappresentazione” degli occupanti, l’espressione dello Stato e del popolo irakeno che non si è arreso all’invasore e che prosegue la guerra, mai venuta meno.
7. Quanto abbiamo svolto sinora cade, se fuoriusciamo dall’“autorappresentazione” degli occupanti (assunta anche nel quadro del C.d.s.), se abbandoniamo l’espediente adottato dal buon parroco per sentirsi autorizzato a mangiar carne di venerdì. Se ci poniamo di fronte alla realtà dell’Iraq non domato, del popolo irakeno – la parte che conta, quella pervasa di spirito di indipendenza – renitente alla resa a favore degli invasori. La Resistenza irakena: questo grandioso e tragico fenomeno che si oppone alla ricolonizzazione imperialista e poggia sull’inalienabile “diritto di autodeterminazione”, quella autentica, in cui vece non può venire gabellata la “democrazia” forzata dall’esterno, il processo di “ricostituzione” dello Stato irakeno, elezioni incluse, delimitato, incanalato, pilotato dagli occupanti anche per il tramite di un governo-fantoccio. L’interrogativo drammatico è se questa Resistenza potrà durare e quale frutti porterà. In ogni caso ha seminato per il futuro e per ora ha certo dissuaso da altre aggressioni. Essa costituisce l’autentico vindice del diritto internazionale nei suoi elementi primordiali, anche contro le sirene dell’illusorio multilateralismo, in sede N.U. o fuori di questa. Un multilateralismo che ciurla sul fondamento di giuridica validità delle azioni contro uno Stato e un popolo sovrano: multilaterale è stata l’azione contro i boxer cinesi all’inizio del XX secolo, multilaterali l’intervento contro la Rivoluzione di Ottobre, l’ottocentesco Congresso di Berlino sull’Africa. Di fronte alla riproposizione di tanto squallore, la Resistenza irakena si erge come faro di diritto.
Tutto ciò che ignora o minimizza la Resistenza irakena va respinto. Una conferenza internazionale sull’Iraq, di questi giorni preconizzata da tante parti anche in Italia, pur se convocata dalle N.U. o nel loro quadro, non avrebbe alcuna legittimità fuori da un consenso libero delle forze di Resistenza irakene autenticamente indipendentiste. Senza la presenza di queste, sarebbe solo una celia; chiedere ad esse, ai fini di una partecipazione, il previo “abbandono della violenza” in costanza dell’occupazione straniera e senza il ritiro di tutti gli occupanti sarebbe semplicemente insensato. Sembra ineludibile la valutazione per cui tutte le proposte che tendono ad una “normalizzazione” della situazione irakena, ponendosi nel solco dell’operato degli invasori (a cominciare dal “mutamento di regime”), prescindendo dal ruolo capitale delle forze di Resistenza autenticamente indipendentiste e che incarnano, stiamo per vedere, la continuità dello Stato irakeno in guerra contro gli invasori, suggerendo invece l’affiancamento, o più arditamente la sostituzione, di forze di paesi estranei all’aggressione e sotto comando N.U. a quelle c.d. multinazionali degli aggressori sotto comando USA, peccano anzitutto sul piano giuridico, perché nessun fondamento di legittimità – salvo consenso autentico e libero della Resistenza irakena – potrebbe reperirsi per tali iniziative, inclusa la conferenza internazionale: basta vedere l’art. 78 Carta, già evocato, per cui “Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza”, ciò che esclude chiaramente qualunque tipo di assunzione di poteri da parte delle N.U. (o simili). E peccano sul piano del realismo: dal lato degli invasori, che non accetterebbero un comando alieno e tanto meno una loro sparizione dal campo e soprattutto di mettere in pericolo le trasformazioni (acquisizioni) economico-sociali (leggi anche rapina delle risorse, posizioni strategiche, ecc.) di fatto imposte; dal lato (indipendentista) irakeno, non facile nell’indulgenza verso le N.U. o altre istanze internazionali collegate per tutto quanto perpetrato o tollerato sinora contro l’Iraq e perché comunque non verrebbe accettata una “normalizzazione” che cristallizzasse l’incanalamento della situazione irakena operato dagli invasori [67].
Troppo si è finora discorso, perché più arduo è descrivere situazioni che deviano dal diritto, sostituendo a questo costruzioni artificiose nello sforzo di cancellare la realtà. In un certo senso, avremmo potuto trascurare tutto quanto proposto sin qui e iniziare da questo punto.
Cercheremo dunque di procedere più rapidamente, per sintetici schemi.
a) Sembra ormai chiaro che il nucleo della resistenza irakena è stato preparato da tempo, ben prima della prevedibile, e prevista, aggressione.
Basta ripercorrere la stampa dell’epoca per rendersene conto. Di fronte all’impossibilità di opporre alla schiacciante superiorità militare e tecnologica degli aggressori le forze armate di un Iraq sostanzialmente disarmato, estenuato, dissanguato – anche per l’azione iniqua più che decennale nel quadro N.U. –, il presidente Saddam Hussein e il partito Baath hanno preso per tempo le adeguate misure, con la distribuzione di armi al popolo [68] e la formazione di gruppi di resistenza che operassero nella clandestinità: nella quale si sarebbero poi ridotti quadri del Partito e dell’Esercito nel tempo dell’invasione. E’ quanto definitivamente realizzato a partire dal 9 aprile 2003, ingresso delle truppe USA a Baghdad. L’apparentemente inspiegabile dissolvimento della Guardia repubblicana è indice di ciò [69]. Accanto a questo nucleo fondamentale, senza il quale difficilmente l’opposizione all’occupazione avrebbe assunto la portata che va dimostrando, sono insorti altri gruppi di diversa connotazione e si sono aggiunti, a quanto pare, elementi esterni al paese, questi probabilmente seguendo una strategia più ampia di carattere planetario e verosimilmente facendosi autori degli episodi più duri e, in astratto [70], da condannarsi (pur se nel concreto è difficile districarsi nella moltitudine dei gruppi combattenti, delle sigle, dei messaggi: senza che possano poi escludersi infiltrazioni e provocazioni di servizi segreti di altri Stati e anche degli stessi occupanti al fine di dividere e screditare la Resistenza).
Sul fatto che la resistenza sia stata preparata ben prima della prevista aggressione sarebbe sufficiente ripercorrere la stampa quotidiana dell’epoca.
“Per mesi, rivelano esperti occidentali, lo stato maggiore di Baghdad ha studiato le esperienze dei vietcong, delle milizie musulmane libanesi, delle bande armate dei generale Aidid in Somalia” [71]. Nonché quella della Resistenza sovietica all’invasione nazista (una delle grandi colpe di Saddam: essere ammiratore di Stalin). E ancora: “Gli irakeni… si sono preparati per tempo.
Sette mesi almeno è durato il training per consentire anche a donne e bambini di poter imbracciare un fucile… Non c’è casa che non abbia avuto in dotazione un kalashikov e un po’ di pistole” afferma un funzionario del Baath [72]. Ecco le dichiarazioni di Saddam Hussein, il 9 aprile 2003, prima della clandestinità: “Vinceremo anche questa durissima battaglia. Non importa quanto tempo ci vorrà per raggiungerla, non importa che tipo di lotta sarà necessaria, non importa quanto durerà l’occupazione. La libertà del popolo è più importante di qualunque altra cosa” [73]. Il vice presidente Ramadan: “Arrivano i martiri… Questo è solo l’inizio… I soldati americani saranno accolti come meritano. Useremo ogni mezzo per fermarli. Migliaia di volontari arabi sono arrivati in Iraq e migliaia ne arriveranno per combattere con noi” [74]. Tareq Aziz: si moltiplicheranno gli attacchi suicidi contro i militari USA e britannici, “il popolo che viene minacciato ha il diritto di combattere con tutte le armi per difendersi… Quando si combatte contro l’invasore con tutti i mezzi possibili, non si è un terrorista, ma un eroe” [75]. Saddam Hussein ha preparato la Resistenza anche con le formazioni irregolari del Baath pronte alla guerriglia: ha creato 4 comandi autocefali, organizzati in modo da poter resistere autonomamente [76]. A tutti i cittadini sono state distribuite armi da utilizzare casa per casa contro gli americani [77]. Ancora Saddam Hussein: “Gli americani rimpiangeranno il loro attacco all’Iraq. Dopo questa esperienza non oseranno mai più aggredire altri paesi” [78].
Ulteriori testimonianze di questa tempestiva preparazione: un comunicato del Consiglio nazionale unito della Resistenza irakena del 21 aprile 2004 informa che l’organismo è stato costituito 10 mesi prima (quindi poco dopo la caduta di Baghdad) e chiama alla prosecuzione della resistenza, all’invito a tutti coloro che collaborino con l’invasore a rinunciare a tale collaborazione, dal momento che in Iraq “non vi sarà posto per traditori, ladri e mercenari”, proclama un programma politico di ricostituzione dello Stato a cominciare dall’esercito, nella situazione del 9 aprile 2003 [79]. Maggiori dati ancora da dichiarazioni di ex generali di Saddam Hussein immediatamente prima del 30 giugno 2004: “Gli americani hanno preparato la guerra, noi il tempo dopo la guerra. Il trasferimento di poteri del 30 giugno non cambierà nulla ai nostri scopi. Questo nuovo governo provvisorio nominato dagli americani non ha ai nostri occhi alcuna legittimità. Si tratta solo di marionette… Sapevamo che quando gli Stati Uniti si fossero decisi ad aggredire l’Iraq, non avremmo avuto di fronte alla loro potenza tecnologica e militare alcuna possibilità. La guerra era persa in partenza, per questo abbiamo preparato il dopo. Quando gli americani sono entrati a Baghdad noi non abbiamo disertato, come è stato propalato, abbiamo combattuto alcuni giorni per l’onore dell’Iraq, poi abbiamo ricevuto l’ordine di disperderci… E’ arrivato il momento di eseguire il nostro piano. Movimenti di opposizione contro l’occupazione erano stati già organizzati. La nostra strategia non è stata improvvisata… Questo piano B, apparentemente del tutto sfuggito agli americani, era stato preparato mesi ed addirittura anni prima dell’aggressione… Gli americani hanno sollevato l’intera popolazione contro di sé. La Resistenza non si limita a un paio di migliaia di attivisti. Il 75% della popolazione ci appoggia ed aiuta direttamente o indirettamente”. Ad una domanda sui collaborazionisti ecco la risposta, che chiarisce ai nostri ipocriti tanti aspetti: “Ogni irakeno o straniero che collabora con la Coalizione viene preso di mira. Ministeriali, mercenari, traduttori, uomini d’affari, cuochi o colf, non gioca alcun ruolo il tipo di collaborazione. Firmare un contratto con gli occupanti significa firmare il proprio certificato di morte. Irakeni o no, sono traditori. Non dimenticatevi che siamo in guerra”… Si dà atto che il nucleo centrale della Resistenza è formato da baathisti, sunniti e sciiti, e abbraccia tanti movimenti, “al contrario di quanto si scrive in Occidente, in Iraq non vi è alcuna guerra civile, vi è un fronte unitario contro il nemico” dalle città sunnite a quelle sciite. “Non abbiamo armi di distruzione di massa, bensì più di 50 milioni di armi convenzionali. Su iniziativa di Saddam, molto prima dell’inizio della guerra un vero e proprio arsenale è stato diffuso in tutto il paese”. Per quanto riguarda i sequestri di persone, mentre si dice che alcuni risalgono alla responsabilità di gruppi isolati, nel complesso si formula questa valutazione: “Siamo consapevoli che il sequestro di stranieri danneggia la nostra immagine, ma dovete comprendere la situazione. Dobbiamo controllare l’identità delle persone che si muovono sul nostro territorio. Se abbiamo la prova che si tratta di personale umanitario o giornalisti, li lasciamo liberi. Se sono spioni, mercenari o collaborazionisti, li giustiziamo” [80].
In un’intervista a La Stampa [81], un leader dei resistenti, sotto lo pseudonimo di Abu Mussa conferma che “il nucleo della resistenza irakena è attivo dal 1998. Fu allora che il presidente Saddam, ritenendo ormai inevitabile una guerra, decise di creare una struttura segreta selezionando i migliori elementi del Baath e la crema di esercito e corpi speciali… decise la creazione di quest’ala segreta sconosciuta che avrebbe dovuto organizzarsi in nuclei di resistenza quando l’Iraq fosse stato invaso… [eravamo] in totale circa 15.000, divisi in nuclei a comunicazione orizzontale… Le nostre azioni hanno una data di inizio precisa: 10 aprile 2003 con l’attacco contro tre carri armati americani a Baghdad”.
Il giornale giordano Al Majd [82] riferisce di un colloquio con un dirigente del Baath e della Resistenza irakena, che dà notizia dell’elezione di un nuovo presidente del Partito, in una riunione segreta, nella persona di Izzat al Duri; conferma che esiste un fronte progressista nazionale e patriottico che affianca il Baath nella resistenza, quest’ultimo esercitando la leadership. Al momento attuale molte aree e città a Baghdad e altrove sono sotto il controllo totale del Baath e della Resistenza. Vengono seguite le direttive date da Saddam Hussein e da altri membri del Partito prima della cattura, nel senso che nessun negoziato potrà aver luogo con gli USA finché duri l’occupazione. Mette in guardia contro la propaganda nemica: sfortunatamente anche persone ben intenzionate hanno iniziato ad imitare pappagallescamente la propaganda nemica che prova a rappresentare la Resistenza come un mucchio di bande incoerenti. Vi sono invece pubbliche dichiarazioni del Partito Baath e un programma politico pubblicato nel settembre 2003. “La Resistenza irakena è la figlia legittima del partito Baath e i principali elementi di questa eroica resistenza sono costituiti da militanti del Baath, elementi dell’esercito irakeno, guardie repubblicane, servizi di sicurezza, fedayin di Saddam e esercito Alquds. A fianco vi sono anche altre forze che collaborano con noi. Esiste dunque un ampio fronte nazionale unificato che combatte una battaglia sacra per la libertà e l’indipendenza dell’Iraq”.
b) L’entrata in clandestinità del Presidente Saddam Hussein (poi catturato il 13 dicembre 2003), di membri del governo, di quadri del Baath, di larga parte della Guardia repubblicana con lo sviluppo delle azioni di guerriglia contro gli invasori è indubitabilmente attività del tutto legittima (e non interessa qui il profilo della rispondenza di quelle azioni allo jus in bello, che può riguardare altri aspetti, ma perde fortemente a mia opinione rilevanza nelle condizioni di criminale illiceità dell’occupazione e di smisurata proporzione delle forze in campo). Ma il complesso della Resistenza, in particolare in quanto anche qualificata dalla centralità del nucleo statale entrato in clandestinità, impedisce il consolidarsi di ogni situazione (tanto estintiva quanto costitutiva) correlata alla guerra, dal momento che segnala un dato fondamentale: la guerra non è terminata. E’ quanto ha ben visto il presidente della Commissione esteri della Duma russa, che ha sottolineato con assoluta pertinenza l’assenza di atto di capitolazione (o resa incondizionata) da parte irakena. Ciò appunto esprime che le ostilità proseguono e che dunque, come si è espresso l’alto esponente russo, “lo Stato irakeno esiste ancora” [83].
Dunque, non consolidamento e pertanto solo fattualità e allora mancata effettività anzitutto del processo estintivo, che si vorrebbe conseguente a una debellatio, la quale però non può considerarsi realizzata, quindi dell’assunzione di poteri da parte degli occupanti, che – solo virtualmente estesa all’intero territorio irakeno, ma nella realtà con limiti territoriali [84] – può venire affermata soltanto in rapporto alle zone territoriali sotto controllo di fatto e sempre con esclusione di quelle “del fronte” (cioè, delle aree in cui si attestano forze della Resistenza e si svolgono combattimenti): i poteri degli occupanti pertanto – secondo la distinzione che si è in precedenza introdotta – non sono “sovrani” (nel senso dell’occupazione “sovrana”, che invece è stata supposta dalla Coalizione), bensì “supremi” (come nella classica e più limitata occupazione bellica) [85]. Ciò comporta con ancora maggior nettezza che le misure di trasformazione strutturali e costituzionali intraprese dagli occupanti sono completamente illecite e che gli organi “autoctoni” (in senso meramente etnico) da essi istituiti, essendolo stati in regime di classica occupazione bellica, non possono sfuggire in alcun modo, nel concorso di una serie di caratteri e circostanze, alla qualifica di organi fittizi, quisling e comunque di organi sempre e soltanto facenti capo alle potenze occupanti. Le forze c.d. multinazionali sono restate a pieno titolo forze di occupazione pur dopo il 30 giugno 2004. Il “governo” Allawi è governo quisling, la cui istituzione è specificamente illecita se ad esso si attribuiscono compiti e funzioni che solo gli occupanti avrebbero per diritto internazionale facoltà di esercitare o eccedenti tali facoltà, con ricaduta della responsabilità degli atti degli organi quisling direttamente sugli occupanti.
Siffatta condizione si trasmette a tutto il processo di c.d. “ricostituzione” dello Stato irakeno, che bello durante non ha senso, incluso il costruendo processo elettorale. Questo processo elettorale, qualunque portata possa assumere una partecipazione N.U., è strettamente incanalato, come sappiamo, entro argini prefigurati dagli occupanti e per ciò stesso contraddice frontalmente il principio cogente di autodeterminazione e, sotto il profilo formale, si svolgerà nel quadro dell’ordinamento di occupazione.
Sono, ma qui con nettezza ed evidenza assolute, gli stessi risultati che abbiamo dovuto riconoscere anche entro lo schema di “autorappresentazione” degli occupanti: per sé chiaramente tendente ad esiti opposti, ma si è visto che il passaggio del 30 giugno 2004 ha condotto non ad una situazione di finzione giuridica, bensì di vera e propria invenzione. Non si è trattato solo dell’inadeguata valutazione del significato reale della Resistenza irakena, ma di elementi intrinseci al processo configurato dagli occupanti, del tutto inconsistenti in termini di realtà.
c) Non si possono considerare destituiti, bensì solo impediti in fatto, gli organi del (perdurante e, sia pur nella situazione di clandestinità, belligerante) Stato irakeno. L’ordinamento internazionale considera i suoi soggetti, in primo luogo gli Stati, nella loro condizione di enti storico-sociali, connotati dall’apparato effettivamente stabilito e indipendente da poteri esterni, che compare sulla scena delle relazioni internazionali. Il diritto internazionale non fa suoi i processi storico-politici né tanto meno le norme giuridiche interne da cui dipendono il formarsi, la vita e la fine di quegli apparati, bensì li presuppone nella loro consistenza (conformazione) di fatto.
In circostanze eccezionali questa consistenza può estendersi all’elemento popolo o a parti attive di esso che concretamente surroghino un apparato centrale impedito. In una situazione, come detto, di non consolidamento, quindi di mancata effettività nel senso giuridicamente rilevante, il diritto internazionale non può dare alcun valore a circostanze meramente fattuali (e quindi transitorie) che investano un apparato statale: ciò per l’eventualità di reversibilità della situazione, in caso di successo delle forze che resistono a quelle di occupazione. Il mutamento degli organi costituzionali di uno Stato, anche nei loro titolari, dipende solo da processi interni dello Stato considerato: anche processi extra- o anticostituzionali, e pur casualmente provocati dall’esterno, ad es. in seguito a sconfitta bellica, ma solo dopo il consolidamento della nuova situazione (e ciò si riflette pure nei riguardi del rapporto di presupposizione assunto dall’ordinamento internazionale). Quel mutamento non può venire formalmente disposto dagli occupanti, i quali riescono solo a provocare l’impedimento all’esercizio dei poteri da parte dei legittimi organi costituzionali. Ciò che, in contrasto con tali principi, gli occupanti effettuano in regime di mera occupazione bellica (ma che a parere mio vale pure nelle condizioni odierne per la supposta occupazione “sovrana”, che risulta non legittima anche sotto questo punto di vista) appare assolutamente illecito.
E’ in questo senso che Saddam Hussein è formalmente ancora il presidente dell’Iraq, e non può venire deposto dall’esterno: egli è dunque, in seguito alla cattura, prigioniero di guerra e tale è pure dopo la sceneggiata della nominale consegna ad “autorità” irakene il 1° luglio 2004 e l’udienza preliminare del “processo”, seguita però nei fatti dalla riconsegna alla custodia degli occupanti USA [86].
Tutto ciò è, nella visione che qui si offre, il portato diretto della situazione di precarietà, non consolidamento, carente effettività (in senso proprio), quindi di possibilità di “reviviscenza”, di ripresa di funzioni degli organi del legittimo Stato irakeno (ciò che non sarebbe pregiudicato da eventuali sostituzioni di titolarità individuali di organi in caso di verificate impossibilità: decessi, rinunce e così via). In altri termini, la situazione costituzionale irakena, in punto di legittimità per il persistente ordinamento irakeno (originario e non estinto in seguito alla mera occupazione bellica contrastata dalla Resistenza), resta cristallizzata o congelata almeno durante bello.
L’ordinamento internazionale prende in considerazione il regime di occupazione bellica e quanto istituito nel suo contesto come situazioni precarie: in particolare, gli organi “autoctoni” stabiliti dagli occupanti come organi e sistema-quisling, cioè fittizi, inidonei a prendere il posto di quelli legittimi pur di fatto impediti. In questo ambito, il diritto internazionale non può non tener conto degli elementi surrogatori degli organi impediti, di cui stiamo per parlare e che sorreggono la permanenza, sul piano della realtà, dell’ente statale irakeno e operano per come possibile nella vece degli organi impediti. In questo senso, sia pure indirettamente, l’ordinamento internazionale non può obliterare la situazione degli organi irakeni impediti neppure dal proprio punto di vista, che si fonda sulla presupposizione della situazione effettiva (oggi congelata) dell’ente statale considerato [87]. E qui non si equivochi: precaria e quindi solo fattuale è la situazione dell’occupazione bellica, quella – certamente “scossa” – dell’ente statale irakeno preesistente (costituito) resta in senso giuridico effettività (per così dire, calante ma senza consolidamento in senso estintivo), perché sorretta dalla contestazione attiva data dalla Resistenza irakena.
d) Deve ritenersi che il non consolidamento della situazione, il semplice carattere fattuale (e non effettivo) dei pertinenti elementi (tanto dal lato dello Stato irakeno pur paralizzato nel suo funzionamento complessivo e senz’altro ai livelli di vertice – ma non debellatio, non estinzione –, sia dal lato degli occupanti – occupazione bellica, non “sovrana”) basterebbe di per sé a mantenere in condizione di “sospensione” la definizione giuridica della situazione: la guerra continua, sia pure in forma peculiare [88].
Ma può dirsi di più. E’ la Resistenza irakena, tanto più in quanto un nucleo fondamentale sta, nella clandestinità, in continuità con il (precedente) apparato statale, il portatore della continuità dello Stato irakeno. Anche se non ben conosciuti, vi sono comunque indizi di collegamenti tra i vari gruppi della Resistenza (oltre che di una più ampia sfera di solidarietà popolare).
Vero è che, a dati fini (ad es., come presupposto di una soggettività internazionale nell’esercizio dell’autodeterminazione), si richiede in principio l’esistenza di un’organizzazione (movimento, fronte, partito, ecc.). Per il discorso che stiamo svolgendo non interessa però tanto un’applicazione delle concezioni generali di Gaetano Arangio-Ruiz sui soggetti internazionali, da riferirsi a singoli gruppi di resistenza che appaiano operare in modo indipendente, com’è pur possibile. E’ piuttosto la trama complessiva della Resistenza irakena che costituisce, nella situazione fluida, non consolidata e anche per gli elementi di continuità, il portatore della statualità dell’Iraq indipendente e sovrano, sia pur concentrata nella funzione della lotta armata per l’indipendenza, ma che certo si integra, oltre che almeno virtualmente con i legittimi organi impediti, con residui organi irakeni (amministrativi, giudiziari) operanti, o nella misura in cui operino, indipendentemente dagli occupanti in una rete che connette la parte del popolo dell’Iraq in lotta per l’indipendenza in regime di occupazione straniera (e dunque che, fra l’altro, esercita l’autodeterminazione in senso proprio). Giova qui una bella tesi di Arangio-Ruiz, che noi trasferiamo peraltro da un contesto di democrazia rappresentativa formale, presupposto dall’autore, ad uno di dialettica politica sostanziale, valido più in generale, e comunque tipico di altre strutture e modelli economico-sociali e di altre culture. Si tratta della considerazione per cui rispetto a un determinato Stato (per l’autore, di vera e ampia democrazia) “tutti i consociati siano parte dell’organizzazione in senso stretto” [89]. O ancora: “In certe condizioni potrebbe in un certo senso essere non estranea all’essenza dell’ente [statale] perfino quella parte della popolazione – al limite, ma soltanto al limite, tutta la popolazione – di uno Stato, il cui grado di sviluppo democratico fosse tale da consentire ai cittadini, almeno a certi effetti, una partecipazione d’intensità eccezionale al governo della cosa pubblica” [90]. E che cosa più di una Resistenza come quella irakena esprime una tale partecipazione?
In un quadro del genere, l’ordinamento giuridico (originario) irakeno, per quanto paralizzato in molte funzioni, resta in vita, anche a parte per le zone libere, naturalmente come ordinamento di uno Stato occupato (e quindi di fatto compresso) nelle zone sotto controllo fattuale degli occupanti. In queste vige in prima linea l’ordinamento dell’occupazione, con il suo peculiare rapporto con quello dello Stato occupato: ma nei limiti del principio di conservazione di cui si è parlato e quindi con illiceità ictu oculi di tante misure prese dagli occupanti, in particolare per le trasformazioni costituzionali ed economico-sociali. Ma in verità, data l’illiceità complessiva dell’occupazione, quale seguito di una criminale aggressione, tutte le misure prese nell’ordinamento di occupazione sono illecite e quindi senz’altro reversibili e sconfessabili con assoluta liceità da un (in pieno) ripristinato Stato (e governo) irakeno autenticamente indipendente e sovrano – in linea di principio con ripristino e continuità dell’ultimo complesso di organi centrali irakeni costituiti, quelli facenti capo a Saddam Hussein.
Appare evidente che l’apparato statale irakeno “ricostituito” dagli occupanti rileva non dall’ordinamento irakeno proprio, bensì da quello di occupazione, e da questo rilevano gli organi-quisling. Si ritiene che la comprensione di tale ultimo profilo sia decisiva per la corretta qualificazione giuridica degli atti e comportamenti di tutti gli attori sulla scena irakena.
Tutto il c.d. processo di “ricostituzione” dello Stato irakeno ad opera degli occupanti avviene nel quadro dell’ordinamento di occupazione, che non è però l’unico ordinamento insistente sul territorio irakeno (e tralasciamo pure che esso avrebbe dismesso, con il 30 giugno 2004, la qualità di ordinamento di occupazione – derivato – per assumere quella di ordinamento originario irakeno: ciò abbiamo definito pura invenzione): esso coesiste con l’autentico ordinamento giuridico irakeno originario, non estinto in una situazione di mera occupazione bellica, di non consolidamento, di fattualità e non di effettività. Quel processo è segnato dunque dalla precarietà persistente di un regime di occupazione bellica che perdura.
Dunque, il “governo” Allawi in Iraq come il “governo” Quisling norvegese o il “governo” di Salò (Repubblica sociale italiana) in territori occupati dalla Germania nazista? Oggi, certamente sì, in ragione di una guerra che prosegue e di un’occupazione bellica. Ebbene, sì: con qualche sfumatura giuridica di differenza, identica è la dipendenza di fatto dall’occupante e identico è il rilevare delle strutture e normative degli enti (e governi) fantoccio dagli ordinamenti di occupazione, non dai perduranti (pur se in fatto compressi) ordinamenti originarii degli Stati occupati (dipendenza giuridica formalmente meno esplicita, ma comunque reale, nella Repubblica sociale italiana [91]). Il punto è che l’ordinamento internazionale, se non lo leggiamo ad usum delphini, non distingue fra “Buoni” e “Cattivi” per antonomasia: esso identifica e prende di mira, nei diversi contesti normativi delle varie epoche, anzitutto i dati oggettivi (guerra perdurante o cessata) e poi, se del caso, gli illeciti, fra cui oggi si noverano i crimini internazionali [92]. Aggressioni furono perpetrate nel 1939-40, aggressione si è avuta nel 2003 (e oggi in presenza di divieti da norme cogenti!).
Di fronte alla rivendicazione dell’indipendenza e sovranità dello Stato e del popolo irakeno, non ha senso – se non di appoggio all’aggressione colonialistica – la titubanza e peggio di “anime belle” (ma forse non tanto belle) sul modello di società che potrebbe scaturire dalla lotta in corso. Intanto, perché la prima richiesta dovrebbe riguardare il pur difficile ripristino dello status quo ante (certamente, laico ed esente da terrorismo). Poi, perché esistono nella società irakena, anche proprio come frutto positivo della storia complessiva dell’Iraq moderno, forze capaci di esiti positivi. Ma nessun alibi, incluso quello del “mutamento di regime”, va regalato ai criminali aggressori o ad ipocrite forme surrogatorie di tutela internazionale, che il nucleo fondamentale della Resistenza irakena rifiuta, per il recupero dell’indipendenza e della inalienabile sovranità sulle risorse naturali (rapinate dagli invasori e sodali). Inutile, anzi penoso, esorcizzare gli atti di barbarie innegabili (in quanto considerati in sé), qualora non si mettano in conto quelli soverchianti degli invasori e in prima linea il crimine inenarrabile perpetrato con l’aggressione e se non si opera per la fine dell’occupazione e il ritiro di ogni forza straniera, ONU o non ONU.
Se dovessero prevalere le forze di aggressione o comunque “normalizzatrici”, giorni ancor più bui si preparerebbero per l’umanità.
Per ora, ad ogni buon conto, l’ego te baptizo carpam non ha funzionato.
La carne di pollo resta carne di pollo, e mangiarla quando è proibito resta peccato, che rende quella carne incommestibile, come la Resistenza sta rendendo incommestibile l’Iraq per gli invasori. L’aggressione all’Iraq non si trasfigura: lo impedisce decisivamente la Resistenza popolare irakena [93].
Aldo Bernardini,
Ordinario di Diritto Internazionale all'Università di Teramo
5 novembre 2004
NOTE:
1 Rimando, fra tutti gli scritti, a BERNARDINI, Iraq: crimine di aggressione, tentativo di larvata restaurazione del colonialismo, resistenza irachena quale espressione del primario diritto umano di autodeterminazione, in I diritti dell’uomo-cronache e battaglie, 2003, n. 1. Non si meni scandalo perché oso citare Saddam Hussein. Rifiuto le demonizzazioni, so che non esistono personaggi storici “puri”, che tutto va visto nel concreto contesto proprio. Solo il popolo irakeno libero, e cioè in una dinamica politica autoctona (non i fantocci degli occupanti), può stabilire se Saddam Hussein ha complessivamente operato in modo positivo per la costruzione, l’indipendenza anche economica, lo sviluppo sociale del popolo dell’Iraq liberato dal colonialismo: un paese composito (arabi sunniti e sciiti, kurdi, altre minoranze), con la continua istigazione e finanziamento dall’esterno per la ribellione contro il potere centrale. La “tenuta” complessiva del popolo irakeno con la Resistenza all’occupazione, di cui ci occuperemo in ultimo, mostra che il potere di Baghdad qualche risultato lo aveva ottenuto, fondando senso di indipendenza, stato sociale, impostazione laica e antifondamentalista. Ciò che la sconsiderata e criminale aggressione ha fatto cadere, salvo il senso dell’indipendenza. I “crimini” ascritti a Saddam Hussein – a parte ogni quesito sulla realtà, la consistenza, l’attribuzione dei fatti – hanno visto spesso la compartecipazione degli attuali ipocriti censori: e sono ben poca cosa a fronte di quanto perpetrato contro l’Iraq e il suo popolo dagli aggressori, in sede ONU o fuori, ed anche prima dell’ultima aggressione. Fra le masse popolari arabe, Saddam Hussein gode della considerazione di un eroe. Non esiste un diritto internazionale dei “buoni” contro i “cattivi”, anzi per il diritto internazionale non esistono “buoni” e “cattivi”: esistono solo comportamenti di soggetti internazionalmente leciti o illeciti. La concezione dell’Impero (v. da ultimo, con espressa preoccupazione ma a mio parere inadeguata – per verità, nulla – considerazione delle forze, Stati e popoli, resistenti all’Impero, ZOLO, Il Manifesto, 15 giugno 2004), la quale naturalmente fa capo ai “forti” e in specie all’unica superpotenza, gli USA, si sorregge proprio sull’ideologia dei “buoni” per eccellenza, i civilizzatori, i portatori di “valori universali” da imporre a tutti: sempre però in modo calibrato sugli interessi concreti. Inutile dire che le vicende irakene, palestinesi, jugoslave e così via fanno a mio parere piazza pulita di ogni concezione che pretenda giustificare l’imposizione con la forza di asseriti “valori universali”, che sono invece, pur quando autentici, sempre e soltanto storici e relativi a dati ambienti umani. Naturalmente, nel valutare la situazione irakena, non va trascurata la considerazione della tragedia palestinese: l’occupazione “coloniale” della Palestina viene sentita come strettamente connessa oggi all’aggressione all’Iraq e costituisce problema di fondo della situazione mediorientale, senza la cui soluzione con l’autodeterminazione del popolo palestinese le tragedie umane che tutti, a parole, lamentano non potranno aver termine.
2 Cfr. PILGER, The Media’s Culpability for Iraq, in www.uruknet.info?p=6022, per una giustamente severa critica del ruolo dei media nella vicenda irakena.
3 Cfr., fra tutti, CHIARINI, in Il Manifesto, 14 agosto 2004.
4 Si veda quanto dichiara l’illustre scrittrice indiana Arundhati Roy, per sé incline al pacifismo: “E’ assurdo condannare la Resistenza all’occupazione USA in Iraq con la scusa che essa sarebbe guidata da terroristi o seguaci di Saddam Hussein. Se gli USA fossero invasi e occupati, si direbbe forse che chiunque insorgesse per liberare il suo paese sarebbe un terrorista o bushiano? La Resistenza irakena sta lottando sulla prima linea della battaglia contro l’Impero. Per questo la loro battaglia è la nostra battaglia. Come molti movimenti di resistenza, esso combina un gran numero di frazioni. Ex baathisti, liberali, islamisti, comunisti, ex-collaborazionisti. Naturalmente essa incontra l’opportunismo, le rivalità locali, i demagoghi, e anche i criminali. Ma se noi volessimo sostenere soltanto i movimenti puri e incorrotti, allora nessuna resistenza sarebbe peggiore della nostra candida e impotente purezza. Questo non significa che noi non dobbiamo criticare i movimenti di resistenza… Prima di prescrivere come una pura resistenza irakena dovrebbe condurre la sua battaglia ovvero in modo secolare, femminista, democratico e nonviolento, noi dovremmo sostenere fino in fondo la Resistenza, obbligando gli USA e i suoi alleati a ritirarsi dall’Iraq. Dopotutto, dal momento che gli USA hanno invaso e occupato l’Iraq, così com’è stato fatto, con tale superiorità di forza militare, potevamo aspettarci che la Resistenza sarebbe stata convenzionale? (naturalmente, anche se fosse stata convenzionale, essa sarebbe stata definita terrorista!). In un certo senso, gli arsenali e la potenza di fuoco senza rivali degli USA rendono il terrorismo quasi inevitabile. Quando la gente non ha né ricchezza né potere, si vendica con l’astuzia e la strategia” (da jugocoord@tiscali.it, 4 settembre 2004).
5 Cfr. BERNARDINI, La Jugoslavia assassinata, di prossima pubblicazione (presso l’Editoriale Scientifica di Napoli).
6 Ciò che è stato smontato in modo definitivo da ARANGIO-RUIZ (G.), On the Security Council’s “Law-Making”, in Riv. dir. int., 2000, p. 609 ss.
7 Cfr. BERNARDINI, ONU non deviata o NATO (e oltre): diritto o forza, Teramo, 2002.
8 Legami che (vedi Afghanistan nei confronti dell’Unione Sovietica, mussulmani di Bosnia contro la Jugoslavia, ecc.) giustificherebbero piuttosto il bombardamento e l’invasione degli USA.
9 Cfr. una dichiarazione di Bush, nel senso che “l’obiettivo è rovesciare il regime” (Corriere della Sera, 2 marzo 2003).
10 Che, si dice, sembra indirettamente escludere da tale esigenza le misure ex cap. VII della Carta: ma sul punto cfr. BERNARDINI, ONU (non deviata) cit., p. 41. In realtà, la formulazione dell’art. 1, par. 1, esclude che tali ultime misure possano arrivare a sostituire la soluzione delle controversie, cioè anche a modificare il diritto, e allude dunque al carattere limitato, puramente “esecutivo”, di quelle misure. Del resto, il C.d.s. (art. 24, par. 2, Carta), nel compimento dei suoi doveri (la responsabilità principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali: art. 24, par. 1), “agisce in conformità ai fini e ai principi delle N.U.”, e dunque a quelli della giustizia e del diritto internazionale, al massimo “qualificabili” nel caso di misure “esecutive” ex cap. VII. Per noi, poi, le misure contro l’Iraq sono esulate, da un certo momento in poi, dalle previsioni del cap. VII, abusivamente richiamato.
11 Si tratta di una qualificazione dell’effettività spesso trascurata, ma che abbiamo cercato di sottolineare in precedenti lavori. Cfr. BERNARDINI, Diritto internazionale, in Enciclopedia Feltrinelli-Fischer, vol. Diritto, I, Milano, 1972, p. 172 ss.; IDEM, La questione tedesca nel diritto internazionale, Padova, 1973, p. 13 ss. Se ne tornerà a parlare più avanti.
12 Oggi del resto ci si può riferire anche al Progetto della Commissione del diritto internazionale delle N.U. sulla responsabilità internazionale degli Stati, art. 41, par. 2, da cui risulta l’obbligo degli Stati “di non riconoscere come legittima una situazione creata da una seria violazione di un norma cogente di diritto internazionale”: indizio forte della penetrazione del principio nel diritto internazionale generale. Cfr., per gli autori cit. nel testo, CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2002, p. 203; ARANGIO-RUIZ (G.), The Declaration on friendly relations and the system of the sources of international law, Alphen aan den Rijin, 1979, in particolare p. 101 ss., che chiarisce la portata normativa, differentemente ricostruibile nel suo fondamento, di principi enunciati nelle Dichiarazioni dell’Assemblea generale, qualora ad es. assolutamente e precisamente espressivi di ineludibili significati di norme della Carta o di norme altrimenti formatesi. Questo pare anche il caso, almeno oggi, della norma sul non riconoscimento di effetti extraterritoriali agli atti di governo (intesi in senso lato) su territori illecitamente occupati. E’ chiaro che una tensione fra tale non riconoscimento e il principio di effettività andrebbe sempre tenuta in conto.
13 Il segretario generale delle N.U., Kofi Annan, in una dichiarazione al servizio internazionale della BBC, afferma: “Ho già manifestato come dal nostro punto di vista l’invasione dell’Iraq non sia avvenuta in conformità con la Carta delle N.U. e come dunque, sotto il profilo della Carta, essa sia illegale”. Secondo Annan, “ci sarebbe prima dovuta essere una seconda risoluzione del Consiglio di sicurezza” (Corriere della Sera e Repubblica, 16 settembre 2004): le accuse sono state indirettamente confermate da Kofi Annan davanti all’Assemblea generale, presente Bush (cfr., La Repubblica, Corriere della Sera, Liberazione del 22 settembre 2004). Naturalmente, il segretario generale non si pone il problema che anche le risoluzioni del C.d.s. devono essere legittime e neppure quello delle conseguenze della dichiarata illegittimità tanto sulla perdurante occupazione dell’Iraq quanto sulle risoluzioni del C.d.s. che ignorano siffatta illegittimità.
14 Non tutte le occupazioni integrali danno luogo a tale fenomeno, quando ad es. l’apparato supremo dello Stato resta in vita (Italia nel 1943-45; rimane a parte la situazione del Giappone). V. infra, note 16 e 17. Tralasciamo la discussione se, cessato almeno di fatto lo stato di guerra, l’occupazione bellica (vera e propria) non si trasformi in altro tipo (militare).
15 Cfr. WENGLER, Völkerrecht, Berlin, 1964, p. 1429; QUADRI, Diritto internazionale pubblico, Napoli, 1968, p. 415 s., per considerazioni dubitative; ma soprattutto, e molto bene, CAPOTORTI, L’occupazione nel diritto di guerra, Napoli, 1949, p. 83 ss., alla cui concezione in tema di ordinamenti giuridici statali coinvolti in caso di occupazione bellica si aderisce, a preferenza della tesi del Quadri che, in forza di una visione assolutistica e non qualificata del criterio dell’effettività, ritiene operante con giuridica validità solo l’ordinamento dell’occupante.
16 Nella classica occupazione bellica usa parlarsi di assunzione dei poteri sovrani da parte dell’occupante (ma vi è chi distingue fra titolarità ed esercizio della sovranità, quest’ultimo solo spettando all’occupante). Meglio parlare, trattandosi sempre di situazione precaria, di poteri “supremi”. Nell’occupazione “sovrana”, invece, è proprio la sovranità che viene assunta dall’occupante, che però la gestisce di regola separatamente (v. nota 15) da quella tipica degli ambiti propri dell’occupante stesso (metropoli ed eventualmente colonie). Per le varie configurazioni e problematiche dell’occupazione bellica (in un senso lato) e delle relative varianti (quella che noi chiamiamo “sovrana” va spesso ricercata nelle pieghe del discorso generale), cfr. CURTI GIALDINO (C.), Occupazione bellica, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, p. 721 ss.; BALLADORE PALLIERI, Diritto bellico, Padova, 1954, specialmente p. 300 ss. (v. anche p. 132 ss.); QUADRI, Dir. int. cit., p. 312 ss.; WENGLER, op. cit., p. 1415 ss.; VERDROSS, Völkerrecht, Wien, 1964, p. 462 ss., oltre agli specifici lavori di CAPOTORTI, cit. in nota 15, e MIGLIAZZA, cit. in nota 17.
17 Su un dubbio, almeno in astratto, circa l’illiceità internazionale della distruzione dell’organizzazione statale tedesca da parte degli occupanti (in concreto, consentita secondo l’a. da norme particolari: forse la capitolazione), cfr. MIGLIAZZA, L’occupazione bellica, Milano, 1949, p. 70. Riteniamo peraltro che all’epoca non esistessero normative internazionali (Carta N.U. e diritto internazionale generale) che impedissero un’occupazione “sovrana” in seguito a debellatio vera e propria, con conseguente almeno limitazione delle norme sull’occupazione bellica, in particolare relative al principio di conservazione, ai livelli (in senso ampio) del diritto privato, sul quale pure ingerenze e modifiche sarebbero comunque state possibili. Questo a. ricorda comunque che, secondo la concezione anglosassone, “l’occupazione comporta che l’esercito occupante assuma in pieno l’amministrazione dei territori occupati, sì che ogni attività autonoma dello Stato occupato è praticamente resa impossibile”. Ricorda, ad es., che, per la Germania, il gen. Robertson aveva affermato, per conto del governo britannico, come “sulla base del potere supremo accordato alle potenze occupanti non vi è nessun limite a tale pieno potere, con eccezione di quelli che esse pongano a se stesse”. In via generale tale concezione appare senz’altro eccessiva, facendo smarrire la differenza tra classica occupazione bellica e quella che abbiamo chiamato “sovrana”. Sul punto, cfr. anche VERDROSS, op. cit., p. 385 s.. Ma il venir meno (reale o asserito) dell’apparato centrale (o surrogati) e la conseguente assunzione totale e “assorbente” di poteri sovrani da parte dell’occupante rendono poco plausibile la ricostruzione della non estinzione, qualora almeno quei fatti negativi vengano assunti come reali (effettività in senso proprio). Nel caso dunque di occupazione “sovrana” conseguente a debellatio vi è l’esigenza obiettiva (fuori dalla oggi vietata ipotesi di annessione) di “ricostituzione” dell’ente statale occupato. Che questa avvenga per opera degli occupanti è nei fatti conseguenza del potere “supremo” effettivamente (nel senso pieno) da essi assunto. Ma, se ciò non ha portato ad illiceità nel caso della Germania-1945 (come enunceremo più avanti), la questione si pone diversamente quando, come con l’Iraq, l’occupazione è illecita per essere il seguito di una criminale aggressione ed illecito è stato il mutamento (non consolidato, si veda la nostra chiusura) di regime con la forza dall’esterno e nel momento in cui, fra l’altro, vige una norma sull’autodeterminazione che implica anche il profilo dell’autocostituzione statale (cfr. BERNARDINI, La Jugoslavia cit.). Assai problematico è poi che tale compito possa spettare direttamente alle Nazioni Unite, dal momento che l’art. 78 Carta ne vieta l’amministrazione (letteralmente fiduciaria, in realtà di ogni tipo) sui paesi membri. Sembra che quel compito non possa competere in prima linea che alle forze indipendentiste dello Stato occupato, le quali poi potrebbero sollecitare – in piena indipendenza – il sostegno anche delle Nazioni Unite (ma sarà possibile che gli irakeni dimentichino quale è stata, negli ultimi anni, la funzione delle N.U. nei loro confronti?). L’occupazione bellica vera e propria di uno Stato, integrale o comunque della parte in cui è insediato il governo legittimo (ci si può domandare, se solo con riguardo al territorio metropolitano o anche a quello coloniale), ma senza debellatio, lascia invece in piedi l’apparato statale dell’occupato e l’ordinamento (originario) di questo distinto da quello di occupazione, ma in condizione di dipendenza (l’apparato e quindi lo Stato occupato) rispetto allo Stato occupante e alla sua autorità di occupazione (del tipo, con varianti, del vassallaggio), mentre l’ordinamento dell’occupato risulterebbe – durante l’occupazione – compresso, quanto all’efficacia, da quello di occupazione: singolarmente, con rapporti internazionali tra occupante e occupato, almeno per quanto concerne il diritto internazionale dell’occupazione bellica (caso dell’Italia nel 1943; il caso post-bellico del Giappone appare intermedio fra quello italiano e quello tedesco: v. nota 14).
18 Cfr. recenti notizie di stampa, che elencano città e zone santuari della Resistenza: un cenno più avanti.
19 La distinzione tra effettività e mera fattualità (cfr. nota 11) è implicita nelle configurazioni di diversi autori (persino in alcune notazioni di QUADRI, Dir. int. cit., pp. 444, 460, che sembra invece generalmente aderire ad una concezione rigida e non qualificata dell’effettività stessa). Tale qualificazione risulta implicitamente, a contrario, da situazioni e figure generalmente riconosciute come precarie (insorti, occupazione bellica…), e ciò pure a prescindere dall’indifferenza di tale precarietà, secondo qualche autore, con riguardo alla soggettività internazionale, alla questione dei poteri sovrani e così via. La problematica è venuta in luce in particolare con le occupazioni, le pretese annessioni, ecc. di Stati durante la seconda guerra mondiale (spesso con anticipazione del periodo ad eventi considerati prodromici, come l’occupazione giapponese della Manciuria, quella italiana in Etiopia e così via) da parte delle Potenze dell’Asse, con o senza la formazione in loco di governi quisling e spesso in presenza di (considerati legittimi) governi in esilio, quindi per l’apparente estinzione (debellatio) di soggetti internazionali, seguita, dopo la sconfitta degli occupanti, dalla “reviviscenza” di quegli Stati, o della sovranità di questi su dati territori occupati dal nemico (da intendersi, nella prospettiva qui assunta, come continuità): Austria, Cecoslovacchia, Albania, Polonia, Norvegia, Paesi Bassi, Jugoslavia, ecc. Il consolidamento, come detto (supra, par. 2, e nota 11), è impedito da una contestazione attiva di un “avente diritto” in senso lato e pure non tecnico, anche in veste surrogatoria (ad es., in caso di conflitto armato, ad opera del complesso di alleati al fianco dello Stato in questione o di forze di resistenza). Cfr. le considerazioni di CAPOTORTI, op. cit., spec. p. 70; MIGLIAZZA, op. cit., spec. p. 57 ss.; BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 132 ss.; WENGLER, op. cit., p. 980 ss..
20 Cfr., ad es., La Repubblica, 6 ottobre 2004, che fa stato anzitutto delle difficoltà del reclutamento militare negli stessi USA, ma riporta poi una dichiarazione del gen. David Petraeus, alla testa del Multinational Security Transition Command, per cui “l’esercito e la polizia irakena non saranno mai pronti per capacità e numeri nei tempi immaginati dall’amministrazione Bush… la diserzione affligge tra il 30 e il 70% della forza arruolata… per raggiungere la soglia prevista di 200.000 irakeni inquadrati in unità regolari ne dovremmo addestrare tra i 285 e i 500 mila. Oggi siamo fermi sotto i 180.000. E ci sono voluti 18 mesi”. Sappiamo che molti degli arruolati irakeni, più che disertare, passano nelle file della Resistenza e spesso rivolgono le armi contro gli occupanti. Quelli che restano sono considerati “collaborazionisti” dalla Resistenza, con le note conseguenze. Lo stesso vale per le c.d. guardie del corpo, occidentali o irakene o altre, arruolate da compagnie private e pagate più che profumatamente e che, nella sostanza, fiancheggiano il meccanismo dell’occupazione. L’ego te baptizo carpam, ben radicato in Italia, vorrebbe impedire di attribuire a questi figuri, che per danaro collaborano con le armi con chi, più o meno direttamente, conculca un popolo sovrano criminalmente aggredito, il nomen iuris che loro compete, quello di mercenari. Cfr. CREMONESI, in Magazine del Corriere della Sera, 4 novembre 2004. Come si ostina a far chiamare “forza di pace” le truppe italiane in Iraq, inserite nella catena di comando della Coalizione, e presenti non invitate sul territorio dell’Iraq sovrano aggredito: partecipi dunque del crimine di aggressione, che – come da ricordata ris. 3314-XXIX dell’Assemblea generale – riguarda anche chi occupa porzioni del territorio di un paese aggredito (il tutto in violazione anche dell’art. 11 Cost. italiana).
21 V. MORI (P.), Il Tribunale speciale irakeno per i crimini contro l’umanità: quale giustizia?, in Riv. dir. int., 2004, p. 458 ss., anche per puntuali notazioni critiche di forte portata. L’indipendenza dei “giudici” di tale “Tribunale” sarà addirittura esaltante! Essi vengono preparati con seminari di diritto internazionale tenuti da “consiglieri” USA (così a Londra nell’ottobre 2004). Cfr. Corriere della Sera, 23 ottobre 2004.
22 Cfr. N. KLEIN, in Internazionale, n. 514, 14 novembre 2003.
23 Cfr. intervista al Corriere della Sera, 20 febbraio 2004.
24 Cfr. Il Manifesto, 11 dicembre 2003.
25 v. Giuliana Sgrena, Il fronte Iraq. Diario di una guerra permanente, Roma, manifestolibri, 2004, p. 90 ss..
26 v. www.osservatorioiraq.it/modules/wfsection/print.php?articleid=94.
27 N. KLEIN, cit. in nota 16, ricorda che il 26 marzo 2003 il procuratore generale britannico Lord Peter Goldsmith aveva avvertito il premier Blair che “l’imposizione di importanti riforme economiche strutturali non è autorizzata dal diritto internazionale”.
28 QUADRI, op. cit., p. 316 s. (che però menziona opinioni dubitative sulla – piena – applicabilità del principio nei casi che riporteremmo all’occupazione “sovrana”); BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 332 ss.; CAPOTORTI, op. cit., p. 138 ss.; MIGLIAZZA, op. cit., p. 120 ss.: v. supra, note 17 e 27.
29 Il Messaggero, 14 luglio 2003.
30 Cfr. doc. N.U. S/P.V.4791, p. 8.
31 La Repubblica , 13 luglio 2003; 14 luglio 2003.
32 Corriere della Sera, 14 luglio 2003.
33 v. Giuliana SGRENA, op. cit., p. 166. Per quanto riguarda il petrolio, risorsa fondamentale, si soprassedé per allora per ragioni di tattica politica, ma con appalto venne affidato alla privata Bearing Point Inc. il “piano per il risanamento economico, la riforma e l’aiuto alla crescita”, con il compito di “adottare standards di produzione internazionali, armonizzare la politica economica, … sviluppare nuove partnership commerciali”, ecc.: v. Giuliana SGRENA, op. cit., p. 85 s.. Alla scadenza, in seguito ad un iter enunciato nella ris. 1483 del 22.05.2003 del C.d.s., e cioè con il 21 novembre 2003, i residui fondi della “Oil for Food” sono finiti nelle casse della Coalizione (cfr. Giuliana SGRENA, op. cit., p. 90). I contratti per l’esportazione del petrolio furono assegnati a 12 compagnie americane ed europee; per l’ENI risultava inizialmente raggiunta “un’ipotesi di accordo per l’area di Nassiriya, la cui conclusione veniva annunciata dal ‘governo irakeno’ l’11 marzo 2004 (lo sfruttamento di un giacimento petrolifero in quella zona era stato assegnato all’Italia dal governo di Saddam Hussein: guarda caso!). Cfr. su tutto ciò Giuliana SGRENA, op. cit., pp.93 ss.; 101.
34 v. SGRENA, op. cit., p. 168.
35 v. SGRENA, op. cit., p. 79 s.. Secondo la nota informativa CSCAweb (www.nodo50.org/csca) del 21 novembre 2003, basata su notizie del giornale giordano al-Arab al-Yawm del 19 novembre 2003, “il progetto di trasferimento di potere ad un organismo nazionale derivato dall’attuale Consiglio governativo prevedrà l’accettazione obbligatoria da parte delle nuove autorità irakene di una presenza militare permanente degli USA e del Regno Unito in almeno 6 basi dislocate in tutto l’Iraq, la cui localizzazione sarebbe già stata stabilita” e che viene descritta nella nota informativa stessa. Sarebbe stato lo stesso organismo che avrebbe designato a fine giugno 2004 il governo ad interim a”sollecitare” gli USA e il Regno Unito a mantenere la loro presenza militare in Iraq per preservare la sicurezza e la stabilità, e questo a tempo indefinito.
36 Il Manifesto, 22 febbraio 2004.
37 E’ trapelata, per la redazione del testo, la “collaborazione” di “consiglieri” americani (ma senza invece alcuna partecipazione popolare, neppure per rappresentanza). Cfr. IBRAHIM, cit. in nota seg.. Cfr., per episodi di interferenza di Bremer sull’elaborazione e approvazione della Costituzione provvisoria, SGRENA, op. cit., pp. 150, 171; Il Manifesto, 18 febbraio 2004; Il Messaggero, 2 marzo 2004; Il Messaggero, 9 marzo 2004; La Repubblica, 9 marzo 2004; Il Corriere della Sera, 9 marzo 2004.
38 Cfr. la nota di Hana IBRAHIM, International Occupation Watch Center, 29 marzo 2004, in http://www.occupationwatch.org/article.php?id=3851
39 v. SGRENA, op. cit., p. 174 s..
40 Cfr. la dichiarazione di Colin Powell del 3 giugno 2004 (Il Manifesto, 4 giugno 2004): “La risoluzione [la prossima ris. 1546: n.d.a.] non fa affatto cenno ad alcun veto [irakeno – n.d.a.] sulle operazioni militari… Non è possibile usare la parola veto dal momento che il governo irakeno è sovrano [sic!] e… ha già dichiarato che accetta la presenza delle forze della Coalizione”: l’ha già accettata, nel senso che gliela si è fatta accettare, e quindi non può opporvisi, questo è il vero senso della dichiarazione di Powell. Così CHIARINI, Il Manifesto, 4 giugno 2004.
41 Cfr. Liberazione, 15 agosto 2004.
42 Cfr. Il Messaggero, 2 settembre 2004.
43 Cfr. Geheim, n. 2, 30 luglio 2004, p. 28.
44 Cfr. nota di Carlos VAREA, 17 novembre 2003, in www.iraqlibero.at/pag/cvarea.htm
45 Associated Press del 28 maggio 2004; Il Manifesto, 30 maggio 2004.
46 V. SGRENA, Il Manifesto, 2 giugno 2004; CHIARINI, Il Manifesto, 30 maggio 2004.
47 The New York Times, 30 maggio 2004. Per quel che riguarda la struttura di governo parallelo, cfr. WATKINS, Vichy sul Tigri, in Riv. del Manifesto, novembre 2004, p. 44 ss.; The Economist, 26 giugno 2004; The Financial Times, 5 luglio 2004.
48 Cfr. DINUCCI, Il Manifesto, 30 maggio 2004.
49 Cfr. “Il passaggio dei poteri”, in www.fondazionecipriani.it/Iraq/12.Passaggio.htm; CHIARINI, Il Manifesto, 4 giugno 2004, che precisa come il “governo” irakeno “non avrà del resto a sua disposizione neppure la cassa: i 14 miliardi di dollari USA del fondo per la ricostruzione continueranno ad essere gestiti dal Program Management Office (Pmo) guidato dal generale USA David Nash, mentre le entrate petrolifere e le spese del governo continueranno ad essere sottoposte al controllo di un organismo di supervisione [si veda la ris. 1546 del C.d.s.], attraverso il quale gli USA si assicureranno la gestione del petrolio e dell’economia della colonia irakena”. Quanto alla figura di John Negroponte e alla sua funzione reale, cfr. Intervista a Michel CHOSSOUDOVKY, Nuovi mondi media, 16 settembre 2004, in cui l’illustre studioso canadese lo qualifica senz’altro come “governatore militare dell’Iraq”: si è in presenza della singolarità di un “ambasciatore” che riferisce al ministro USA della difesa e non al Dipartimento di Stato. Secondo Chossoudovsky, Negroponte potrebbe riattivare i sistemi da lui, come ambasciatore USA in Honduras, sperimentati in passato in Centroamerica (squadroni della morte, torture, stragi, omicidi selettivi…), nonché ripetere le esperienze praticate da altri in Jugoslavia, attizzando la guerra civile tra i vari gruppi presenti in Iraq.
50 Cfr. Corriere della Sera, 2 giugno 2004.
51 Cfr. DI FRANCESCO, Il Manifesto, 2 giugno 2004. V. anche ALBERTI, Il Manifesto, 10
giugno 2004.
52 Cfr. nota 40.
53 Cfr. BERNARDINI, La questione tedesca cit..
54 Cfr. BERNARDINI, La Jugoslavia assassinata cit..
55 Si pensi, per verificare a chi spetti l’effettivo potere decisionale, all’episodio, riportato dalla stampa, della propensione del “governo” Allawi al rilascio di personalità femminili irakene incarcerate (al fine di venire incontro alle richieste di taluni sequestratori di ostaggi) e al divieto opposto dagli USA, attraverso l’ambasciata di questi a Baghdad, diretta oggi da John Negroponte, considerato il vero governatore dell’Iraq (cfr. supra, nota 49; e poi Il Manifesto, La Repubblica, Il Messaggero del 23 settembre 2004). O, prima ancora, all’intervento dell’“ambasciatore” Negroponte per escludere dalla legge di amnistia voluta da Allawi i combattenti contro gli americani: cfr. Il Manifesto, 18 luglio 2004. Ma può esservi qualcosa di più significativo del fatto che, dopo lo scioglimento della CPA, sul relativo sito (http://www.cpa-iraq.org/index.html), compare la seguente nota: “Current information for the new sovereign Iraq may be found on the U.S. Embassy-Iraq web site…”? (DINUCCI, Il Manifesto, 5 novembre 2004).
56 Cfr. QUADRI, op. cit., p. 434; CAPOTORTI, op. cit., p. 92 s.(v. anche p. 99 s.); MIGLIAZZA, op. cit., p. 122 ss. (gli enti di cui si tratta vengono “istituiti dall’occupante non per provvedere all’amministrazione dei territori occupati… bensì per organizzarli ai propri fini bellici. Coerentemente a questo fine la designazione delle persone che esercitano i massimi poteri di governo è fatta dallo Stato occupante… essi in tutto e per tutto si comportano come organi decentrati della potenza occupante. Appare quindi difficile potere, dal punto di vista dell’ordinamento internazionale, affermare che la giustificazione giuridica di questi enti non vada ricercata in una norma dell’ordinamento dello Stato occupante”. E ancora: “Uno Stato paravento, legato ad un’occupazione per forza di cose provvisoria, non può avere che una vita che sin dall’inizio si preannunzia come limitata… [i soggetti veri internazionali] sono enti che possono determinare liberamente la loro manifestazione di volontà” [il che non è evidentemente con i quisling]; “Non è poi… una prova di partecipazione alla vita internazionale l’essere in rapporti e il concludere accordi con la potenza occupante: in quanto questi accordi sono regolati dall’ordinamento dello stesso occupante e soltanto apparentemente operano nell’ordinamento internazionale… indubbiamente lo Stato paravento e l’occupante non si trovano su di un piede di uguaglianza”); BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 339 ss. (“Il governo creato nel territorio occupato sarà sempre un governo il quale, più o meno direttamente, si appoggia alle forze militari e all’organizzazione dell’occupante”: il “locale governo fantoccio… non ha… autonoma personalità internazionale e autonomi poteri… non può quindi partecipare se non ai poteri medesimi dell’occupante”, non è pertanto indipendente); CURTI GIALDINO (C.), op. cit., p. 734; VERDROSS, op. cit., pp. 132, 152 ss., che sottolinea la rilevanza, per negare il carattere dell’indipendenza, dell’imposizione di una Costituzione da parte di un potere esterno, ovviamente se immodificabile, come è oggi anche in senso formale il caso dell’Iraq, dovendosi comunque, per il futuro, tener presente anche l’effettiva possibilità di modifiche costituzionali non consentite da un supposto potere esterno superiore; WENGLER, op. cit., pp. 1065, nota 2; 1419, nota 1; 1425.
57 I giudizi della stampa sul carattere fittizio del “governo” Allawi sono numerosissimi. Solo qualche esempio: GARIMBERTI, in Venerdì di Repubblica, 20 giugno 2004; BOCCA (dall’Espresso), Liberazione, 5 giugno 2004; BOCCA, Espresso, 1° luglio 2004; Liberazione, 22 ottobre 2004 (si parla chiaramente di “governo” inventato dagli americani, ad essi asservito e del fatto che l’assoluta maggioranza degli irakeni non ha nessuna fiducia in tale “governo” e non lo considera legittimo).
58 Cfr. GARIMBERTI, La Repubblica, 4 ottobre 2004.
59 Ego te baptizo carpam: il ministro degli esteri italiano, Frattini (Corriere della Sera, 26 agosto 2004), imbelletta “l’attuale premier di Baghdad [come] l’unico interlocutore riconosciuto, un governo autorevole che è rispettoso della libera volontà del popolo irakeno”. Un’immagine assolutamente realistica, a quanto si vede!
60 Il Consiglio di sicurezza è ormai avviato su questa strada senza remore né confini. Si pensi alla recente ris. 1559 del 2 settembre 2004, presentata da Francia, Germania, Gran Bretagna e USA – questa volta in comune sentire – che ha preteso, fra l’altro, di bloccare un’imminente modifica costituzionale libanese. L’incredibile risoluzione, peraltro approvata a maggioranza, ha suscitato le obiezioni, statutariamente fondate, oltre che del rappresentante libanese invitato alla seduta, di Stati che si sono astenuti (Algeria, Brasile, Cina, Pakistan, Filippine, Russia) ed è stata sostanzialmente respinta dal Libano.
61 Cfr. BERNARDINI, ONU non deviata cit., p. 68 ss.; IDEM, Iraq: crimine di aggressione cit..
62 Cfr. BERNARDINI, Iraq ecc., in I diritti dell’uomo cit.
63 A proposito di questa risoluzione si ricorda che un gruppo di internazionalisti e costituzionalisti italiani, per iniziativa di Gaetano Arangio-Ruiz, aveva presentato un appello al governo italiano, per ottenere in sede N.U. una risoluzione che, pur su un piano di ritenuto ragionevole “realismo” – in particolare non chiedendo il ritiro delle forze di occupazione, bensì il loro mantenimento a fianco di una forza di interposizione N.U. e in posizione subordinata rispetto al comando N.U. di quest’ultima –, ricercasse il consenso delle “parti in conflitto” (in concreto, quindi, almeno prendendo atto della Resistenza irakena). Cfr. Liberazione, 22 maggio 2004; lettera BERNARDINI a Liberazione, 25 maggio 2004. Per completezza menzioniamo le ris. 1518 del 24.11.2003 e 1557 del 12 agosto 2004 (unanimi) ad integrazione di risoluzioni precedenti.
64 Riportate in Geheim, 30 luglio 2004.
65 Sulla ris. 1546, ZOLO, La risoluzione 1546: un atto legittimo, una scelta infausta, in Emergency, giugno 2004, p. 29, così si esprime: “La risoluzione 1546 del Consiglio di sicurezza è sicuramente legale perché non contraddice alcuna norma esplicita della Carta delle Nazioni Unite. E perché, d’altra parte, nell’ordinamento internazionale non esiste alcuna assise giudiziaria che giudichi della legalità delle decisioni politico-militari del Consiglio di sicurezza. Ma… è un atto di sostanziale legalizzazione del processo di ‘democratizzazione’ forzata dell’Iraq avviato dalle potenze occupanti, che conservano sostanzialmente intatto il loro potere di comando politico e militare sul paese occupato e di sfruttamento delle sue risorse. E’ un atto che scredita le Nazioni Unite agli occhi del mondo non occidentale e del quale sono purtroppo corresponsabili anche potenze europee come la Francia e la Germania che avevano severamente criticato l’unilateralismo bellico statunitense. Ma a che cosa potrà servire il coinvolgimento rituale delle Nazioni Unite nella gestione imperiale dell’Iraq? La loro partecipazione non potrà cancellare con un colpo di spugna il ‘peccato originale’ della guerra di aggressione, né avrà l’effetto di sanare agli occhi del popolo irakeno la gravissima violazione della sua sovranità, di dissolvere lo spettro delle migliaia di vittime della guerra e di rimuovere le distruzioni provocate dai bombardamenti a tappeto di interi quartieri [in moltissime città]… In Iraq la violenza ovviamente continua – anche contro gli esponenti del ‘governo fantoccio’ allestito con la complicità del Segretariato generale delle Nazioni Unite”. Condividiamo la parte finale, non certo il giudizio di “legittimità”: il Consiglio di sicurezza per gli artt. 24 e 25 Carta, deve operare in conformità con questa; l’accertamento dell’illegittimità, soprattutto per contrasto con norme cogenti, può essere effettuato da qualunque Stato o altro soggetto internazionale. E naturalmente non condividiamo la sottovalutazione della Resistenza irakena nel prospettare “l’evoluzione altamente più probabile… la continuazione per un tempo indeterminato dello scontro fra il nichilismo di una potenza imperiale che pretende di dominare il mondo grazie alla sua schiacciante superiorità tecnologico-militare, da una parte; dall’altra, la replica nichilista del global terrorism”: certo è auspicabile il formarsi di un fronte di Stati a limitazione della potenza imperiale, ma tutto non può che ruotare intorno alla Resistenza irakena, che non è giusto confondere con il global terrorism (del quale però vanno meglio conosciuti cause e contesti nel quadro della concreta situazione mondiale). Neppure accettiamo – se non come fotografia di quel che accade, ma non certo come legittimazione – la considerazione sulla tendenza “adattiva” alla realtà e alla politica di potenza che sarebbe svolta dal diritto internazionale. Questo ha invece una sua autonoma valenza ed è la resistenza dei popoli oggi ad esprimere la fondamentale rivendicazione dei dati più elementari del diritto internazionale.
66 Rattrista, ma in fondo conferma la linea costante della politica vaticana, di allineamento in ultima analisi sulle posizioni dell’imperialismo – il contrasto con l’aggressione all’Iraq è stato una nobile ma fugace eccezione –, la notizia di vari organi di stampa (cfr. Il Sole-24 Ore del 31 ottobre 2004) che il Papa avrebbe ricevuto ufficialmente, il 4 novembre 2004, il “premier” fantoccio irakeno Allawi. Su questa visita riferiscono i quotidiani (v., ad es., La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Manifesto del 5 novembre 2004), dando rappresentazione dell’ego te baptizo carpam continuato, da parte di autorità italiane e vaticane, a favore del fantoccio irakeno.
67 Ho aderito a una proposta del genere, in quanto in essa era contenuta una presa d’atto della Resistenza irakena: cfr. nota 63, e quindi un riconoscimento della necessità del suo consenso per ogni iniziativa “pacificatrice”.
68 La Repubblica , 10 marzo 2003.
69 Testimonianza di padre Jean-Marie Benjamin all’incontro nell’Università di Teramo del 23 aprile 2004.
70 In astratto, perché andrebbero sempre nel concreto verificate le condizioni e circostanze dei più tragici e dolorosi episodi (autori, vittime, moventi): sempre riconducendosi la responsabilità ultima ai criminali aggressori e ai loro manutengoli. Per schiarire le idee di tanti ipocriti, che blaterano sul terrorismo irakeno e tacciono su quello statale degli aggressori, sottolineo che al giurista compete spiegare, non giustificare. Ma all’uomo capita di indignarsi per tanta ipocrisia, doppiopesismo, spirito razzistico e colonialistico.
71 La Repubblica , 27 marzo 2003.
72 La Repubblica , 4 aprile 2003.
73 La Repubblica , 19 aprile 2003.
74 Il Messaggero, 30 marzo 2003.
75 Il Tempo, 1° aprile 2003.
76 Il Tempo, 30 marzo 2003.
77 La Repubblica , 10 marzo 2003.
78 La Repubblica , 19 marzo 2003.
79 Geheim, 30 luglio 2004.
80 Geheim, 30 luglio 2004 (da Asia Times del 24 giugno 2004). Sappiamo che quella riportata è solo una delle possibili voci della Resistenza irakena: ve ne sono altre, ma la sostanza del loro discorso complessivamente non muta. Preme sottolineare che numerose sono anche le voci della Resistenza, le quali ammoniscono come una presenza delle N.U., integrativa o persino sostitutiva di quella degli attuali occupanti, sarebbe sempre considerata ostile, una presenza pur sempre “normalizzatrice” nel solco dell’illecito “mutamento di regime” (vi sono certo anche forze irakene liete del “mutamento di regime”: se non “collaborazioniste”, queste non sembrano rendersi conto di fornire argomenti agli invasori e alle loro trasformazioni economico-sociali nell’Iraq). A proposito dell’unità del paese, non va però sottovalutato che gli occupanti potrebbero fomentare le spinte secessionistiche. La possibilità di smembramento dell’Iraq, a partire dalle tre grandi regioni (Nord kurdo, Centro sunnita, Sud sciita) non va perduta di vista. Sui caratteri e le azioni della Resistenza irakena, cfr. utilmente WATKINS, cit. in nota 47, che però ignora il dato fondamentale che la Resistenza è stata predisposta prima dell’aggressione (come spiegare altrimenti la disponibilità di così ingenti quantità di armi e munizioni, di cui pure l’a. dà atto?).
81 19 settembre 2004.
82 11 ottobre 2004.
83 Liberazione, 13 luglio 2003.
84 Come la stampa spesso riferisce e come risulta da dichiarazioni sopra riportate. Cfr., ad es., BILOSLAVO, Il Giornale, 9 settembre 2004. Il nome della città di Falluja resterà epico tra le masse arabe e al tempo stesso segnalerà uno degli epicentri del rinnovato genocidio perpetrato contro il popolo irakeno con i selvaggi bombardamenti USA.
85 Interessanti considerazioni sul non consolidamento della situazione irakena in seguito alla Resistenza, con fondamentale adesione alle nostre posizioni, in BARGIACCHI, Evoluzioni (possibili) ed involuzioni (certe) dell’ordinamento internazionale in relazione alla vicenda irakena, in Riv. coop. giur. int., n. 17, maggio-agosto 2004, p. 86 ss..
86 L’esito formale di un successo della Resistenza irakena con la fuoriuscita degli occupanti dovrebbe consistere, dove fisicamente possibile, nel ripristino dei precedenti organi, presidente compreso: cfr. il Proclama del 21 aprile 2004 del Consiglio della Resistenza irakena, di cui supra, nel testo. Naturalmente, la complessità della situazione e delle forze in campo rende non del tutto verosimile siffatto esito: potrebbe darsi che gli equilibri politici irakeni portassero a risultati diversi. Ma, per riaffermare la legittimità interna irakena con eliminazione degli atti internazionalmente illeciti compiuti dagli occupanti, sarebbe necessario, ad es., un atto di rinuncia o dimissione da parte di Saddam Hussein. Avremmo altrimenti una legittimità ripristinata irakena che poggerebbe, in un punto essenziale, e si avvarrebbe delle situazioni illegittime create dagli occupanti, fra l’altro equiparando a una destituzione, compiuta da questi, l’impedimento di fatto da essi creato all’esercizio dell’autorità presidenziale da parte di Saddam Hussein (e il discorso si estende a tutti gli organi supremi irakeni).
87 E’ chiaro che, al momento, non vi sono, ad esempio e a quanto si vede, atti di Saddam Hussein attribuibili all’Iraq (resistente). Ma vi potrebbero essere stati, sino alla cattura. E se a Saddam Hussein riuscisse, pur nella situazione di prigioniero di guerra, di impartire direttive alla Resistenza che venissero seguite, tutto ciò non si integrerebbe, con una specifica posizione, nella rete da cui stiamo desumendo la continuità dello Stato irakeno?
88 Cfr., VERDROSS, op. cit., p. 250 s.: “Uno Stato nel senso del diritto internazionale resta in vita anche se provvisoriamente non dispone più di un potere centrale, dato che uno Stato non è rappresentato solo dal suo governo centrale, bensì da tutti i suoi organi… Questo è anche il caso, quando uno Stato durante una guerra venga occupato integralmente”. E ancora: “La stessa condizione può peraltro verificarsi anche se dopo una guerra perduta il potere statale dello Stato occupato viene annientato (debellato), ma il territorio non viene incorporato dal vincitore… Uno Stato può addirittura sopravvivere ad una provvisoria occupazione straniera totale con intento di annessione, come risulta dalla reviviscenza automatica di Albania, Etiopia, Austria, Cecoslovacchia dopo l’espulsione delle potenze annettenti”. E prosegue: “Anche una semplice debellatio non opera per sé sotto il profilo del diritto internazionale il venir meno dello Stato sconfitto, sinché questo sia difeso da suoi alleati o un suo governo in esilio continui ad essere riconosciuto”. Per WENGLER, op. cit., p. 1270 e note, la continuità di organi autoctoni a livello inferiore a quelli supremi dissolti indica continuità dello Stato e quindi non debellatio in senso pieno (questo per noi vale però, ad es., in caso di una resistenza interna). Ancora, p. 1381 s., qualora la situazione di guerra prosegua insieme ad alleati, nonostante l’occupazione integrale da parte del nemico. Cfr. ancora MIGLIAZZA, op. cit., p. 56 ss.: “Occorrerà vedere per caso se lo Stato vinto abbia con il proprio comportamento avallato la propria distruzione e tale comportamento può consistere in una resa a discrezione… nel consenso prestato ad una sostituzione completa di organi dell’occupante, o da lui dipendenti, agli organi dello Stato occupato”; di debellatio non potrà parlarsi se perduri lo stato di guerra anche con alleati dello Stato occupato; se persiste… la forma di un movimento di resistenza interno: questo perché “l’ordinamento internazionale ha delle esigenze di stabilità dei rapporti: esso cerca di evitare che soluzioni, per necessità di cose provvisorie, si tramutino in definitive… Occorre che alla stabilità dell’assetto interno non ostino forze che potrebbero, con ogni probabilità, comprometterla”; CAPOTORTI, op. cit., p. 71, per cui la debellatio sarà “quella cessazione di attività esterna, consecutiva all’occupazione bellica totale, che da un lato si collega alla compressione esercitata dall’occupante su tutta l’attività interna, e dall’altro si rivela nel complessivo esaurirsi della resistenza armata che l’effettività dell’occupazione implica” [corsivo nostro]; BALLADORE PALLIERI, op. cit., p. 132 ss.. Di interesse anche le considerazioni di AMATO, Governo di fatto, in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, spec. p. 717, dove, in rapporto al governo insurrezionale algerino, considera che il governo di fatto possa avere “un controllo intermittente del territorio (ed è un’intermittenza a volte segnata dal giorno e dalla notte)” e in cui dunque il potere di fatto (nel nostro caso, la Resistenza irakena) “è governo, pur mancando della esclusiva disponibilità del territorio sul quale esplica le sue funzioni”. Pur non potendosi condividere completamente tutti i concetti indicati da questi autori, risulta chiaro il punto fondamentale, per cui la condizione di incertezza e precarietà determinata dalla prosecuzione di una guerra (da parte di alleati o di una resistenza) impedisce il consolidamento, l’effettività in senso proprio di una situazione nuova.
89 Cfr. ARANGIO-RUIZ (G.), Sulla dinamica della base sociale nel diritto internazionale, Milano, 1954, p. 123 ss.
90 Cfr. ARANGIO-RUIZ (G.), Diritto internazionale e personalità giuridica, Bologna, 1971, p.
91 Cfr. QUADRI, op. cit., p. 293.
92 V. supra, nota 1.
93 E gridano vendetta le più di 100.000 vittime civili irakene della guerra anglo-americana, che si aggiungono a quelle precedenti e a quelle dell’embargo: si tratta di conclusioni, comparse sulla rivista scientifica britannica The Lancets, che sono state raggiunte da ricercatori della Scuola di Salute pubblica della John Hopkins University di Baltimora (USA): cfr. Il Manifesto, La Repubblica, Liberazione, 29 ottobre 2004.