Il Tribunale del riesame
dissequestra i SIMEC - 30 agosto 2000
Tribunale di Chieti
Il Tribunale del riesame,
riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:
dr. Antonio Gagliardi -
Presidente dr. Giro Marsella - Giudice
relatore dr. Angelo Zaccagnini- Giudice
Letti gli atti ed i documenti
presenti nel fascicolo del PM nonchè quelli prodotti a corredo
dell’istanza di riesame dalla difesa, uditi in Camera di Consiglio il
Relatore, nonché, per la Procura della Repubblica, la dr.ssa
Rosangela Di Stefano e, per la difesa, l’avv Antonio Pimpini, a scioglimento della riserva
assunta nell' udienza del 30/8/2000.
OSSERVA
Il GIP presso il Tribunale di
Chieti con decreto depositato in Cancelleria il 9/8/2000 ed eseguito il
10-11/8/2000, ha accolto la richiesta di sequestro dei Simec - Simboli
Econometrici di Valore Indotto - avanzata ex art. 321 cpp dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Chieti con istanza dell'
8/8/2000, ponendo a fondamento del “fumus” dell’istanza la verosimile
violazione del disposto di cui agli artt 11. 106. 130 e 132 D L vo
385/93 (cd Testo Unico in materia bancaria).
Avverso la predetta
determinazione cautelare è insorto il prof Giacinto Auriti,
ideatore dell'iniziativa Simec, sollevando motivi sia di rito che di
merito e sostanzialmente ribadendo l’esclusivo rilievo civilistico
della vicenda nonché l‘assoluta insussistenza di ipotesi di
reato nella vicenda inerente alla circolazione dei Simec medesimi.
L’Auriti sottolineava, altresì, l’importanza scientifica
dell’iniziativa, sviluppatasi inizialmente, sul piano teorico, presso
la Cattedra di Teoria Generale del Diritto e proseguita, in via
attuatìva, in quella di Sociologia del Diritto.
In buona sostanza, la
fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale del riesame -
prescindendo dai principi teorici posti a fondamento delI’iniziativa -
è sintetizzabile nel seguente modo:
1- Il prof.
Auriti, nelle vesti di Segretario Nazionale del Sindacato Antiusura,
diretta espressione dell’Associazione Culturale Aspp, ha concordato con
un gruppo di commercianti principalmente localizzati nel territorio di
Guardiagrele, l’emissione di un documento cartaceo denominato Simec,
posto in vendita ad un valore nominale pari alla lira ma accettato
dalla base associativa dei commercianti ad un valore doppio rispetto
alla stessa, con la possibilità degli stessi di riconvertire i
Simec sempre al valore doppio di quello iniziale di acquisto.
2- Il gruppo
di commercianti ha aderito liberamente e pienamente all’iniziativa,
accettando il sistema ed accollandosi anche il rischio del suo
eventuale fallimento, conoscendo preventivamente che l’importo
convertibile era comunque unicamente quello derivante dalla vendita dei
Simec.
3- I
fondamenti dell’iniziativa vanno individuati a) da un lato, sul
principio dell’accettazione nella dinamica commerciale e, quindi.
nell’esercizio della libertà d’impresa e contrattuale, di un
documento - il Simec
suddetto - la cui composizione merceologica risulta del tutto
indifferente ai fini del decidere, accettato da una base associativa
più o meno estesa - configurandosi in tal guisa, un contratto
aperto per adesione -‘ all’interno della quale il Simec medesimo viene
accettato ad un valore nominale doppio rispetto alla lira, b)
dall’altro, sulla cd. velocità di circolazione del documento e
sulla progressiva riduzione delle richieste di conversione, collegate
alla sempre maggiore fiducia degli aderenti nel buon fine
dell’esperimento, di per sé sufficiente ad escludere una
conversione di massa. -
Su tale situazione, in essere
in Guardiagrele sino al 9/8/2000, si è inserita la Procura della
Repubblica ravvisando nei fatti come innanzi compendiati la violazione
degli artt 11, 106, 130, e 132 D. L.vo 385/93. rilevando una raccolta
illecita del risparmio e l’esercizio abusivo dell’attività di
finanziamento, così da essere indotta a richiedere l’emissione
del decreto di sequestro preventivo dei Simec ex art. 321 cpp, accolto
dal GIP.
In sostanza, il GIP ha
condiviso la tesi accusatoria, per cui la condotta tenuta dal prof.
Auriti viene ritenuta in contrasto con i precetti normativi innanzi
indicati, ha evidenziato il rischio di mancata riconversione del Simec,
ha fatto proprie “le preoccupazioni nutrite dall’accusa su incongruenze
contabili", infine ha adombrato pericoli di “riciclaggio di denaro
proveniente da delitti".
A parere del Collegio non
sussistono né il "fumus" né il “periculum” necessari per
l’emanazione della misura cautelare “de qua". Infatti, sia che si
voglia condividere l’indirizzo giurisprudenziale che afferma
l‘autorizzabilità del sequestro solo per l’ipotesi di gravi
indizi di colpevolezza ovvero l’altro indirizzo che richiede l’astratta
configurabilità dell'ipotesi di reato, nella vicenda in esame
emerge evidente l'assenza del presupposto primario ed indefettibile
rappresentato dalla necessaria commissione di un fatto dì reato,
giacché il principio di legalità non può non
condizionare l'applicabilità delle misure cautelari e delle
altre misure strumentali al giudizio penale (cfr Cass Pen 25/3/1993,
Crispo CP 1994. 1610).
Osserva, invero, il Collegio
che i disposti normativi di cui agli artt 11. 106, 130 e 132 D L vo
385/13 non appaiono violati dal prof. Auriti, atteso l’assoluto,
esclusivo ed evidente rilievo civilistico dell’iniziativa, espressione
legittima dell’autonomia negoziale ed attuazione del principio della
libertà di contrarre riservata a chiunque, non comprimibile se
non in presenza di una illiceità penale, allo stato non
ravvisabile.
Infatti - a parte il sospetto
d’incostituzionalità dell’ipotesi incriminatrice prevista dal
combinato disposto di cui all’art 11 comma 1° e 130 D. L vo 385/93,
nella parte in cui individua, genericamente e in violazione del
principio di tassatività in qualsiasi veste giuridica (id est
"sotto altra forma") la condotta illecita - nessuna acquisizione di
fondi con obbligo di rimborso viene attuata dal prof. Auriti.
L’indagato, invero - come
riconosciuto dallo stesso GIP - pone in essere un atto di compravendita
al momento dell’emissione dei c.d. Simec. in esecuzione del quale iI
compratore acquista, versando lire, un quantitativo di identico valore
di Simec. Dal chè, trattandosi di un atto inquadrabile
nell'ambito degli artt. 1470 e ss cc. non può ipotizzarsi alcuni
obbligo di rimborso sia in senso stretto che in senso lato.
Successivamente, il simbolo
denominato Sìmec diviene - come reca la stessa dicitura inserita
nel predetto documento - " di proprietà del portatore "
così che nella dinamica negoziale lo stesso non è
pagabile ma convertibile. E', invero, proprio il portatore del
documento che gli conferisce il valore, accettandolo ad un valore
doppio; documento che, allo stesso modo e nei medesimi termini, viene
accettato dagli esercizi convenzionati associati, alla stregua di un'
iniziativa promozionale. Il commerciante aderente al sistema, infatti
dopo averlo accettato può riporlo in circolazione nel sistema,
ovvero convertirlo ad un corrispettivo determinabile secondo i livelli
di liquidità presenti nello stesso sistema. Trattasi, in questo
caso, di un atto di retrovendita, ammissibile e meritevole di tutela ex
art. 1322, comma 2° c.c.
E’ evidente, pertanto, che le
some utilizzate dai consumatori per l’acquisto dei Simec e, di poi,
riversate nel sistema associativo mediante acquisto dei beni presso gli
esercizi convenzionati, attesa la destinazione diretta ed immediata
all’ acquisto di beni di consumo spesso voluttuari, non possono affatto
essere ricondotte nel c.d. risparmio personale o familiare.
Infatti - ed al contrario di
quanto avviene nel caso che ci occupa – nell’ ipotesi suddetta la
liquidità viene provvisoriamente, per un periodo più o
meno lungo, sottratta alle esigenze immediate di consumo per accedere a
quelle tipiche del risparmio presupponenti la stasi di quelle o
comunque l’indisponibilità da parte del soggetto depositante,
nella certezza di ottenere il rimborso ed i frutti civili, che
incentivano la propensione alla parsimonia.
Orbene, tutto ciò nella
vicenda sottoposta all’ esame del Collegio non si verifica, l’indagato
non acquisisce fondi provenienti dal risparmio, ma - per così
dire - favorisce il consumo. L’ insussistenza di alcun obbligo di
restituzione a carico dell’Auriti anche nei confronti degli stessi
commercianti – poiché la convertibilità, come tale,
esclude una struttura negoziale di tal fatta - consente di ritenere che
nella fattispecie vi sia un mero esercizio della libertà
negoziale e della iniziativa economica sotto forma associativa.
Ciò posto, tutti e tre i dedotti momenti - libertà
negoziale, d’iniziativa privata e di associarsi - rivestono rilievo
costituzionale e non possono subire compressioni ingiustificate.
Aggiunge il Collegio che,
d’altro canto, la difesa ha dato compiuta spiegazione dei principi
posti a fondamento dell’iniziativa - ampiamente dibattuti all’interno
del mondo accademico - dai quali può evidenziarsi l’ampia
accettazione degli aderenti al sistema dei principi del Simec e,
soprattutto la preventiva conoscenza che l’importo eventualmente
convertibile è unicamente quello derivante dalla vendita dei
Sìmec - secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei
commercianti e dalle lettere acquisite agli atti -, per cui la
differenza tra valore nominale e di cambio costituisce il rischio
d’impresa di cui ognuno di loro si è fatto carico.
Va, altresì, osservato
che alla luce dalla stessa definizione contenuta nell’art. 11 TU 385/93
- secondo cui la raccolta dei risparmio è costituita
dall’acquisizione di fondi con l’obbligo di rimborso, sia sotto forma
di deposito che sotto altra forma “- l’ipotesi accusatoria della
Procura risulta inverosimile ove si consideri che, a) l’obbligo di
rimborso previsto nel cennato precetto normativo dovrebbe intercorrere
tra il depositante e il depositario, mentre nel caso ‘de quo’ si tratta
di atto di compravendita di Simec da parte del consumatore, cui segue
l’eventuale conversione da parte di un altro soggetto, il commerciante
convenzionato, b) le somme destinate al risparmio - come già
evidenziato sopra - sono per definizione sottratte all’ utilizzo
immediato del titolare, posto che il risparmiatore se ne priva e
non le destina al soddisfacimento dei bisogni immediati, di prima
necessità o più in generale di consumo, mentre, al
contrario, quelle utilizzate dai consumatori per l’acquisto dei Simec
sono pacificamente destinate all’acquisto di beni e quindi
pacificamente estranee ad essere ricondotte a qualsiasi forma di
risparmio, c) manca qualsiasi attività di utilizzazione delle
somme ottenute dalla compravendita dei Simec da parte dell’emittente -
venditore, posto che le stesse restano ‘in toto’ destinate alla
conversione in favore dei commercianti aderenti all’iniziativa d)
è del tutto assente l’intervallo temporale necessario
perché l’attività di risparmio consenta di pervenire a
forme di remunerazione e) è assente qualsiasi forma di lucro.
La correttezza
dell’interpretazione qui prospettata appare evidente - in ogni caso -
dalla considerazione delle assurde conseguenze cui condurrebbe
l’adesione alla tesi dell’accusa. Dovrebbe, infatti, ammettersi che
chiunque acquisisca fondi o valori ed abbia poi obbligo del loro
rimborso – obbligo comunque insussistente, per quanto detto, ‘nel caso
de quo - commetta il reato in questione, come - con esemplificazione
paradossale - il gestore di un casinò obbligato a restituire il
controvalore delle "fiches".
Ritiene ancora il Collegio -
sotto l’altro profilo rilevante - che neanche la normativa
incriminatrice dell’esercizio abusivo di attività finanziaria,
disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt ‘106 I comma e
‘132 D.Lvo 385/93, sia violata nella fattispecie, in quanto l’Auriti
non ha posto in essere alcuna attività di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti, di prestazioni di
pagamento e di intermediazioni in cambi, avendo semplicemente
compravenduto supporti cartacei denominati Simec, accettati da un
numero determinato di esercizi, il cui valore, doppio rispetto alla
lira, e stato conferito dagli stessi aderenti al sistema.
Orbene, anche a voler
utilizzare la definizione più ampia ed onnicomprensiva data
dalla dottrina all’attività di finanziamento come quella
concernente tutte le operazioni a seguito delle quali la banca risulti
creditrice di una somma di denaro nei confronti del prenditore
dì credito, tenuto conto della restituzione delle somme
ricevute”, nella fattispecie non pare in alcun modo configurabile
l’ipotesi criminosa prevista dal predetto disposto normativo. Infatti,
il prof. Auriti non pone in essere alcuna delle condotte indicate
nell’arI 106 TU legge bancaria. in quanto non attua alcuna forma di
finanziamento sotto qualsiasi veste, non assume partecipazioni
né prestazioni di servizi a pagamento. Inoltre allo stato non
risulta che la predetta attività sia professionalmente
organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e
consentire una concessione sistematica di un numero indeterminato di
mutui o finanziamenti in via diretta (cfr Cass Penale 6/10/1 995 sez
V). Sotto il profilo fattuale infatti, l’ acquisto dei Simec da parte
dell’utente, l’assenza di qualsiasi erogazione di somme da parte
dell’Aurìti e l’evidente insussistenza di finalità di
lucro sempre da parte dell’emittente, escludono ogni
riferibilità della vicenda ‘de qua” all’abusiva attività
di finanziamento di cui all’arI 132 D Lvo cit.
A ciò aggiungasi
l’insussistenza di alcuna condotta di erogazione del credito attraverso
una delle azioni indicate dall’arI. 106 D L.vo cit. e che, inoltre non
vi è, ne è stata prospettata, un’attività
professionalmente organizzata tesa a prevedere e consentire la
concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui
finanziamenti” (cfr Cass Pen. 8/10/1997 n 5285). Peraltro, è
appena il caso di evidenziare che l’attività di finanziamento -
in ipotesi - avrebbe dovuto
attuarsi con moneta avente corso legale e non già con un
documento sprovvisto di spendibilità generalizzata, in quanto
limitato nella circolazione agli accettanti il Simec.
Infatti, l’attività
finanziaria, per essere tale, anche in aderenza al disposto di cui
all’art. 106 D.Leg. 1993/385 presuppone che la banca - nella specie non
si sa chi, cioè se tale qualifica vada ricondotta al prof.
Auriti, ai commercianti o ai consumatori - risulti creditrice di una
somma di denaro nei confronti del prenditore del finanziamento, il
quale ultimo è naturalmente obbligato alla restituzione delle
somme ricevute. L’accusa crea, allora, una sorta di inammissibile
fungibilità ed interscambio delle condotte dei soggetti
interessati, senza considerare che il prof. Auriti non svolge alcuna
attività di finanziamento né risulta creditore di somme
di denaro, nonché che alcuno risulta obbligato alla restituzione
nei suoi confronti.
E’ evidente, inoltre che non
sussiste alcuna attività di assunzione di partecipazioni,
dì concessione di finanziamenti e di intermediazione, nulla
ricevendo il prof. Auriti per la mera emissione del Simec. Né
dalla condotta dell’indagato si evince che lo stesso tenda ad
equipararsi ad un istituto di credito, ingenerando confusione nella
collettività utilizzando termini come ‘banca’ o assimilabili,
dai quali possa ritenersi che si stia esercitando il credito ovvero si
proceda a raccolta di risparmio.
Rileva, peraltro, il Collegio
che il GIP ha ravvisato ulteriori circostanze di rilievo penale non
dedotte dall’accusa né dalla stessa ritenute commesse - cosi da
doversi dubitare della loro utilizzabilità ai fini del “fumus”
dell’istanza cautelare - che appaiono comunque prive di fondamento.
Quanto all’ipotesi del rifiuto di conversione dei Simec in denaro,
incidendosi su un rapporto interno ad un gruppo ristretto di persone
che hanno accettato il meccanismo ed i principi del relativo Sistema,
il rilievo che ne deriva è esclusivamente di natura civilistica
contrattuale o al più, cartolare, privo comunque di riflessi
penalmente rilevanti.
Quanto, poi alle
preoccupazioni sulla verosimile sussistenza di irregolarità
contabili - evidentemente ritenute prodromo di violazioni fiscali o
tributarie - come emerge dai accertamenti sommari degli organi di P.G.
e dalle dichiarazioni rese dai commercianti aderenti al sistema, non
paiono aver ragione d’essere posto che i titolari dei singoli esercizi
procedono alla registrazione degli importi incamerati in lire e
nell’ammontare pari al valore reale della vendita, cosi che nessun
rischio di evasione sussiste, ciò oltre all’assorbente e
decisiva considerazione dell’estraneità dell’addebito nei
confronti dell’Auriti.
Anche il pericolo di
riciclaggio appare insussistente nonché - come sottolineato
dalla difesa - alquanto contraddittorio nei modi e termini indicati dal
GIP, poiché da un lato si ritiene che il sistema sia fatalmente
votato all’insuccesso, mentre dall’altro si ravvisa addirittura il
rischio di riciclaggio di denaro proveniente da attività
illecita, che mal si concilia con l’espressa scarsa fiducia sulla
remunerabilità del sistema. Orbene senza voler utilizzare
l’esempio eccessivo addotto dalla difesa, è sicuramente vero
che, volendosi condividere l’assunto del GIP ben poche attività
d’intrapresa sarebbero esenti dai rischio ed addirittura dal remoto
pericolo di riciclaggio.
Osserva da ultimo, il
Collegio che all’assenza del “fumus commissi delicti” si coniuga
l’insussistenza del “periculum in mora”, quale ulteriore presupposto
per l’adozione del provvedimento di sequestro. Al riguardo,
invero, lo stesso GIP utilizza argomentazioni non condivisibili – nel
punto 4) del decreto di sequestro preventivo, nella parte denominata
“Della progressione degli illeciti e del protrarsi della conseguenze” –
in quanto rilevanti solo sotto il profilo civilistico siccome riferite
ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte all’interno del
sistema associativo di accettazione dei Simec, ma, ininfluenti ai fini
penali “de quibus”.
Peraltro, eventuali
incongruenze del sistema porrebbero questioni rilevanti solo fra gli
aderenti al medesimo senza alcuna connotazione pubblicistica o di
ordine Pubblico.
Aggiungasi che i Simec -
siccome non moneta e non avendone le caratteristiche di
generalità, universalità e obbligatorietà di
accettazione - non hanno spendibilità generalizzata in quanto la
circolazione avviene all’interno di un sistema predeterminato e
predefinito, sebbene aperto a successive adesioni. Trattandosi,
pertanto di fattispecie negoziale riconducibile al contratto per
adesione come tale aperto alla futura accettazione di successivi
aderenti non può disporsi un’inibitoria cosi gravosa in quanto
lesiva di interessi di primario rilievo costituzionale. Sicché
appare assente il pericolo che la libera disponibilità della
cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato, ovvero
agevolare la commissione di altri.
Tanto premesso.
P.Q.M.
revoca il
sequestro di tagliandi di carta filigranata denominanti “SIMEC”
disposto dal GIP con decreto in data 8-9/8/2000, nei confronti di
Auriti Giacinto ed altri eseguito dalla Guardia di Finanza il giorno
11/8/2000.
Manda allo stesso organo di
P.G. che ha proceduto al sequestro per l’esecuzione del presente
provvedimento e la restituzione dei “SIMEC” sequestrati alle persone
nei confronti delle quali il sequestro è stato eseguito.
Chieti, li 30/8/2000 N.B. Morale, i Comuni e le
Provincie potrebbero emettere "moneta" locale [SIMEC] per creare
ricchezza e sopperire indirettamente ai deficit di bilancio.