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Il Caso del signoraggio

Le interrogazioni parlamentari europee sul... Sig. Raggio! (dalla più recente)



Interrogazioni parlamentari
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1673/02
di Roger Helmer (PPE-DE), Charles Tannock (PPE-DE)e Theresa Villiers (PPE-DE) al Consiglio
(12 giugno 2002)

Oggetto:  sig. raggio

Può il Consiglio indicare qual'è stato l'impatto del sig. Raggio sulle finanze nazionali di ciascuno degli Stati membri che hanno adottato l'euro?

Dispone il Consiglio di stime relative ai costi o i benefici finanziari del sig. Raggio per il Regno Unito qualora questo Stato membro aderisse all'euro?

Risposta
(interrogazione scritta: E-1673/02)
(16-19 dicembre 2002)

 Dopo l'adozione dell'euro da parte degli Stati membri partecipanti, il reddito monetario che questi precedentemente generavano dalle loro valute nazionali ("signoraggio") è stato trasferito alla BCE. In conformità dell'articolo 33 dello statuto del SEBC e della BCE, questo reddito monetario viene aggiunto ai costi o benefici netti della BCE.

 In caso di benefici netti, l'articolo 33 stipula che i benefici rimanenti dopo la detrazione di un importo da trasferire al fondo della riserva generale della BCE siano distribuiti alle BCN che sono le azioniste della BCE, in proporzione alle quote da esse pagate.

 Tuttavia, nei tre anni dal 1999 al 2001, il sig. Raggio derivante dalle banconote emesse non è stato raccolto e distribuito.

 Il Consiglio non dispone per ora di altre stime per rispondere all'interrogazione.

[GU C 92 E del 17/04/2003 (pag. 78)]



(2003/C 28 E/024) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0336/02
di Roger Helmer (PPE-DE) e Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione
(12 febbraio 2002)

Oggetto: sig. raggio

Dove è possibile procurarsi copia della formula che la BCE utilizzerà per accreditare i profitti da sig. raggio agli Stati della zona euro?

Ha la BCE (o la Commissione) fatto delle stime riguardo a chi guadagnerà a chi perderà con il sig. raggio?

In caso di risposta affermativa, è possibile averne copia?
Dispone la BCE (o la Commissione) di stime riguardanti i costi e i benefici che deriverebbero, a titolo del sig. raggio, al Regno Unito, se dovesse entrare nella zona euro? In caso di risposta affermativa, è possibile consultarle?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione
(18 aprile 2002)

1. La decisione 2001/914/CE della Banca centrale europea (BCE) del 6 dicembre 2001, relativa alla
distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (1).

2. La Commissione ignora se la BCE abbia "fatto delle stime riguardo a chi guadagnerà e a chi perderà con il sig. raggio".

La Commissione non ha valutato l'impatto della decisione del Consiglio direttivo del 9 dicembre 2001 sulla distribuzione delle entrate derivanti dal sig. raggio tra gli Stati membri.

3. La Commissione ignora se la BCE abbia «fatto delle stime riguardanti i costi e i benefici che
deriverebbero, a titolo del sig. raggio, al Regno Unito, se dovesse entrare nell’area dell’euro».

La Commissione rispetta la posizione degli Stati membri che finora non hanno adottato l’euro e non
ritiene opportuno esaminare o rendere noti gli ipotetici scenari che si sarebbero potuti verificare se anche questi Stati membri avessero introdotto l’euro.

(1) GU L 337 del 20.12.2001.



(2002/C 301 E/034) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0257/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione
(7 febbraio 2002)

Oggetto: Diritti di sig. raggio nel 2001

1. Può la Commissione effettuare una valutazione dei diritti di sig. raggio spettanti alla Banca centrale di ogni Stato membro nel 2001, ultimo anno in cui erano in circolazione le valute nazionali nella zona euro?

2. Può esprimere questo valore quale percentuale del PIL di ogni paese?

3. Può inoltre fornire i particolari in merito ai trasferimenti o ai dividendi pagati dalle banche centrali di ogni Stato membro alle proprie autorità fiscali nel corso di tale anno?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione
(25 marzo 2002)

1. Attualmente la Commissione non dispone di stime relative al reddito monetario spettante alle banche centrali nazionali in attuazione della funzione di politica monetaria nel 2001.

2. In conseguenza della risposta alla prima domanda, il calcolo del reddito monetario come percentuale del prodotto interno lordo (PIL) non è possibile.

3. La Commissione non è in possesso di informazioni dettagliate in merito ai trasferimenti effettuati o ai dividendi pagati dalle banche centrali di ogni Stato membro alle proprie autorità fiscali nel corso dell’anno.

Poiché l’oggetto di queste domande è il reddito monetario (signoraggio), è opportuno ricordare che i trasferimenti tra le banche centrali e le autorità fiscali non sono determinati interamente da tale reddito. I profitti delle banche centrali, che rappresentano la base per i trasferimenti, non corrispondono generalmente al reddito monetario ma dipendono dalla loro struttura di attività (in particolare dalle attività estere, dai tassi di cambio, dalla scadenza delle attività), dal ritorno del capitale della banca centrale (valute estere e oro) e dai relativi costi di gestione. Di conseguenza, i profitti delle banche centrali possono variare da paese a paese e di anno in anno anche a parità di reddito monetario.



(2002/C 301 E/035) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0258/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione
(7 febbraio 2002)

Oggetto: Previsione dei diritti di sig. raggio nel 2002

1. Può la Commissione effettuare una valutazione dei diritti di sig. raggio spettanti alle banche centrali di ogni Stato membro sulla base di una previsione per il 2002 (tenendo conto della nuova chiave di ripartizione dei diritti di sig. raggio della Banca centrale europea) oppure applicando la nuova chiave ai diritti di sig. raggio effettivi del 2001?

2. Può esprimere questi valori quale proporzione del PIL per ogni caso?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione
(20 marzo 2002)

1. Il calcolo del reddito monetario (signoraggio) rientra nelle responsabilità del Sistema europeo di banche centrali (in seguito Eurosistema). Spetta alle banche centrali dell’Eurosistema applicare i coefficienti del meccanismo di aggiustamento concordato dal Consiglio direttivo nel dicembre 2001. Inoltre, tali stime dovrebbero dipendere da ipotesi sui tassi di interesse, che la Commissione ha deciso di non pubblicare periodicamente in quanto la responsabilità di fissare i tassi di interesse nell’area dell’euro spetta interamente alla Banca centrale europea (BCE). Dipenderebbero inoltre in forte misura dalle previsioni sullo sviluppo della base monetaria nell’area dell’euro nell’anno 2002, che risultano particolarmente difficili a causa delle circostanze straordinarie (entrata in circolazione dell’euro, periodo di doppia circolazione).

Per queste ragioni, la Commissione non è in grado di fornire stime sul reddito monetario spettante ai singoli Stati membri. A tale riguardo si noti che anche le banche centrali dell’Eurosistema hanno reso pubblicamente noto di non poter ancora fornire cifre definitive (come dichiarato dal governatore della Bundesbank Welteke in occasione della conferenza stampa del 13 dicembre 2001).

Per quanto riguarda la formula che verrà usata per allocare il reddito monetario, occorre ricordare che il coefficiente applicabile a tale reddito nell’anno 2002 è stato unificato; in altre parole, la nuova chiave di ripartizione per il 2002 è uguale a quella vecchia (per i particolari, si veda la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1)).

2. Come consegue dalla risposta alla prima domanda, non è possibile fornire questi dati.

(1) GU L 337 del 20.12.2001.



(2003/C 28 E/021) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0259/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione
(7 febbraio 2002)

Oggetto: previsione dei diritti di sig. raggio per il 2002

1. Intende la Commissione effettuare una valutazione dei diritti di sig. raggio spettanti alle banche centrali dei vari Stati membri sulla base di una previsione per il 2002 (tenendo conto della nuova chiave di ripartizione dei diritti di sig. raggio applicata dalla Banca centrale europea) oppure utilizzando la nuova chiave di ripartizione per i diritti di sig. raggio effettivamente versati nel 2001, presumendo che tutti i paesi UE facciano parte delle zona euro, comprese la Gran Bretagna, la Svezia e la Danimarca?

2. Può esprimere tale valore quale quota del PIL per ogni caso?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione
(19 marzo 2002)

1. Il Sistema europeo di banche centrali (in appresso «Eurosistema») è responsabile del calcolo dei redditi monetari e della loro ripartizione fra gli Stati membri. Spetta alle banche centrali dell’Eurosistema applicare i coefficienti della chiave di adeguamento stabilita dal Consiglio direttivo il 6 dicembre 2001. Le stime dipendono dalle previsioni dei tassi d’interesse, che la Commissione ha deciso di non pubblicare periodicamente essendo la Banca centrale europea (BCE) pienamente responsabile della fissazione dei tassi d’interesse nell’area dell’euro. Le stime dipendono anche dalle previsioni sull’andamento della base monetaria nell’area dell’euro nel 2002, che risulta difficile da valutare a causa di circostanze straordinarie (quali l’introduzione dell’euro in contanti, il periodo di doppia valuta). Anche future variazioni della composizione delle giacenze monetarie e l’eventuale mancato riscatto di biglietti e monete nelle monete nazionali originali eserciteranno un impatto sui bilanci delle banche centrali (biglietti) e delle amministrazioni pubbliche (monete). Attualmente non si è in grado di stabilire l’entità di tale impatto né il momento in cui se ne registreranno gli effetti sui bilanci.

La Commissione rispetta la posizione degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro e ritiene inopportuno analizzare o pubblicare scenari ipotetici su ciò che avrebbe potuto avvenire o sarebbe avvenuto se questi Stati membri avessero deciso diversamente.

Per le ragioni summenzionate, la Commissione non è in grado di fornire stime dei redditi monetari
imputati a ciascuno Stato membro sulla base dei coefficienti della chiave di adeguamento stabilita
nel dicembre 2001 per gli Stati membri che fanno parte attualmente della zona euro.

2. Quanto sin qui esposto vale anche per l’espressione di detti valori in altri termini.



(2002/C 301 E/036) INTERROGAZIONE SCRITTA E-0260/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione
(7 febbraio 2002)

Oggetto: Trattamento dei diritti di sig. raggio e pagamenti ai ministeri del tesoro

1. Può la Commissione fornire i particolari, ai fini del trattato di Maastricht e del patto di stabilità e di crescita, dei diritti di sig. raggio spettanti alle banche centrali nazionali?

2. Come sono considerati tali diritti?

3. I diritti vengono utilizzati per i calcoli dell’eccedenza/deficit pubblico nel momento in cui sono versati alla Banca centrale, oppure quando sono pagati quale dividendo o trasferimento al ministero del tesoro?

4. Quali sono gli orientamenti o le politiche concernenti i pagamenti ai ministeri nazionali del tesoro?

5. Sono compresi i pagamenti a conto di riserve passate e accumulate? Vengono considerati come
entrate al momento di valutare i deficit pubblici?
 

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione
(25 marzo 2002)

1. In base alla decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) del 6 dicembre 2001, il reddito monetario verrà sommato e ripartito tra le banche centrali nazionali in base all’articolo 32, paragrafo 5. Né lo statuto della BCE, né la decisione 2001/914/CE della BCE del 6 dicembre 2001 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (BCE/2001/16) (1) contengono regole per l’uso del reddito monetario. Per questa ragione, il trattamento potrebbe differire tra gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica. In particolare, il trattamento del reddito monetario distribuito dalla BCE per altri scopi in conformità con il trattato CE e con il patto di stabilità e crescita non sarà diverso dal trattamento del reddito monetario negli anni precedenti.

2., 3. e 5. Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC) non identifica il reddito monetario (il cosiddetto sig. raggio) poiché si tratta di un concetto puramente analitico. Le transazioni e gli aggiustamenti di bilancio che ne conseguono vengono effettuati «below the line», perciò non dovrebbero influire sugli avanzi e disavanzi. In caso di introiti eccezionali dovuti alla transizione alla moneta unica (l’entrata in circolazione dell’euro), i trasferimenti spettanti a un governo centrale dell’area dell’euro dovranno essere trattati come una transazione finanziaria senza effetti sulle eccedenze e sul deficit del governo ma con un potenziale effetto sul suo debito.

4. La Commissione non è a conoscenza di linee guida o politiche applicabili a tutti gli Stati membri. Di conseguenza, le decisioni su queste materie spettano agli Stati membri e le informazioni sulle effettive decisioni prese devono essere raccolte a livello degli Stati membri.

(1) GU L 337 del 20.12.2001.



(2002/C 147 E/206) INTERROGAZIONE SCRITTA P-3525/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione
(20 dicembre 2001)

Oggetto: Proventi del sig.raggio

Intende la Commissione calcolare, per ciascun Stato membro, i probabili introiti finanziari che
l’introduzione dell’euro determinerà in termini di proventi del sig. raggio?

Può, in ciascun caso, quantificare tale somma in forma di percentuale del PIL?

Si è tenuto conto di tali proventi nelle attuali proiezioni della Commissione relative alle finanze pubbliche?

In che modo i proventi del sig. raggio andrebbero trattati nell’ambito delle finanze pubbliche?
 

Risposta data dal signor Solbes Mira a nome della Commissione
(25 gennaio 2002)

La Commissione non dispone di stime comparabili, per gli Stati membri, sui probabili introiti finanziari derivanti dall’introduzione dell’euro in termini di proventi del sig. raggio. L’avvento dell’euro fa sì, in sostanza, che crediti non fruttiferi denominati in moneta nazionale siano sostituiti con crediti non fruttiferi denominati in euro, e non ha pertanto alcun impatto diretto sui proventi globali del sig. raggio nella zona euro. La distribuzione dei proventi del sig. raggio fra le Banche centrali nazionali della zona euro avverrà sulla base della chiave di ripartizione dei redditi monetari fra le banche stesse, ossia in proporzione alle quote versate di capitale della BCE (articolo 32.5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali). Il 6 dicembre 2001, il consiglio dei governatori della BCE ha approvato un regime transitorio di cinque anni per attenuare l’impatto dell’introduzione delle eurobanconote sulle posizioni relative correnti debitorie o creditorie delle banche centrali nazionali. Variazioni future nella preferenza per la liquidità e l’eventualità che non vengano restituite banconote e monete nelle valute nazionali avranno altresì un impatto sui conti delle banche centrali (banconote) e dei governi (monete). Non sono attualmente chiari né l’entità dell’impatto, né i tempi per la registrazione nei conti.

A queste condizioni non è possibile quantificare la somma dei proventi del sig. raggio in forma di
percentuale del PIL per ciascun paese.

La Commissione non ha tenuto conto di nessun reddito di questo tipo nelle sue proiezioni relative alle finanze pubbliche.

I proventi del sig. raggio sono un concetto analitico che non è individuato nel sistema europeo dei conti nazionali utilizzato per le finanze pubbliche, ma il cui effetto si manifesta nei flussi del reddito da capitale. In sostanza, gli adeguamenti che ne derivano nella contabilità delle operazioni e nel bilancio si collocano «al disotto della linea» e non dovrebbero avere alcun impatto sull’avanzo o disavanzo della pubblica amministrazione. Eventuali trasferimenti di proventi straordinari dalle banche centrali ai governi per effetto del passaggio all’euro, andranno trattate come operazioni finanziarie che non incidono sull’avanzo o disavanzo delle amministrazioni pubbliche, ma che potrebbero invece incidere sul debito.

[C 147 E/198 IT 20.6.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee]



"...From being an integral part of national monetary policy-making, central bankers have moved their activities to more closed and exclusive fora for deliberation that do not allow for public and parliamentary scrutiny, that to a considerable degree has reduced the number of veto points, and that has depoliticized the monetary decision-making process. The independent central bankers have created their own political fields with their separate agendas and democratically decoupled procedures."

Martin Marcussen, Central Banks on the Move, Research note presented at EUSA’s 8th Biennial International Conference, March 27-29, 2003, Nashville, Tennessee,